IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Vesuvio - Regolamento per la concessione di patrocini morali ed economici (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 121 del 23 ottobre 1997) Art. 1 - L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio concede il proprio patrocinio morale alle associazioni culturali, alle associazioni di protezione ambientale di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 394/91, alle amministrazioni comunali, a singoli cittadini, che intendano svolgere attività culturali, ambientali, scientifiche, editoriali connesse agli argomenti di seguito specificati che abbiano come oggetto il complesso vulcanico Somma - Vesuvio, il Parco Nazionale del Vesuvio, le aree protette in generale, i vulcani in genere con i diversi aspetti culturali e naturalistici ad essi connessi. Art. 2 - L'Ente concede il proprio patrocinio morale per le attività culturali, ambientali, scientifiche ed editoriali che riguardino i seguenti settori: archeologia ed evoluzione degli insediamenti; artigianato, folclore, antropologia culturale; botanica e fitogeografia; biogeografia; caratteristiche fisiche dell'ambiente (geologia, vulcanologia, ecc.), coltivazioni erbacee ed arboree; ecologia; economia ambientale; enologia; fotografia, cinematografia e comunicazione di massa; frutticoltura, gestione e conservazione delle risorse naturali; legislazione ambientale; museologia naturalistica; storia dell'arte e dell'architettura dei luoghi; storia locale, storia delle religioni; tecniche del turismo; topografia e cartografia, zoologia. Art. 3 - L'Ente non concede patrocini per iniziative di carattere politico e per iniziative economico individuali o sociali che prevedano lucro da parte del o degli organizzatori e che vadano in contrasto con le norme sulla concorrenza. Art. 4 - Il Presidente è delegato a concedere il patrocinio morale applicando le norme del presente regolamento. Art. 5 - L'Ente Parco può concedere contributi economici per un importo non superiore al 30% della spesa complessiva dell'iniziativa per l'attività e soggetti di cui all'art. 1 e 2 del presente regolamento a esclusione di iniziative promosse da privati cittadini. Il contributo viene erogato a presentazione di regolare documentazione. Art. 6 - Per la concessione di contributi economici viene data la precedenza a iniziative promosse all'interno del Parco e da parte di enti aventi sedi nel territorio dei comuni del Parco. La concessione dei contributi è limitata dalle disponibilità del bilancio dell'Ente. Art. 7 - Il Presidente è delegato a concedere contributi economici nel rispetto delle norme del presente bando e per importi non superiori a £. 5.000.000, intese come 30% del contributo richiesto. Per importi superiori delibera il Consiglio Direttivo. |