IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Aspromonte - Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini. Art. 12 Legge 7 Agosto 1990, n. 241
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 42 del 18 giugno 1996)




Art. 1 - Finalità - Con il presente regolamento l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di sovvenzioni e contributi e patrocini e per l'attribuzione di vantaggi economici a Enti locali ed altri Enti pubblici e privati e a persone singole e/o associate in cooperative, gruppi culturali, e/o promozionali e per interventi, opere, iniziative e attività produttive e di servizio nei settori compatibili con le finalità dell'Ente Parco, di cui agli art. 1, 7 e 14, comma 2 della Legge n. 394/91 e agli art. 3,5 e 7 dello Statuto dell'Ente.

La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per l'Ente.

Art. 2 - Osservanza delle norme regolamentari - L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite con il presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti dell'Ente Parco, con esplicito richiamo alle disposizioni normative cui gli stessi si riferiscono.

Art. 3 - Pubblicità e diffusione del Regolamento - Il presente Regolamento, ad avvenuta esecutività della delibera approvativa dello stesso, sarà trasmesso a tutti gli Enti componenti la Comunità del Parco e sarà esposto permanentemente presso gli uffici amministrativi dell'Ente Parco in libera visione al pubblico.

L'Ente parco adotterà, inoltre, le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte di enti, istituzioni pubbliche e private e dei cittadini della Comunità.

 Art. 4 - Tipologia di provvidenze - Le provvidenze oggetto del presente Regolamento si articolano in:

a) sovvenzioni, allorquando l'Ente Parco si assume interamente l'onere derivante da interventi, iniziative e attività organizzati e proposti da altri soggetti, che comunque si iscrivano nei suoi indirizzi programmatici;

b) contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire interventi, attività o iniziative per le quali l'Ente Parco si assume solo una parte dell'onere complessivo, non superiore, di norma, al 50 per cento del costo totale;

c) vantaggi economici, rappresentati da fruizione occasionale e temporanea di beni mobili o immobili di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente Parco, nonché da prestazioni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate e da apporti professionali e di lavoro di dipendenti dell'Ente Parco;

d) patrocini, intesi come riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, di iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale, che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "con il patrocinio del Parco Nazionale dell'Aspromonte".

Art. 5 - Modalità per l'accesso alle provvidenze - I soggetti interessati a ottenere le sovvenzioni o i contributi di cui al precedente art. 4, lett. a) e b) potranno farne domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Le domande intese a ottenere i vantaggi economici o i patrocini, con o senza il contributo, di cui al precedente art. 4, lett. c) e d), devono pervenire all'Ente Parco almeno un mese prima della data di fruizione dei vantaggi o della data di effettuazione delle iniziative patrocinande.

Le domande di ammissione alle provvidenze previste dall'art. 4 devono essere indirizzate al Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte e presentate, per iscritto, corredate da tutti i documenti richiesti, come elencati nell'allegato a) al presente regolamento e firmate dal legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione o dal privato singolo richiedenti.

Art. 6 - Istruttoria delle richieste e approvazione del piano di riparto delle provvidenze - Gli uffici dell'Ente Parco, nell'ambito delle rispettive competenze, cureranno il riscontro della completezza e della validità della documentazione allegata alle domande, procederanno all'istruttoria delle richieste, richiedendo eventuali integrazioni e chiarimenti e formuleranno con relazione scritta, sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 7 le indicazioni e gli elementi da sottoporre al Direttivo per la formazione della proposta del piano di riparto delle provvidenze. Tali adempimenti saranno espletati entro il 28 febbraio di ciascun anno.

La proposta del piano di riparto formata dagli uffici, sarà sottoposta all'approvazione del consiglio direttivo dell'Ente Parco, che dovrà pervenire entro trenta giorni dall'approvazione definitiva del bilancio dell'Ente.

Art. 7 - Criteri di valutazione delle domande per la formazione del piano di riparto - Ai fini della formazione del piano di riparto delle provvidenze sarà tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione degli interventi, delle opere, delle iniziative e delle attività produttive di servizio cui le domande si riferiscono:

a) compatibilità delle iniziative proposte con la legge quadro sulle aree protette (6.12.1991. n. 394).

b) incidenza dell'iniziativa sul territorio di un comune compreso nell'area del Parco secondo il seguente ordine di proprietà:

- comune con tutto il territorio e il centro storico all'interno del Parco;

- comune con territorio parzialmente all'interno e centro storico all'interno del Parco;

- comune con territorio parzialmente all'interno del Parco e centro storico fuori dal Parco;

c) particolare rilevanza economica e occupazione dell'iniziativa;

d) particolare valore dell'iniziativa ai fini del recupero, del restauro e della valorizzazione dei vari aspetti delle tradizioni e delle realtà attuali locali;

e) particolare importanza dell'iniziativa per la salvaguardia e la conservazione dei valori dell'ambiente naturale.

Art. 8 - Patrocinio non oneroso - Il patrocinio non oneroso verrà concesso con atto del Presidente dell'Ente Parco.

L'atto di concessione del patrocinio potrà stabilire modalità o fornire indicazioni circa l'impiego del luogo e del nome del Parco da parte del concessionario.

Art. 9 - Modalità di erogazione delle provvidenze - Le sovvenzioni e i contributi di cui all'art. 4 lett. a) e b) sono erogati dopo l'approvazione del piano di riparto di cui al precedente art. 6, con la prescrizione dell'obbligo di dettagliata rendicontazione e di documentata relazione dell'avvenuta esecuzione dell'opera, iniziativa o attività produttiva o di servizio cui le provvidenze si riferiscono da parte del soggetto beneficiario. Se il soggetto beneficiario è un privato singolo o associato, sarà prescritta anche l'esibizione di idonea certificazione dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa e la nota delle spese effettuate.

I contributi per patrocinio, di cui all'art. 4, lett. d), sono erogati, di norma, a consuntivo, dopo la realizzazione e la rendicontazione finanziaria della manifestazione, completa di una relazione illustrativa dei risultati conseguiti.

Anticipazioni parziali del contributo, qualora lo stesso superi l'importo di lire cinque milioni, possono essere disposte a favore di taluni soggetti beneficiari (comuni, comunità Montane, altri enti pubblici, enti morali riconosciuti).

Art. 10 - Condizioni generali per la concessione delle provvidenze - L'Ente Parco resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione costituito tra beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

Fra le spese ammissibili potranno comunque figurare quelle per il funzionamento dei soggetti promotori o organizzatori delle iniziative e attività.

Il contributo verrà ridotto qualora, in aggiunta ad altre eventuali entrate, possa concorrere a creare un avanzo finanziario per la manifestazione.

I soggetti concessionari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali pubblicizzano le iniziative o attività che esse si realizzano con il concorso, o a totale finanziamento, dell'Ente Parco.

 Art. 11 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica - L'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, beneficiari delle provvidenze.

L'albo, con riferimento al decorso esercizio finanziario, è aggiornato e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Esso viene pubblicato all'albo pretorio dell'Ente Parco con facoltà di accesso e visione da parte di ogni cittadino.

Art. 12 - Norma transitoria - Per l'esercizio finanziario 1996, le domande per ottenere le provvidenze di cui al presente Regolamento dovranno essere presentate entro il termine di giorni 60 dalla data di trasmissione del Regolamento, debitamente approvato, a tutti gli Enti componenti la Comunità del Parco, ai sensi del precedente art. 3.

 

ALLEGATO A - Documentazione da allegare alle domande per ottenere le provvidenze di cui al presente regolamento

  1. Documentazione da allegare per ottenere sovvenzioni o contributi (art. 4, lett. a) e lett. b):

1) atto costitutivo e iscrizione alla Camera di Commercio (solo per le società, cooperative, associazioni, gruppi, ecc.);

2) codice fiscale e partita I.V.A.;

3) specifica del mezzo di accreditamento del contributo;

4) relazione dettagliata dell'iniziativa o dell'attività o del programma da realizzare;

5) preventivo analitico della spesa e indicazione delle risorse finanziarie disponibili o previste.

B) Documentazione da allegare per ottenere vantaggi economici (art. 4 lett. c):

1) i documenti dal n. 1 al n. 3 di cui al precedente punto A);

2) una relazione illustrativa di ciò che si intende realizzare o conseguire.

C) Documentazione da allegare per ottenere il patrocinio oneroso (art. 4, lett. d):

1) i documenti dal n. l al n. 3 di cui al precedente punto A);

2) relazione contenente la descrizione dell'iniziativa e delle sue finalità, l'indicazione del luogo e della data di svolgimento, nonché dei soggetti proponenti e organizzatori e degli eventuali altri patrocini richiesti e ottenuti;

3) preventivo analitico delle spese e delle entrate previste;

4) breve descrizione dei mezzi di publicizzazione dell'iniziativa:

5) impegno a citare il patrocinio e ad associare il logo e il nome del Parco Nazionale dell'Aspromonte sui mezzi di pubblicizzazione dell'iniziativa.





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