IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Concessione di contributi e finanziamenti. Patrocini. Regolamento
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 3 del 27 gennaio 1998)




Art. 1 - Con il presente regolamento l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi e patrocini a Enti pubblici e privati e a persone singole e/o associate in cooperative, associazioni e gruppi culturali e di promozione e per interventi, opere, iniziative e attività produttive e di servizio nei settori compatibili con le finalità istitutive dell'Ente Parco.

La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti e esigenze di particolare interesse per l'Ente.

Art. 2 - Le provvidenze oggetto del presente Regolamento si articolano in:

  1. contributi: si tratta di provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, per finanziare interventi, attività o iniziative per le quali l'Ente Parco si assume solo una parte dell'onere complessivo, non superiore, di norma, al 70 per cento del costo totale e dirette alla promozione culturale, sociale economica e civile del territorio del Parco, anche attraverso manifestazioni, stages, mostre, azioni di integrazione, seminari, corsi, convegni, fiere, etc.;
  2. finanziamenti: l'Ente Parco si assume interamente l'onere derivante da interventi, iniziative, attività e lavori, organizzati e proposti da altri soggetti, iscritti, in genere, nei propri programmi periodici;
  3. patrocini: si tratta di riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, di iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale, alle quali l'Ente partecipa spendendo il proprio nome e/o emblema a titolo gratuito e che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "con il patrocinio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga".

L'Ente Parco può inoltre permettere la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili o immobili di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente Parco, nonché fornire eventuali prestazioni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate con apporti professionali e di lavoro di dipendenti dell'Ente Parco;

Art. 3 - Gli interessati a ottenere i contributi e i finanziamenti dovranno presentare domanda entro il 31 marzo di ciascuno anno.

Le domande intese a ottenere i patrocini e altre prestazioni, devono pervenire all'Ente Parco di norma un mese prima della data di effettuazione delle iniziative interessate.

Le domande di ammissione regolarmente firmate da persona competente e rappresentante devono essere presentate, per iscritto, all'Ente Parco e corredate da una relazione illustrativa comprovante la validità della iniziativa e il coinvolgimento dell'Ente, e dai relativi documenti, il programma finanziario di intervento, eventuali pareri di organismi qualificati e competenti, etc.

Art. 4 - La Direzione del Parco, tramite i propri Uffici, curerà il riscontro della completezza e della validità della documentazione allegata alle domande, procedendo all'istruttoria delle richieste, richiedendo eventuali integrazioni e chiarimenti e formulando con relazione scritta, sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 5, le indicazioni e gli elementi da sottoporre al Consiglio Direttivo per la approvazione dei finanziamenti e al Presidente dell'Ente per gli interventi di contributi e patrocini.

Art. 5 - Per il riconoscimento di finanziamenti, contributi e patrocini, sarà tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione degli interventi, delle opere, delle iniziative e delle attività produttive e di servizio cui le domande si riferiscono:

  1. compatibilità delle iniziative proposte con le finalità istituzionali del Parco indicate nella legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  2. Incidenza dell'iniziativa sul territorio del Parco considerando:
  • comune con l'intero territorio e i centri storici nel perimetro del Parco;
  • comune con parte del territorio e centri storici nel perimetro del Parco;
  • comune con parte del territorio nel perimetro del Parco e centri storici fuori dal perimetro;
  1. rilevanza economica e occupazionale dell'iniziativa;
  2. valore dell'iniziativa ai fini del recupero, e della valorizzazione delle tradizioni e a quello del restauro e della valorizzazione delle attuali realtà locali;
  3. importanza dell'iniziativa al fine della salvaguardia e la conservazione dei valori dell'ambiente naturale.

Art. 6 - I finanziamenti e i contributi sono erogati, di norma, a consuntivo, dopo presentazione di dettagliata rendicontazione finanziaria e documentata relazione illustrativa dell'avvenuta esecuzione della manifestazione, opera, iniziativa o attività produttiva o di servizio e dei risultati conseguiti da parte del soggetto beneficiario.

In caso di finanziamento di lavori e opere a Comuni ed Enti pubblici, amministrazioni pubbliche, è possibile procedere per atto di concessione, nel quale vengono definite procedure e modalità di esecuzione, di pagamento e d'altro genere.

Art. 7 - L'Ente Parco resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione costituito tra beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

Fra le spese ammissibili potranno comunque figurare quelle per il funzionamento dei soggetti promotori o organizzatori delle iniziative e attività.

I soggetti concessionari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali pubblicizzano le iniziative o attività che esse si realizzano con il concorso, o a totale finanziamento, dell'Ente Parco.

Art. 8 - Secondo quanto previsto dall'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, l'Ente provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, beneficiari delle provvidenze.

L'albo, con riferimento al decorso esercizio finanziario, è aggiornato e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Esso viene pubblicato all'albo pretorio dell'Ente Parco con facoltà di accesso e visione da parte di ogni cittadino, per la durata di quindici giorni.

Art. 9 - L'Ente Parco assicurerà la più ampia diffusione del presente Regolamento per favorirne la migliore conoscenza da parte dei cittadini del Parco e delle istituzioni interessate.

Per l'esercizio finanziario 1998, le domande per ottenere le provvidenze di cui al presente Regolamento dovranno essere presentate entro il termine di giorni 60 dalla data di trasmissione del Regolamento, ai componenti la Comunità del Parco. Restano comunque valide le domande presentate prima del termine sopraindicato.