IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Foreste Casentinesi - Regolamento per la concessione di contributi a favore di Enti; Associazioni, Privati, ecc. (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 29 del 15 febbraio 1996) omissis Illustra l'argomento il Presidente evidenziando che queste Ente parco ha un notevole interesse nel finanziare manifestazioni di interesse locale aventi la capacità di favorire gli obiettivi di tutela e conoscenza del territorio onde incentivare il flusso turistico e le attività annesse. Che onde esercitare nel miglior modo possibile tale azione di promozione si rende necessario regolare l'attività di sponsorizzazione o finanziamento da svolgersi da parte dell'Ente parco. Nessun consigliere richiede di intervenire. IL CONSIGLIO DIRETTIVO Udita la relazione introduttiva del Presidente, che si intende riportata nel presente atto interamente; Considerato: - che e' sicuramente interesse di questo ente incentivare lo svolgimento di manifestazioni di interesse turistico legale alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio dell'area protetta, promosse soprattutto da enti locali e da associazioni varie; - che attraverso la concessione di patrocini, sovvenzioni, ausili finanziari in favore di soggetti organizzatori o gestori di iniziative culturali, congressi, convegni, seminari e manifestazioni questo Ente Parco potrà favorire lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse; - che l'attività di patrocinio e sponsorizzazione effettuata da questo Ente dovrà essere compatibile con gli obiettivi di tutela e conoscenza ambientale compatibili, prioritariamente con gli interventi previsti all'art. 7 della L. 394/1991; Vista la bozza di regolamento che si allega al presente atto, per fame parte integrante e sostanziale, atta a regolare la concessione del patrocinio del Parco e della Comunità del Parco, l'erogazione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari in favore di soggetti organizzatori o gestori di iniziative culturali, congressi, convegni, seminari e manifestazioni varie comunque denominate, nelle quali si ravvisi la capacità di favorire gli obiettivi di tutela e conoscenza ambientale propri del Parco; Considerato: - che allo scopo di effettuare l'attività di cui al sopracitato regolamento l'ente Parco, nell'anno in corso, ha provveduto a inserire a Bilancio, tra i propri fondi, adeguato capitolo da utilizzarsi a tale scopo; - che tale regolamento dovrà essere adeguatamente pubblicizzato attraverso la sua spedizione agli enti facenti parte della Comunità del Parco affinché ne venga data idonea comunicazione agli interessati, precisando che tale spedizione dovrà essere effettuata entro il 29/02/1996; - che si rende necessario fissare, per l'anno 1996, il termine del 31 marzo per la presentazione delle richieste di finanziamento, ai sensi di quanto indicato all'art. 6 del regolamento in corso di approvazione; - che con propria deliberazione approvata nell'anno 1995 in data 23/02/1995 n.23 veniva determinato quale tema principale delle manifestazioni da patrocinare ed eventualmente da finanziare o cofinanziare da parte di questo ente il seguente: "Religione e ambiente" - che in attuazione dell'art. 6 del regolamento, si rende necessario stabilire, anche per l'anno in corso, il tema principale delle manifestazioni da sponsorizzare ed eventualmente da cofinanziare a termini del regolamento in corso di approvazione nel seguente: 1) in campo naturalistico: "Il lupo" 2) in campo storico culturale: "Culture materiali e vecchi mestieri" DELIBERA 1) la premessa riportata, nonché la relazione introduttiva del Presidente formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate nel presente dispositivo; 2) di approvare il regolamento per la concessione del patrocinio del Parco e del Presidente della Comunità del Parco accompagnato, eventualmente, dalla erogazione di contributi, sovvenzioni e ausili finanziari in favore dei soggetti organizzatori o gestori di iniziative culturali, congressi, convegni, seminari e manifestazioni varie comunque denominate; 3) di dare mandato al Presidente affinché provveda a dare adeguata publicizzazione al presente regolamento mediante invio agli enti facenti parte della Comunità del Parco, entro il 29/02/1995; 4) di individuare nel seguente argomento, il principale motivo di finanziamento da parte di questo Ente per l'anno in corso:
5) di precisare che il termine di richiesta di sponsorizzazione e cofinanziamenti da parte dei soggetti organizzatori e gestori e delle iniziative, è fissato al 31-03-1996; 6) di precisare che con successivi atti deliberativi si provvederà agli eventuali impegni di spesa concessi secondo le modalità di cui al presente regolamento. Di seguito, attesa l'urgenza di provvedere in merito, (omissis), dichiara il presente atto immediatamente eseguibile. REGOLAMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E DI PROVVIDENZE Art.1 - Finalità - Viste le finalità riportate nella legge 394/91 articolo 1 il Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - Monte Falterona e Campigna e il Presidente della Comunità del Parco possono proporre la concessione del patrocinio del Parco, accompagnato eventualmente dalla erogazione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, in favore dei soggetti organizzatori o gestori di iniziative culturali, congressi, convegni, seminari e manifestazioni varie comunque denominate nelle quali si ravvisi la capacità di favorire gli obiettivi di tutela e conoscenza ambientale propri del Parco nonché, nel rispetto di tali esigenze, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse, ritenute compatibili e prioritariamente ricomprese tra gli interventi di cui all'art. 7 della legge 394/91. l'Ente Parco stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di patrocini e sostegni economici a soggetti pubblici e privati. Art. 2 - Osservanza delle norme regolamentari - L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti. con esplicito richiamo alle disposizioni normative cui gli stessi si riferiscono. Art. 3 - Pubblicità e diffusione del regolamento - L'Ente Parco dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private. delle forze sociali della Comunità del Parco. Art. 4 - Tipologia e natura delle provvidenze - Le provvidenze oggetto del presente regolamento possono articolarsi in forma di: sovvenzioni, allorquando l'Ente Parco si carica interamente dell'onere derivante da una attività organizzata da altri soggetti, e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici; contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività od iniziative per le quali l'Ente Parco si accolla solo una parte dell'onere complessivo, non superiore di norma al 50% del costo totale; vantaggi economici, riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Parco, nonché di prestazioni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti del Parco; patrocini, intesi come riconoscimento da parte dell'Ente Parco delle iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale ed economico, che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "con il patrocinio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - Monte Falterona e Campigna". Art. 5 - Iniziative ammesse - Il patrocinio ed il sostegno economico dell'Ente Parco potranno essere concessi a manifestazioni quali convegni, seminari, iniziative a carattere culturale od anche di altro tipo che siano attinenti ai fini istituzionali dell'Ente e che concorrano a promuovere e valorizzare:
Art. 6 - Modalità di determinazione delle provvidenze - Il Consiglio Direttivo stabilisce, con apposita deliberazione da adottarsi, di norma, entro il 30 novembre di ciascun anno, i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare le proprie richieste. Con la medesima deliberazione sono determinati i termini per la formazione ed approvazione del piano di riparto di cui al successivo articolo. Il Consiglio Direttivo può, con la deliberazione di cui al comma precedente, individuare uno o più temi specifici di particolare rilevanza cui legare la concessione delle provvidenze per l'anno successivo. In tal caso, verranno ritenute prioritarie ai fini delle concessioni le iniziative inerenti i temi individuati. Alla deliberazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere data adeguata pubblicità. Art. 7 - Domanda di ammissione alle provvidenze - I soggetti che intendano avvalersi del patrocinio del Parco Nazionale, ovvero richiedere il sostegno finanziario ad una delle- iniziative sopra indicate, dovranno preventivamente farne richiesta al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - Monte Falterona e Campigna. La domanda, indirizzata al Presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, dovrà essere presentata, per iscritto, corredata da tutti i documenti richiesti (vedi allegato A) e firmata dal legale rappresentante o rappresentante dell'Ente, associazione ecc. richiedente, prima dell'effettuazione dell'iniziativa per la quale il contributo è richiesto, e comunque entro i termini stabiliti dalla deliberazione di cui all'art. 6. Art. 8 - Formazione del piano di riparto - Gli uffici del Parco Nazionale cureranno il riscontro della completezza e della validità della documentazione allegata alle domande di provvidenze, richiedendo eventuali integrazioni, e predisporranno la proposta del piano di riparto entro i termini di cui al precedente articolo, per l'approvazione da parte della Consiglio Direttivo, a fronte di preventivo parere della competente Commissione. Il Patrocinio non oneroso verrà concesso con atto del Presidente dell'Ente Parco, previo parere favorevole della citata Commissione. L'atto di concessione del patrocinio potrà stabilire modalità o fornire indicazioni circa l'impiego del logo e del nome del Parco Nazionale da parte del concessionario. Il piano di riparto verrà reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio dell'Ente Parco per la durata di giorni 15 Art. 9 - Modalità di erogazione delle provvidenze - Le provvidenze saranno di norma erogate a consuntivo, cioè dopo la realizzazione e la rendicontazione finanziaria della manifestazione, completa di tutta la documentazione comprovante la rispondenza tra il programma presentato e le spese effettivamente sostenute, nonché di una relazione illustrativa sui risultati conseguiti in ordine, in particolare, alle motivazioni per le quali venne concesso il contributo del Parco. Potranno essere disposte, nell'atto di concessione, eventuali anticipazioni parziali del contributo, qualora lo stesso superi l'importo di £. 10.000.000 (diecimilioni), in considerazione della natura dei soggetti beneficiari (Comuni ed altri Enti locali, Enti Pubblici, Enti morali riconosciuti) o della tipologia della manifestazione (ad es. iniziative a carattere benefico o di solidarietà). Art. 10 - Condizioni generali di concessione - L'Ente Parco resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione costituito tra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi. Fra le spese ammissibili non potranno comunque figurare quelle per il funzionamento dei soggetti promotori ed organizzatori dell'iniziativa (spese generali di organizzazione e simili) né le spese legate agli assolvimenti dell'I.V.A. o di altre imposte. Il contributo verrà comunque ridotto qualora, in aggiunta ad altre eventuali entrate, possa concorrere a creare un avanzo finanziario per la manifestazione. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano la pubblicizzazione delle iniziative o attività, che esse si realizzano con il concorso dell'Ente Parco. ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARSI ALLE DOMANDE a) Documentazione da allegare alla domanda di patrocinio 1. relazione contenente una descrizione particolareggiata dell'iniziativa, delle sue finalità, il luogo e la data dello svolgimento, i soggetti proponenti ed organizzatori, eventuali altri patrocini richiesti ed ottenuti; 2. preventivo analitico delle spese e delle entrate previste; 3. personale impiegato nell'iniziativa; 4. una breve descrizione dei mezzi di comunicazione e di pubblicizzazione dell'iniziativa (cartellonistica, locandine, stampati, copertura radio - TV ecc.); 5. l'impegno a citare il patrocinio e ad associare il logo ed il nome del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - Monte Falterona e Campigna sui mezzi di publicizzazione dell'iniziativa, secondo le modalità stabilite dall'Ente. b) Documentazione da allegare per ottenere l'erogazione di sovvenzione, contributo o vantaggio economico Soggetti privati: 1. atto costitutivo e iscrizione alla Camera di Commercio (solo per le società, cooperative, associazioni, comitati organizzatori); 2. codice fiscale e partita I.V.A.; 3. dichiarazione di assoggettabilità o meno del contributo a ritenuta IRPEG; 4. certificazione antimafia o dichiarazione sostitutiva; 5. specifica del mezzo di accreditamento del contributo (c/c bancario, c/c postale, assegno circolare non trasferibile, vaglia postale ecc.); 6. timbro e firma del legale rappresentante. Soggetti pubblici: 1. atto deliberativo di approvazione del programma della manifestazione. c) Documentazione da presentare a manifestazione avvenuta, al fini dell'erogazione delle provvidenze Soggetti privati 1. relazione illustrativa dei risultati conseguiti dall'iniziativa in ordine in particolare alle Motivazioni per le quali venne concesso il contributo del Parco Nazionale; 2. consuntivo delle spese e bilancio finanziario dell'iniziativa: 3. dichiarazione di contributi erogati da altri Enti; 4. copia delle fatture o note comprovanti le spese effettuate. Soggetti Pubblici 1. atto deliberativo di rendiconto delle attività svolte. |