IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Val Grande - Regolamento contributi. Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari da parte dell'Ente Parco
(Deliberazione n. 89 del 3 dicembre 1999)





Art. 1 - Riferimenti normativi - Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed individua criteri e modalità per la concessione da parte dell'Ente Parco Nazionale Val Grande di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a Enti Pubblici ed Enti Privati nelle materie istituzionalmente di competenza.

Art. 2 - Finalità generali - Ove la materia non sia già disciplinata da specifici regolamenti di settore, l'Ente Parco Nazionale Val Grande concede, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, annualmente determinate in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari al fine di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività nei settori ambientale, culturale, turistico, economico - produttivo e sportivo nelle materie di competenza dell'Ente.

Art. 3 - Iniziative ammissibili - Si ritengono ammissibili alle provvidenze di cui all'art. 2 le iniziative aventi le seguenti caratteristiche: a) siano rilevanti nell'ambito dello specifica contesto istituzionale del Parco; b) siano compatibili con i piani di programmazione dell'Ente Parco; c) vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle singole materie; d) siano caratterizzate da finalità pubblica; e) siano realizzate senza finalità di lucro.

Art. 4 - Beneficiari - Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente regolamento i seguenti soggetti promotori:

a) - Enti Pubblici;

b) - Enti privati;

c) - Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;

d) - Associazioni turistiche Pro Loco iscritte all'Albo delle Associazioni Turistiche Pro Loco della Provincia, ai sensi degli artt. 27 e 28 della Legge Regionale 5 marzo 1987 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

e) - Associazioni locali legalmente costituite da almeno un anno.

Art 5 - Presentazione delle domande - La domanda dovrà essere presentata in tempo utile per un adeguato esame dell'iniziativa da parte dell'amministrazione. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere corredate da ogni elemento utile a valutare la conformità dell'iniziativa e del soggetto attuatore a quanto prevista dagli artt. 3 e 4 e devono tassativamente indicare se, per la stessa iniziativa, siano state richieste o si abbia intenzione di richiedere sovvenzioni da parte di altri soggetti pubblici o privati. Alla domanda dovranno essere allegati:

  1. statuto dell'Associazione, decreto o norma istitutiva dell'Ente o, in mancanza, autocertificazione del potere di rappresentanza del soggetto che presenta la domanda;
  2. relazione illustrativa dell'iniziativa e sue finalità;
  3. piano finanziario delle entrate e delle spese previste;
  4. dichiarazione di contributi pubblici percepiti nel triennio precedente.

Art. 6 - Concessione di contributi - Le domande di contributo sono sottoposte all'esame della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco la quale, con proprio provvedimento deliberativo, determinerà l'entità delle provvidenze per ciascuna delle iniziative proposte sulla base dell'ampiezza e dell'articolazione del programma nonché della sua efficacia per la valorizzazione del settore interessato, e le scadenza per la realizzazione delle stesse.

Art. 7 - Liquidazione dei contributi - I contributi in argomento sono liquidati dall'Ente Parco Nazionale Val Grande previo accertamento dell'effettiva realizzazione delle iniziative finanziate. A tal fine il soggetto attuatore deve presentare all'Ente Parco Nazionale Val Grande, entro 10 giorni dalla data di ultimazione dell'iniziativa definita nella delibera di assegnazione del contributo, la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante:

a) - relazione riassuntiva dell'attuazione dell'iniziativa corredata da copia della documentazione probatoria del periodo in cui è stata effettuata e delle sue caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi o altro materiale). Il materiale promo-pubblicitario edito dovrà evidenziare chiaramente la collaborazione dell'Ente Parco Nazionale Val Grande attraverso l'uso del suo marchio/logo;

  1. dettagliato consuntivo finanziario (comprensivo di voci in entrata ed in uscita) corredato dal verbale del collegio dei Revisori dei Conti o dei Sindaci.

In assenza dei predetti organi dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, debitamente sottoscritta, attestante la veridicità delle somme esposte a consuntivo, alla quale dovrà essere allegata idonea documentazione giustificativa delle entrate e delle spese.

Per gli Enti Pubblici il rendiconto dovrà essere approvato con deliberazione del competente organo e copia della stessa dovrà essere prodotta con gli estremi di esecutività;

c) - numero di conto corrente bancario sul quale accreditare l'importo;

d) - eventuale altra documentazione probatoria richiesta dagli uffici dell'Ente qualora ritenuto necessario.

Art. 8 - Riduzione o Revoca dei contributi - I contributi assegnati con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco dovranno essere revocati o ridotti nei seguenti casi:

a) - qualora le entrate relative alle iniziative siano superiori alle spese, il contributo dell'Ente Parco verrà proporzionalmente ridotto in modo da garantire il pareggio del Bilancio;

b) - qualora le iniziative vengano realizzate in maniera ridotta a le spese siano inferiori a quelle preventivate, la misura dei contributo sarà proporzionalmente ridotta;

qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine indicato all'art. 6, si riterrà che l'iniziativa non sia stata realizzata e si provvederà a revocare il contributo concesso.

La riduzione ovvero la revoca dei contributi assegnati avverrà d'ufficio, con determina del Dirigente, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente.

Art. 9 - Entrata in vigore - Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che lo stesso, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, anche in seguito alle procedure di controllo del Ministero Vigilante, sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parco Nazionale Val Grande per quindici giorni.





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