IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - Regolamento contributi.
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 101 del 27 luglio 2001)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette, n° 394/91, così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n° 426;
VISTO il D.P.R. 22/7/96 recante norme per l’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
ATTESO che le procedure per la predisposizione e l’approvazione del Regolamento del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano sono state avviate;
RILEVATA la necessità di regolamentare, in via provvisoria, nelle more della predisposizione del Regolamento e del Piano del Parco nonché del Piano Pluriennale Economico e Sociale la concessione di patrocini e contributi dell’Ente Parco a interventi culturali, scientifici e sociali di interesse dell’Amministrazione;
VISTA la precedente deliberazione N. 124 del 29 Settembre 2000, ad oggetto “Delega al Presidente per patrocini e collaborazioni per manifestazioni ed attività culturali e scientifiche 2000 - integrazione;
VISTA la nota SCN/2000/3D/18073 con la quale veniva annullata la Deliberazione sopraccitata in quanto l’atto deliberativo in esame si configurava illegittimo perché contrario a norme imperative;
VISTO l’art. 12 della Legge 241/90 che al primo comma recita: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”;
PRESO ATTO che il Direttore non ha espresso il relativo parere tecnico-amministrativo essendo vacante la funzione dal I° giugno ’01;
UDITA la relazione del Presidente;

Dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 9)

DELIBERA

Di approvare il Regolamento allegato, parte integrante della presente Deliberazione;
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente ed alla Presidenza della Giunta Regionale Toscana.




REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI DA PARTE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO


TITOLO I
Disposizioni generali


Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti pubblici e privati, fondazioni ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dall’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità residente nel territorio dell’Area Protetta, e territori adiacenti, ed a promuoverne lo sviluppo economico e sociale, la tutela dei valori naturali, ambientali, storici, archeologici, culturali, antropologici e tradizionali.

Art. 2 – Finalità generali
1. L’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, patrocini e benefici economici nei limiti delle risorse previste in bilancio e secondo quanto previsto ai successivi articoli, per le seguenti finalità:
a) istruzione, cultura, educazione ambientale;
b) promozione della pratica delle attività sportive e di attività ricreative del tempo libero ecocompatibili e improntate all’incontro sociale;
c) sviluppo dell’economia locale e dell’occupazione nell’ambito delle attività agro-silvo pastorali, biologiche, della pesca, tradizionali, di studio e utilizzo di fonti energetiche alternative o rinnovabili;
d) tutela e preservazione dei valori ambientali, naturalistici e del paesaggio;
e) valorizzazione, conservazione e restauro dei beni artistici, storici, geologici, antropologici presenti sul territorio o di rilevanza nazionale ed internazionale.
f) valorizzazione degli usi, costumi, consuetudini, espressioni culturali proprie delle comunità locali e delle attività particolari a queste connesse;

2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude all’Ente la possibilità d’interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
Delle motivazioni di cui al comma precedente deve esserne data dettagliata indicazione nel relativo atto adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco.

Art. 3 – Beneficiari
1. Il Patrocinio e il contributo del Parco possono essere concessi a favore di:
Enti pubblici;
Università, Istituzioni scientifiche, culturali e scolastiche;
Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro;
Persone fisiche e giuridiche.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, nel modo più idoneo, che le iniziative si realizzano con il contributo e/o il patrocinio dell’Ente Parco.

Art. 4 – Esclusioni
l. Non sono ammesse ai benefici di cui all’Art.1 del presente Regolamento le istanze presentate da:
a) coniuge, parenti e affini entro il terzo grado dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, dei membri della Comunità del Parco e della Giunta Esecutiva, dei dipendenti a tempo indeterminato, degli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato;
b) imprese individuali, società, associazioni, enti pubblici o privati, istituti, fondazioni, enti locali, associazioni di ogni genere e tipo, i cui titolari, rappresentanti legali, amministratori, responsabili, membri di consigli direttivi e degli altri organi sociali previsti dalla particolare tipologia di associazione, siano i soggetti indicati al punto a) del presente articolo;
c) Tutti i soggetti che abbiano compiuto violazione, o che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i divieti di cui all’Art. 11, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n.394 e successive modifiche e integrazioni;
d) sono escluse concessioni di contributi finanziari per la realizzazione di opere ed interventi effettuati ad esclusivo beneficio di proprietà private.


TITOLO II
Modalità e criteri per la concessione del patrocinio o di contributi

Art. 5 – Patrocinio
1. La concessione del patrocinio da parte dell’Ente Parco non comporta di per sé, l’attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni.
2. Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate all’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e sono annotate in apposito registro o con tecnologie informatiche, secondo l’ordine cronologico di arrivo.
3. La concessione del patrocinio può avvenire con deliberazione della Giunta Esecutiva o del Consiglio Direttivo del Parco entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta o, in caso di urgenza con Provvedimento del Presidente.
4. La concessione del patrocinio autorizza l’utilizzo dell’emblema del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano nonché la dicitura “con il patrocinio del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano”.

Art. 6 – Contributi
1. Il contributo viene concesso per iniziative di rilevante interesse per il Parco.
2. I richiedenti indicati all’art. 3, 1° comma, lettera c) devono autocertificare nella richiesta, pena la irricevibilità della stessa:
di non perseguire finalità lucrative;
di avere il conto consuntivo dell’ultimo esercizio finanziario regolarmente approvato dagli organi statutari competenti;
di non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i divieti di cui all’Art. 11, comma 3, della Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il soggetto che invia la richiesta di contributo deve essere il beneficiario del contributo stesso. In tale veste assume le spese organizzative e di conseguenza redige apposita rendicontazione finanziaria dell’iniziativa promossa. Nel caso di soggetti aventi personalità giuridica il richiedente è tenuto a dimostrare la legale rappresentanza.
4. Il termine per la presentazione delle domande è fissato, di norma, al 15 dicembre per le iniziative che si svolgono nel primo semestre dell’anno successivo ed al 15 maggio per quelle relative al secondo semestre dell’anno in corso. L’Ente Parco pubblicherà al proprio Albo un avviso pubblico per la presentazione delle domande di concessione di contributo.
5. Possono altresì essere prese in considerazione domande giunte fuori termine per iniziative relative ad attività non programmabili o legate ad eventi non prevedibili, sempre che sussista la compatibilità con le finalità indicate all’art. 2 e sussista la necessaria copertura finanziaria;
6. Possono essere assegnati, in via del tutto eccezionale e con apposita motivazione, contributi a titolo consuntivo, a condizione che l’iniziativa sia stata svolta nell’esercizio finanziario in cui il beneficio viene deliberato;

Art. 7 – Istruttoria delle domande di contributo.
1. Le domande di concessione di contributo sono annotate in apposito registro o con tecnologie informatiche, secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Detto registro è di pubblica consultazione.
2. La Direzione provvede a riscontrare che le domande siano state presentate in regola con quanto previsto dall’art. 3 e 4 e siano corredate della documentazione di cui all’Art.6. La stessa Direzione qualora ne ravvisi la necessità può richiedere delucidazioni ed integrazioni al soggetto richiedente;
3. Le richieste istruite dalla Direzione vengono esaminate da un apposita Commissione costituita da tre Consiglieri ed integrata con funzioni di segretario dal Direttore o da un funzionario o suo delegato e quindi inoltrate per le apposite deliberazioni alla Giunta Esecutiva o al Consiglio Direttivo in accordo con quanto stabilito dal regolamento di Giunta e fatto salvo quanto previsto dalla L. 394/91 in relazione all’emanazione dei Provvedimenti d’urgenza del Presidente.
Valgono i seguenti criteri di valutazione:
- idoneità a concorrere alla promozione dell’immagine del Parco (parametro 1 –punteggio max 10)
- rilevanza e significato dell’attività con particolare riferimento agli obiettivi di conservazione della natura e delle sue risorse, del patrimonio storico-culturale o di sviluppo socio economico sostenibile (parametro 2 – punteggio max 10)
- rilevanza dell’iniziativa promossa e autorevolezza dei soggetti partecipanti (parametro 3 – punteggio max 7)

4. I criteri di valutazione potranno essere integrati e/o modificati con specifico atto del Consiglio Direttivo.
5. Le richieste esaminate dalla Giunta o dal Consiglio Direttivo ritenute ammissibili a contributo finanziario vengono elencate in apposita deliberazione con l’indicazione delle agevolazioni concesse.
6. La liquidazione del contributo è disposta previa apposita dichiarazione del soggetto beneficiario in cui si attesti l’avvenuto svolgimento della eventuale manifestazione e delle spese, ritenute ammissibili, effettivamente sostenute. Nell’ipotesi in cui dalla rendicontazione risulti una spesa effettivamente sostenuta, inferiore a quella preventivata e/o concessa, il contributo è liquidato in misura proporzionalmente ridotta.
7. Le istanze alle quali non sono assegnati contributi per carenza di fondi, possono essere riesaminate, qualora ricorrano i presupposti amministrativi-contabili non oltre il 30 Novembre dell’esercizio in corso.
8. Non può essere concesso, per lo stesso soggetto beneficiario, più di un contributo nell’esercizio finanziario di riferimento.
9. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Esecutiva, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l’istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

Art. 8 – Revoca dei beneficiari
1. Nell’ipotesi che la documentazione prodotta risulti irregolare o sia accertata la mendacità della documentazione, è disposta previa istruttoria della Direzione, la revoca del contributo concesso, nonché la restituzione della somma eventualmente erogata maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione a tutela del Parco;
2. In ogni caso i soggetti, nei confronti dei quali è disposta la revoca del contributo non possono fruire di patrocini, benefici, contributi od altre agevolazioni da parte del Parco, per una durata inferiore ai tre anni.
3. I provvedimenti di concessione dei contributi, ai sensi dell’art. 22 della L. 412/91 e quelli di eventuale revoca per mendacità vengono resi noti mediante pubblicazione all’Albo del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Art. 9 – Norme transitorie e finali.
1. Il presente regolamento viene approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione stessa .
2. Il Direttore dell’Ente ne dispone la pubblicazione permanente all’Albo dell’Ente nonché sul sito Internet ufficiale dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano all’indirizzo WWW.ISLEPARK.IT.
3. Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato dal Consiglio Direttivo.
Il nuovo regolamento o le sole eventuali modifiche e/o integrazioni entrano in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.