IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Monti Sibillini - Regolamento per la concessione dei contributi e del patrocinio del Parco Nazionale Monti Sibillini
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 15 del 21 febbraio 2000)





TITOLO 1 - disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità - 1. Il presente atto determina ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della L. 241/90 i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e del patrocinio nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

2. I contributi ed il patrocinio sono concessi per iniziative di interesse del Parco che si svolgano all'interno del territorio del parco e, in subordine, nell'area contigua.

3. In via eccezionale essi possono essere concessi anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio del parco, purché di diretto e stretto interesse per le finalità del Parco stesso.

4. In ogni caso l'emblema ed il nome "Parco Nazionale dei Monti Sibillini" così come tutte le espressioni da esso derivate, come ad esempio "Parco dei Sibillini", sono di proprietà esclusiva del Parco ed è fatto divieto del loro uso senza la preventiva autorizzazione.

Art. 2 - Beneficiari - 1. Il patrocinio e il contributo del Parco possono essere concessi a favore di:

  1. Enti locali e Comunanze Agrarie;
  2. Università e scuole per congressi, convegni, seminari;
  3. Associazioni, con particolare riferimento a quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi della L. 349/86 ed altri enti senza scopo di lucro;
  4. Cooperative.

2. I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare, nel modo più idoneo, che le iniziative si realizzano con il contributo e/o il patrocinio del Parco.

 

TITOLO 2 - modalità e criteri per la concessione del patrocinio o di contributi

Art. 3 - Patrocinio - l. - La concessione del patrocinio da parte del Parco non comporta, di per sé, l'attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni.

2. - Le richieste di patrocinio vanno indirizzate al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, secondo il modello predisposto dagli uffici, sono annotate in apposito registro o con tecnologie informatiche, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

3. - La concessione del patrocinio avviene con deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta o, in caso di urgenza con decreto del Presidente.

4. - La concessione del patrocinio autorizza l'utilizzo dell'emblema del Parco nonché la dicitura "con il patrocinio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini".

Art. 4 - Contributi - 1. - Il contributo viene concesso per iniziative di rilevante interesse per il Parco.

2. - Le richieste di contributo vanno indirizzate al Parco Nazionale dei Monti Sibillini redatte secondo il modello predisposto dagli uffici, sono annotate in apposito registro o con tecnologie informatiche, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

3 - I richiedenti indicati all'art. 2, 1° comma. lettera C) devono autocertificare nelle proprie istanze, pena l'irricevibilità delle stesse:

  1. di non perseguire finalità lucrative;
  2. di avere il conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario regolarmente approvato dagli organi statutari competenti.

4. - Il soggetto che invia la richiesta di contributo deve essere il beneficiario del contributo stesso. Egli in tale veste assume le spese organizzative e di conseguenza redige il consuntivo finanziario della manifestazione.

5. - Il termine per la presentazione delle domande è fissato, di norma, al 15 novembre, per le iniziative che si svolgono nel primo semestre dell'anno successivo ed al 15 maggio per quelle relative al secondo semestre dell'anno in corso.

6. - Possono altresì essere prese in considerazione domande giunte fuori termine per iniziative relative ad attività non programmabili o legate ad eventi non prevedibili, sempre che sussista la compatibilità finanziaria;

7. - Possono essere assegnati contributi anche a titolo consuntivo, a condizione che l'iniziativa sia stata svolta nell'esercizio finanziario in cui il beneficio viene deliberato; restano in ogni caso fermi i limiti di cui all'art. 6.

8. - La concessione del contributo vincola il beneficiario a far risultare in modo adeguato l'emblema del Parco in tutte le attività collegate direttamente all'iniziativa, ivi comprese le pubblicazioni.

9. - Il Consiglio Direttivo del Parco all'inizio di ogni anno può altresì procedere all'approvazione di un programma di attività tradizionali e qualificanti per la realtà dei Sibillini assicurando un finanziamento per la loro attuazione, che non potrà comunque superare l'80% delle spese totali.

Art. 5 - Istruttoria delle domande di contributo - 1. - Le domande di concessione del contributo sono annotate in un apposito registro o con tecnologie informatiche, secondo l'ordine cronologico di arrivo. Detto registro è di pubblica consultazione.

  1. Una apposita commissione formata dal direttore del Parco o da un suo delegato, e da due dipendenti dell'Ente, provvede a:
  1. esaminare e riscontrare che le domande siano state presentate in regola con quanto previsto dall'art. 2 e siano corredate della documentazione di cui all'art. 4;
  2. valutare, per il primo anno di operatività del presente regolamento, le domande tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
    1. idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine del Parco (valore parametro: 8);
    2. rilevanza e significato dell'attività con particolare riferimento agli obiettivi di conservazione della natura e delle sue risorse, del patrimonio storico-culturale o di sviluppo socio-economico sostenibile (valore parametro: 10);

i) - autorevolezza dei soggetti partecipanti, invitati o relatori (valore parametro: 7).

3. - Negli anni successivi, i criteri di valutazione potranno essere stabiliti con specifico atto del Consiglio Direttivo.

4. - La concessione del contributo avviene con decreto del direttore del Parco

5. - Le istanze alle quali non sono assegnati contributi per carenza di risorse possono essere riesaminate, qualora ricorrano i presupposti amministrativo-contabili, non oltre il mese di ottobre dell'esercizio corrente.

6. - Non possono essere concesse contribuzioni agli stessi soggetti, nello stesso esercizio finanziario, per iniziative che usufruiscono di altre contribuzioni previste da altre norme del Parco.

Art. 6 - Concessione e liquidazione - l. - L'atto di concessione del contributo viene adottato entro 60 giorni dalle date di cui all'art 4, comma 6.

2. - L'ammontare del beneficio economico non può superare il 50% della spesa ammissibile e comunque il tetto di 10 milioni. Esso è comunque rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute.

3. - Tra le spese ammissibili non possono figurare quelle per il funzionamento dell'ente o dell'associazione promotrice (es.: spese generali, uso attrezzature d'ufficio, pranzi, pernottamenti, spese di viaggio e simili, né l'IVA qualora il richiedente svolga la propria attività in regime d'impresa).

4. - L'entità del contributo è determinata in base agli elementi di valutazione indicati al precedente art. 5, tenendo conto dell'importanza dell'iniziativa e dell'interesse del Parco alla realizzazione della stessa in relazione al suo ambito di svolgimento ed agli oneri direttamente sostenuti dal promotore.

5. - La liquidazione del contributo è disposta previa conforme deliberazione del soggetto beneficiario in cui si attesti l'avvenuto svolgimento della manifestazione e l'importo delle spese effettivamente sostenute. Nell'ipotesi in cui dal rendiconto finanziario presentato risulti una spesa inferiore a quella preventivata, il contributo è liquidato in misura proporzionalmente ridotta.

Art. 7 - Revoca dei beneficiari - 1. - Nell'ipotesi che la documentazione prodotta risulti irregolare o sia accertata la mendacità della documentazione, è disposta le revoca del contributo concesso, nonché la restituzione della somma eventualmente erogata, maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione a tutela del Parco.

2. - In ogni caso i soggetti, nei confronti dei quali è disposta la revoca del finanziamento, non possono fruire di benefici, contributi od altre agevolazioni da parte del Parco, per una durata non inferiore ai 10 anni.

3. - 1 provvedimenti di concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 22 della L. 412/91, e quelli e di eventuale revoca per mendacità vengono resi noti mediante pubblicazione sul giornale e le pagine WEB del Parco.

Art. 8 - Norme transitorie e finali - 1. - Il presente regolamento sostituisce la delibera del C.D. n. 48/96 relativamente ai punti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2;

  1. In attesa della piena operatività del presente regolamento le domande di contributo sono esaminate dal consiglio direttivo che decide in merito.





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