IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Gargano - Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e benefici finanziari (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 61 del 9 aprile 1999, modificato con delibera n. 149 del 6 luglio 1999) Art. 1 - Oggetto - 1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dall'Ente Parco secondo modalità, procedure e criteri stabiliti dal presente regolamento in attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento delle finalità previste dalla legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), dal DPR istitutivo del Parco Nazionale del Gargano (DPR 5 giugno 1995) e dallo Statuto dell'Ente. Art. 2 - Osservanza - 1. - L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento e' condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo. Art. 3 - Pubblica diffusione - 1 . L'Ente Parco assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento e dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica mediante: a) - distribuzione di una copia ad ogni membro del Consiglio Direttivo; b) - pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio dell'Ente Parco e dei Comuni il cui territorio in tutto o in parte ricade nell'area del Parco Nazionale del Gargano; c) - gli uffici dell'Ente preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento, presso i quali i cittadini possono prenderne visione. 2. - Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti presso l'albo pretorio e gli uffici di cui al precedente comma. 3. - Gli enti ed istituzioni pubbliche, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni sindacali e di categoria e le organizzazioni del volontariato possono richiedere copia del regolamento e dell'albo che sono rilasciate previo pagamento dei soli costi, determinati con deliberazione della Giunta Esecutiva. Art. 4 - Finalità generali - l. - L'Ente Parco può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità: - Conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici del Gargano; - Promozione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; - Promozione di attività di educazione ambientale, di diffusione della conoscenza del patrimonio naturale, ambientale storico ed artistico del Gargano; culturali e sportive eco-compatibili, di formazione e di ricerca scientifica; 2. - La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude all'Ente Parco la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per il Parco Nazionale del Gargano. Art. 5 - Interventi ordinari - 1. - La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per: a) enti pubblici, per le iniziative che gli stessi realizzano a beneficio della promozione, valorizzazione e tutela del Parco Nazionale del Gargano; b) enti privati, associazioni di protezione ambientale, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che realizzano iniziative secondo le finalità di cui all'art. 4 del presente regolamento; c) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività, incluse quelle di cui all'art. 4, a sostegno della affermazione del Parco Nazionale del Gargano. La costituzione dell'associazione o del comitato deve risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti almeno sei mesi prima della richiesta presentata all'Ente Parco. Art. 6 - Termini per la presentazione delle richieste - 1. - Le richieste di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici devono essere presentate all'Ente Parco almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'attività oggetto della richiesta. Art. 7 - Istanze di concessione - 1. - Per gli enti pubblici e privati, le associazioni di protezione ambientale, i comitati, ecc.. che richiedono la concessione di contributi per effettuare manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la missione dell'Ente Parco, l'istanza di concessione deve essere corredata del programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della precisazione del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate con le quali si intende fronteggiarle. 2. - La presentazione delle istanze avviene direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente Parco il quale, su copia esibita insieme all'originale dall'ìnteressato, appone il timbro che attesta la data del ricevimento. La spedizione a mezzo plico postale raccomandato equivale all'osservanza della scadenza stabilita per la presentazione. Art. 8 - Procedimento amministrativo - l. - Il Direttore provvede ad assegnare ad una unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento. 2. - Le istanze pervenute sono trasmesse immediatamente dall'ufficio protocollo all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della predisposizione degli atti per i provvedimenti finali. 3. - Il responsabile del procedimento esercita le funzioni allo stesso attribuite dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 9 - I provvedimenti di assegnazione e di diniego - 1. - Il responsabile del procedimento trasmette al Direttore le istanze, complete dell'istruttoria e delle osservazioni relative a richieste risultate prive dei requisiti richiesti od in contrasto con il presente regolamento. 2. - Il Direttore predispone la deliberazione da adottarsi dalla Giunta Esecutiva per l'attribuzione definitiva dei benefici economici. 3. - Il Direttore esprime parere di conformità della proposta di deliberazione alle norme stabilite dal presente regolamento e richiede al responsabile della Ragioneria il parere di regolarità contabile e la registrazione dell'impegno di spesa. 4. - La Giunta Esecutiva stabilisce l'importo assegnato al soggetto ed alle iniziative proposte. 5. - Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Esecutiva a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta esecutiva, ove ne ravvisi la necessità, prima di deciderne l'esclusione, può richiedere all'unìtà organizzativa competente ulteriori approfondimenti e verifiche. Art. 10 - Condizioni generali di concessione - 1. - L'erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni di protezione ambientale, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alle finalità di cui all'art. 4 del presente regolamento, può essere disposta con determina dirigenziale per una prima quota pari al 60% nei 10 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione e per la quota residua entro 60 giorni dalla presentazione all'Ente Parco del rendiconto.
3. - Nel caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo nel suo complesso, il contributo verrà liquidato in misura ridotta, in proporzione alle spese effettivamente sostenute. 4. - Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre l'Ente Parco non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dall'Ente Parco o da altri enti pubblici o privati. Art. 11 - Condizioni che regolano gli interventi - l. - L'intervento dell'Ente Parco non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate. 2. - L'Ente Parco rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. 3. - L'Ente Parco non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti dell'Ente Parco il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. 4. - La concessione dell'intervento e' vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali e' stato accordato. Art. 12 - Pubblicizzazione degli interventi - l. - Gli enti pubblici e privati, le associazioni di protezione ambientale ed i comitati che ricevono contributi da parte dell'Ente Parco per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Parco Nazionale del Gargano. 2. - Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte dell'Ente Parco deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Presidente. 3. - La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato. 4. - Il patrocinio concesso dall'Ente Parco deve essere reso pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. 5. - Il Presidente dà comunicazione dei patrocini concessi nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo e/o della Giunta Esecutiva Art. 13 - Albo dei beneficiari - I. - L'Ente Parco provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio. 2. - L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura dell'unità organizzativa che predispone i provvedimenti finali di attribuzione dei contributi. 3. - Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati: - a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato, ed indirizzo della sede sociale; - b) finalità della concessione; - c) disposizione di regolamento, in base alla quale la concessione e' stata effettuata; - d) importo concesso. 4. - Il Presidente adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilita' di accesso e visione dell'albo predetto. Rende nota la pubblicazione dell'albo e il diritto di accesso mediante avvisi all'albo pretorio dell'Ente e dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nell'area del Parco Nazionale del Gargano. Art 14 - Programmazione delle risorse - 1. - Nel bilancio annuale e nella relazione previsionale allo stesso allegata il Consiglio Direttivo determina, nell'ambito del programma generale dell'ente, i risultati che intende conseguire ed i mezzi finanziari che a tal fine vengono attribuiti. 2. - Il responsabile del procedimento rimette al Direttore, entro il decimo giorno successivo a ciascun semestre, una relazione che illustra le iniziative sostenute e finanziate, i risultati conseguiti, le risorse impiegate. 3. - Il Direttore sottopone al Presidente ed alla Giunta le eventuali proposte di modifica, in relazione anche ai risultati del controllo di gestione. 4. - La Giunta Esecutiva esamina gli atti di cui al precedente comma nei quindici giorni successivi al ricevimento ed adotta le sue decisioni. 5. - Il rendiconto annuale delle iniziative sostenute e finanziate, delle risorse impiegate è presentato entro il 20 gennaio dell'anno successivo dal responsabile del procedimento al Direttore ed al servizio preposto al controllo di gestione. Il Direttore, entro 20 giorni, rimette il rendiconto, completato dell'analisi relativa al controllo di gestione, al Presidente ed alla Giunta che adottano i provvedimenti di loro competenza entro i 20 giorni successivi. Art. 15 - Interventi straordinari - 1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio del parco e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento dell'Ente Parco, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. 2. - Per le iniziative o manifestazioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano i termini previsti all'articolo 6 di questo regolamento. Art. 16 - Uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature - l. - Per le manifestazioni e le iniziative oggetto del presente regolamento può essere concesso, in aggiunta o in alternativa al beneficio finanziario, l'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature di proprietà dell'Ente o di terzi. Art. 17 - Entrata in vigore - I. - Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la deliberazione che lo approva. |