IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali




Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta dell'ente parco per la realizzazione di interventi impianti opere all'interno del parco. (Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Art. 13)

(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 14/B del 1 agosto 1994 - All. A)





Art. 1
- Oggetto della Normativa - Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco (L 394/91 - Art.13).

Fino all'approvazione del "Regolamento del parco" di cui all'art. 11 della L. 394/91, la presente normativa provvisoria disciplina la procedura per la presentazione delle domande di nulla osta e per il relativo rilascio.

Il nulla osta, fino all'approvazione del Regolamento e del Piano del parco, verifica la conformità tra l'intervento proposto, le Norme di salvaguardia di cui all'art. 11 della L. 394/91 e le disposizioni del D.P.R. 12 luglio 1993: ''Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi''.

Art. 2 - Presentazione delle domande - Le richieste di nulla osta di cui al presente regolamento provvisorio devono essere indirizzate al Presidente dell'Ente parco, presso la sede dell'Ente stesso in Pratovecchio (AR) se riguardano attività da svolgersi nel versante toscano, o presso quella della Comunità del parco in S. Sofia (FO) se riguardano attività da svolgersi nel versante romagnolo, a cura dell'autorità preposta al rilascio della concessione o autorizzazione a cui si riferisce la domanda

Le domande devono pervenire complete della documentazione prevista al successiva art. 7. In caso di documentazione incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. I termini per il rilascio del nulla osta decorrono dal ricevimento di tutti i documenti richiesti per il completamento formale della domanda

Ad avvenuto completamento formale della domanda il responsabile del procedimento provvede a dare notizia al richiedente dell'avvio formale del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90.

Art. 3 - Organo preposto al rilascio del nulla osta e relative procedure - Il nulla osta è rilasciato dal Presidente dell'Ente parco, previo parere obbligatorio della commissione consultiva di cui al successivo art. 4.

Per iniziativa del Presidente o su richiesta della commissione o di almeno cinque consiglieri dell'Ente parco la richiesta di nulla osta deve essere sottoposta a delibera del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza e in particolare per evitare che decorrano i termini previsti dalla legge per il rilascio dei nulla osta il Presidente può decidere con proprio atto, anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta utile.

Art. 4 - Commissione Consultiva - La Commissione Consultiva è l'organo consultivo del parco per l'esame delle richieste di nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco e ad essa si applicano tutte le normative relative alle commissioni consiliari.

La C.C. è formata

  • dalle due commissioni consiliari relative a: "aspetti biologici" e "pianificazione territoriale",
  • dal Direttore, quale membro di diritto (quando nominato).

Le due sottocommissioni sono formate dalle due commissioni consiliari suddette, integrate con il membro di diritto, e sono presiedute dai rispettivi coordinatori.

Su richiesta del Presidente dell'Ente parco o di uno dei coordinatori delle sottocommissioni, la C.C. si riunisce in seduta plenaria; in questo caso è presieduta dal Presidente dell'Ente parco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente. Se anche il vice presidente è impossibilitato a presiedere la seduta plenaria della C.C., il Presidente potrà delegare un componente del Consiglio direttivo.

Il responsabile della sorveglianza (se nominato) e i tecnici istruttori, quali relatori, partecipano ai lavori della C.C, senza diritto di voto.

Fino a che non sarà operativa la pianta organica dell'Ente parco la C.C. incarica un proprio componente o, in alternativa, un dipendente incaricato di svolgere le funzioni di segretario

La C.C. resta in carica fino all'approvazione del regolamento del parco che dovrà stabilire le procedure definitive per il rilascio dei nulla osta

La commissione decade con il Consiglio direttivo dell'Ente parco.

Art. 5 - Attribuzioni e compiti della Commissione Consultiva - La commissione consultiva è chiamata ad esprimere al Presidente ed eventualmente al Consiglio direttivo un parere consultivo obbligatorio relativamente alle domande di nulla osta di cui al precedente art. 1. La C.C. esprime il proprio parere in base a quanto indicato nel precedente art. 1.

Il Presidente e il Consiglio direttivo possono sottoporre al parere della C.C. tutti gli ulteriori atti di competenza dell'Ente parco se lo ritengono opportuno.

Art. 6 - Procedure per le adunanze della Commissione Consultiva - La C.C. in seduta plenaria è convocata dal Presidente dell'Ente parco in seduta di singola sottocommissione dal rispettivo coordinatore, nella sede dell'Ente parco, o in altra sede indicata nell'avviso di convocazione, con frequenza almeno bimestrale.

La Convocazione è scritta, deve pervenire ai commissari con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data di adunanza e deve riportare l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze e delle votazioni devono essere presenti: in prima convocazione almeno la metà dei componenti e in seconda convocazione almeno 3 degli stessi; tra essi vi deve essere obbligatoriamente il Presidente della commissione o suo delegato.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti e in caso di parità prevale quello del Presidente dell'Ente parco o suo sostituto per la seduta plenaria e del coordinatore per la seduta di singola sottocommissione. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri dell'Ente parco e gli esperti invitati dal coordinatore della commissione, di sua iniziativa o su richiesta della stessa.

I processi verbali delle adunanze sono scritti su apposito registro dal segretario della commissione e devono contenere la motivazione sintetica del parere espresso e il nominativo degli esperti eventualmente invitati; in caso di non unanimità devono essere riportati i voti ottenuti (favorevoli, contrari, astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto. I verbali delle adunanze sono firmati dal coordinatore e dal segretario della commissione, oltre che da commissari presenti alla seduta.

Il parere espresso dalla commissione deve essere riportato in forma sistemica sulla pratica esaminata e sui relativi allegati di carattere amministrativo e tecnico con la dicitura: "Esaminato dalla commissione consultiva nella seduta del ... con parere ...", il tutto deve essere firmato dal Presidente dell'Ente parco e dal commissario della commissione.

Analogamente deve essere riportato l'eventuale parere del Consiglio direttivo con l'indicazione della deliberazione relativa o l'indicazione dell'utilizzo della procedura d'urgenza di cui al 3. comma dell'art. 3.

Art. 7 - Documenti richiesti

La documentazione da inviare all'Ente parco per l'ottenimento del nulla osta di cui al precedente art. 1 è la seguente:

A) - la domanda su apposito modulo;

B) - i documenti seguenti in carta libera in triplice copia, le copie sono ridotte a due per le domande che riguardano interventi diretti dell'Ente che deve rilasciare la concessione o autorizzazione:

1) Nei settori agricolo, forestale e faunistico:

a. Stralcio della carta topografica in scala almeno 1:25.000, su cui deve essere indicata la zona dell'intervento;

b. istruttoria degli uffici competenti con certificazione di conformità alle norme vigenti, indipendentemente dall'esistenza del P.N.

c. Per le piste forestali, inoltre, dovrà essere presentata la stessa documentazione richiesta per le strade al successivo punto 2, limitatamente alle lettere: b - d. III ed e;

d. Autorizzazioni e pareri eventualmente richiesti dalle norme in campo faunistico.

2) Nei settori della difesa del suolo, edilizio e urbanistico:

a. Stralcio della carta topografica in scala almeno 1:25.000, su cui deve essere indicata la zona dell'intervento;

b. Estratto della mappa catastale con indicazione dell'intervento;

c. Morfologia e stato di fatto dei luoghi con precisazione delle curve di livello o quote di terreno esistente, elementi arborei, manufatti e loro caratteristiche ed in particolare, se oggetto dell'intervento:

I. edilizia rurale esistente (superficie coperta, cubatura, stato di conservazione, destinazione d'uso, caratteristiche dei materiali)

II. muretti di contenimento dei terrazzamenti, ecc.;

III. viabilità esistente e sue caratteristiche.

d. Adeguata rappresentazione di tutte le modifiche che si propone di apportare agli elementi di cui al punto c;

e. Documentazione fotografica a colori adeguata all'intervento proposto, in formato minimo di cm. 10x15, con l'indicazione su apposita mappa dei punti di vista della rappresentazione fotografica (almeno una copia delle fotografie deve essere in originale, mentre le altre possono essere fomite in fotocopia, possibilmente a colori);

f. Relazione illustrativa e tavole grafiche, redatte da tecnico abilitato, in scala adeguata al tipo di intervento proposto ed esplicative della situazione attuale, delle caratteristiche dell'intervento e delle eventuali opere di trasformazione (comprese le tavole di sovrapposizione).




pagina home