IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Dolomiti Bellunesi - Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 64 del 9 giugno 1997) Art. 1 - Generalità - Il presente Regolamento, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Ente parco, di contributi, aiuti finanziari, sovvenzioni, sussidi, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, a persone, enti ed organismi pubblici e privati, per quanto attiene le attività istituzionali dell'Ente Parco così come disposto dall'art. 1 della Legge n. 394/91. Art. 2 - Settori di intervento - Ai fini di cui all'art. 1, l'Ente Parco può intervenire specificatamente a sostegno di iniziative che riguardano:
In particolare la concessione dei contributi per l'attività di alpeggio bovino è condizionata all'acquisizione di un'apposita relazione agronomica redatta da un professionista autorizzato con la quale si certifichi la capacità di carico del pascolo della malga. Art. 3 - Natura degli interventi - Gli interventi dell'Ente Parco nei settori di cui al precedente articolo, si distinguono in: a) concessione di patrocinio senza intervento finanziario. Costituisce il riconoscimento da parte dell'Ente del particolare valore delle iniziative organizzative e viene concesso dal Presidente; b) concessione di patrocinio con contributo finanziario per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative o progetti di particolare valore proposti da soggetti pubblici o privati; c) finanziamento di iniziative i cui progetti vengono elaborati e realizzati in cogestione. L'intervento dell'Ente Parco può concretizzarsi anche in eventuali forniture di talune prestazioni di servizio. Qualsiasi forma di intervento dell'Ente Parco a sostegno di iniziative dovrà essere pubblicizzata nei mezzi di comunicazione adottati. Art. 4 - Domande di intervento - Gli interventi di cui all'art. 3 possono essere richiesti da enti, organizzazioni, associazioni pubbliche o private. Gli stessi privati possono inoltrare richiesta dì contributo qualora si tratti di iniziative di particolare interesse per la collettività. Le domande indirizzate all'Ente Parco devono contenere: ogni notizia utile per l'esame dell'iniziativa proposta; il preventivo di spesa ed il piano di finanziamento; copia di eventuali domande inviate ad altri enti finalizzate all'ottenimento di contributi per le stesse iniziative e/o l'entità di eventuali contributi assegnati. Le domande devono pervenire, di regola e salvo motivata eccezione, entro il 30 aprile di ogni anno per consentire agli uffici competenti dell'Ente Parco la necessaria istruttoria e l'eventuale acquisizione di ulteriori informazioni e documentazioni. Per l'esercizio 1997 il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre 1997. Entro due mesi dalla data di arrivo della domanda, il richiedente verrà informato se la stessa è stata accolta, ammessa a contributo e, in caso affermativo, dell'entità del medesimo. Art. 5 - Criteri di valutazione - L'Ente Parco sulla scorta delle disponibilità finanziarie stanziate in bilancio, determina la graduatoria di priorità delle domande ammissibili e stabilisce l'entità del proprio intervento in base a: a) il livello di interesse (internazionale, nazionale, interprovinciale, intercomunale, locale) dell'iniziativa proposta a contributo; b) il valore dell'iniziativa mediante valutazione del suo interesse pubblico complessivo dal punto di vista culturale, scientifico, economico e sociale; c) la natura dell'apporto degli operatori culturali e del coinvolgimento delle comunità. Art. 6 - Assegnazione del contributo - Il richiedente, ammesso a contributo con apposita deliberazione della Giunta, è tenuto a realizzare l'iniziativa conformemente al programma illustrato nella domanda. Qualora l'iniziativa avesse parziale effettuazione, l'Ente Parco dovrà deliberare la riduzione del contributo in relazione a quanto realizzato o la sua revoca nel caso di mancata effettuazione dell'iniziativa stessa. Nelle domande di sovvenzione parziale, il richiedente deve indicare le altre fonti di finanziamento ottenuto e la sua entità: il contributo pubblico non potrà superare il 50% della spesa complessiva. In sede di approvazione della sovvenzione, potranno essere indicate particolari modalità per la realizzazione del progetto. Art. 7 - Liquidazione del contributo - La liquidazione del contributo, su determinazione della Direzione dell'Ente Parco, è subordinata alla presentazione del rendiconto analitico di tutte voci di entrata e di tutte le spese sostenute, di una relazione tecnica sulla manifestazione e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria. Possono essere effettuate anticipazioni al richiedente sull'ammontare del contributo complessivo, anche fino a due terzi dello stesso. Art. 8 - Interventi straordinari Il Consiglio Direttivo può disporre di compartecipare alla realizzazione di progetti di rilevante interesse non previsti dal presente regolamento, motivando le ragioni del proprio intervento finanziario e fissando le modalità del procedimento di liquidazione. Art. 9 - Programmi annuali e pluriennali - Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco delibera sui programmi annuali e pluriennali organici fissando l'ammontare dei finanziamenti destinati agli interventi previsti dal presente regolamento. Art. 10 - Conclusioni - L'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti nel presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione di cui al precedente art. 3, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241. Art. 11 - Norma transitoria e finale - Sino all'insediamento della Giunta Esecutiva, il contributo di cui al precedente art. 6 viene deliberato dal Consiglio Direttivo, salvo quanto disposto dalla delibera n. 99196. |