IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena - Regolamento di attuazione del dpr 17 maggio 1996 e relativo allegato A (norme di salvaguardia) (Deliberazione del Comitato di Gestione n. 25 del 30 giugno 2000) IL COMITATO Vista la legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena sul territorio del Comune stesso; Visto il DPR del 17 maggio 1996, recante "Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena"; Vista l'intesa di programma Stato-Regione del 29 dicembre 1995 per l'istituzione e l'avvio del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ed in particolare considerato l'art.7 con cui le parti si impegnano "ad acquisire preliminarmente la valutazione del Comitato di Gestione provvisoria per l'adozione dì ogni decisione relativa a problematiche ambientali e comunque implicazioni di carattere ambientale inerenti l'area"; Visto l'art. 3 comma 2 lettera "c" del decreto del Ministero dell'Ambiente in data 17/03/1998, portante la nomina dei componenti del Comitato di Gestione provvisoria che affida a detto Comitato l'adozione "di ogni atto ritenuto utile per la corretta gestione dell'area protetta". Vista la legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e relative modifiche apportate dalla legge 426/98 del 14/12/1998; Vista la perimetrazione e le norme di salvaguardia della parte a mare del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena approvata in data 26 maggio '95 dalla Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti; Visto, in particolare, l'allegato A del DPR 17 maggio 1996, portante "Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena"; Considerato che le misure di salvaguardia di cui all'art. 1 del citato all. A demandano all'organismo di gestione del Parco la potestà di regolamentare nelle zone marine Ma e Mb: - la navigazione, l'accesso e la sosta nelle zone dell'area marina del Parco anche tramite installazioni di gavitelli e boe; - il trasporto turistico sia con unità da traffico che da noleggio; - l'attività dei centri di immersione subacquea;
Sentiti i rappresentanti nominati dall'Amministrazione del Comune di La Maddalena nella commissione paritetica, delle Amministrazioni Comunali limitrofe, delle categorie di operatori interessati, delle Associazioni Ambientaliste; Preso, in particolare, atto delle osservazioni emerse dai programmati incontri nell'ambito della commissione paritetica formata da rappresentanti del Parco, dell'Amministrazione Comunale di La Maddalena e delle categorie di operatori interessati e dell'approvazione da parte della stessa; Visti, in particolare, l'art. 16 comma 1 della L.394/91 e l'art. 3 del DPR 17/05/1996 e considerato che i diritti dei corrispettivi per le autorizzazioni agli operatori e degli ingressi in specifici settori dell'area del parco, previsti dal presente regolamento, sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi per la navigazione, a interventi di tutela ambientale, nonché alla predisposizione dì materiale informativo sulla gestione del Parco; Visto il documento presentato e discusso in Consiglio Comunale; Viste le delibere n° 52 del 04/06/1999 e n° 55 del 14/06/1999 con le quali erano stati attuati i primi regolamenti di attuazione del DPR 17/05/1996 e relativo all. A; Vista la delibera n° 80/99 che destina esclusivamente alla realizzazione di strutture funzionali alla migliore fruizione ambientale i proventi della passata stagione; Considerato che anche i proventi della stagione 2000 sono finalizzati al funzionamento del Parco, alle iniziative varie, alla realizzazione di servizi ed interventi mirati alla tutela ambientale ed a una più agevole fruizione dei beni ambientali; Preso atto dell'orientamento della giustizia amministrativa, in particolare della sentenza 29/04 - 16/06/1997 n° 785 del Tribunale Amministrativo per la Sardegna con la quale è stato riconosciuto ai residenti nell'area di un parco il diritto ad un trattamento differenziato, quale compensazione rispetto alla maggior incidenza sugli stessi residenti dei vincoli all'attività economica imposti a chi risiede in un'area protetta; Viste le leggi sulla navigazione da diporto n° 50/1971 e n° 494/1995 nonché il codice della navigazione marittima; Viste le ordinanze sulla balneazione della Capitaneria di Porto di La Maddalena e di Golfo Aranci; Vista la relazione del comitato scientifico sullo stato di Posidonia oceanica e delle relative praterie nell'area di Porto della Madonna dell'Arcipelago di La Maddalena; Viste le ordinanze n° 1/99 e n° 2/99 del Presidente del Comitato di Gestione del Parco; Visto lo studio realizzato dal Parco sulla estensione e capacità di sopportazione della pressione antropica degli arenili nonché dei relativi specchi acquei; Approva il seguente Regolamento di attuazione delle norme di salvaguardia di cui all'allegato A del D.P.R del 17/05/96. TITOLO 1 - disposizioni generali Art. 1 - Misure di salvaguardia - Viene data attuazione alle misure di salvaguardia contenute nell'art. 1 dell'allegato A del DPR 17/05/1996. Ogni regolamentazione precedentemente adottata viene revocata. Art. 2 - Zone - Le zone in cui sono suddivise le macrozone terrestre e marina dell'area del Parco e la perimetrazione dell'area stessa sono quelle individuate dall'allegato A al DPR 17/05/1996 e dalle cartografie annesse. Art. 3 - Cessazione di efficacia di precedenti provvedimenti legislativi. Si da atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 4/01/1994 n. 10, hanno cessato di avere efficacia il decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Marina Mercantile del 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1992, e il decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto con il Ministro delle Finanze dell'8 agosto 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1980. TITOLO 2 - regolamentazione per l'area terrestre Art. 4 - Per le zone Ta, Tb e Tc, quali individuate nell'art. 1 dell'allegato A al DPR 17 maggio 1996 e nelle cartografie allegate, vigono le norme di salvaguardia previste dal corpo normativo citato. Nelle zone Ta non è consentito il libero accesso ai non residenti se non accompagnati da guide esclusive o da personale di organi di sorveglianza. Il servizio di accompagnamento verrà gestito dalle guide esclusive del Parco tramite apposita convenzione con l'Ente. Le strutture ricettive situate nelle isole dell'Arcipelago, ad esclusione di quelle presenti nell'isola della Maddalena, devono corrispondere per ogni utente che soggiorna e per giorno £ 1000. A tal fine verrà stipulata apposita convenzione per i versamenti all'Ente. Le somme introitate saranno destinate ad interventi di riqualificazione ambientale e servizi. I non residenti che accedano all'isola di La Maddalena dovranno munirsi di biglietto di ingresso il cui corrispettivo è fissato in £. 1000 e potrà essere rilasciato dalle biglietterie delle armatorie che effettuano servizio di collegamento Palau - La Maddalena. Sono esenti da tale pagamento coloro per i quali, anche se non residenti, le compagnie di trasporto applicano la tariffa agevolata equiparata a quella di residenti. TITOLO 3 - Regolamentazione per l'area marina Art. 5 - Zone - Per le zone Ma e Mb, quali individuate nell'art. 1 dell'allegato A al DPR 17 maggio 1996 e nelle cartografie allegate vigono le norme di salvaguardia previste in tale corpo normativo, attuate ed integrate in forza del presente regolamento. Art. 6 - Nelle zone Ma sono consentiti la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio esclusivamente dall'alba al tramonto, ai soli fini della balneazione. Vigono tutti gli altri divieti previsti per le zone Ma dall'art. 1 dell'all. A al D.P.R. 17/05/96. L'accesso viene regolato secondo le disposizioni previste dall'art.8. Art. 7 - Con riferimento all'utilizzo delle zone Ma ed Mb e per una più idonea tutela di parti significative delle stesse viene specificamente disposto: a) - Per il periodo dal 1° marzo al 30 ottobre di ogni anno sono vietati la sosta, la navigazione, e l'ancoraggio nelle zone Ma delle isole di Nibani e Mortorio e nello specchio acqueo circostante l'isola di Spargiotto individuati dalle seguenti coordinate geografiche: (omissis) b) - In località Spiaggia Rosa, Isola di Budelli, sono vietati la navigazione la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti nell'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche: (omissis) E' vietata la balneazione nel settore compreso tra la linea dell'arenile e le boe sferiche di colore giallo situate a circa 70 metri di distanza dalla stessa; non è consentito il calpestio dell'arenile.
In tale specchio acqueo è consentita la balneazione e l'accesso esclusivamente con imbarcazioni a remi. Nel restante specchio acqueo, sono consentiti la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di imbarcazioni da diporto, da noleggio e locazione salvo quanto specificato ai punti d ed e. d) - E' fatto divieto di transito per le unità di trasporto passeggeri e per imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a metri 12, per motivi di sicurezza, nei seguenti tratti di mare: Passo Cecca Di Morto Passo del Topo Passo degli Asinelli e) - E' fatto divieto di transito per le navi ed i natanti nei seguenti tratti di mare (ord. n 17/97 e 17/99 della Capitaneria di Porto di La Maddalena): Passo del Topo Passo degli Asinelli Art. 8 - Le zone Ma vengono delimitate con boe di colore rosso. Le boe delimitanti gli specchi acquei ove vigono i divieti di cui all'art.7 saranno provviste di un cartello indicante il divieto. Art. 9 - La fascia di 300 metri dalle coste delle zone Mb viene delimitata con boe biconiche di colore giallo. Tale fascia sarà divisa in settori delimitati al fine di favorire una corretta distribuzione delle imbarcazioni secondo le direttive impartite dal Parco. Art. 10 - Per motivi di sicurezza e di migliore fruibilità gli specchi antistanti gli arenili sono delimitati con boe sferiche di colore giallo. All'interno degli specchi suddetti viene consentito l'accesso esclusivamente a remi in corrispondenza delle corsie di atterraggio e per il tempo strettamente necessario allo sbarco di persone e cose. Art. 11 - Limiti di velocità e limitazioni particolari. Durante la navigazione nell'area marina del Parco dovranno essere rispettati i seguenti limiti di velocità: a) 3 nodi entro i 300 metri dalle coste; b) 6 nodi entro mezzo miglio dalle coste. E' vietato l'uso di moto d'acqua in tutta l'area del Parco. E' altresì vietata la pratica di sci nautico al di fuori dalle aree in cui è stata espressamente disposta concessione. Le navi da crociera e di linea devono attenersi alle rotte previste dall'art.1 dell'allegato A del D.P.R.17/05/96. CAPO 1 - traffico trasporto passeggeri Art. 12 - Al fine di ottenere il permesso per poter operare all'interno del Parco, tutti gli armatori delle imbarcazioni da traffico devono annualmente presentare al Parco una copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata di passeggeri al 31/05/1999, nonché la residenza dell'armatore a tale data (art. 1 DPR 17/5/96). In sostituzione del certificati richiesti gli interessati potranno presentare autocertificazioni ai sensi della L. 15/68 e del DPR 403/98. E' condizione per il rilascio dell'autorizzazione la contestuale accettazione scritta degli itinerari stabiliti nell'allegato al presente regolamento, di cui all'art. 14. L'armatore richiedente deve inoltre dimostrare di essere in regola con i pagamenti dovuti al parco nell'anno 1999. L'autorizzazione non sarà concessa a chi risultasse non in regola. Per quanto riguarda la residenza, si considerano residenti in La Maddalena: la persona fisica che tale sia iscritta all'anagrafe del Comune di La Maddalena alla data del 31.12.95 e da tale data continuativamente residente, e la persona giuridica il cui capitale sia interamente detenuto da residenti in La Maddalena da prima della suddetta data. Art. 13 - Tutte le imbarcazioni da traffico che operano nel Parco devono essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di bordo e sistema di raccolta delle acque, documentata con autocertificazione. L'autorizzazione di cui all'art.12 verrà negata agli armatori che non abbiano ottemperato all'obbligo di dotazione degli impianti di cui al 1° comma. E' fatto comunque divieto di scarico in mare nell'area marina del Parco di acque non opportunamente depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'imbarcazione. E' fatto divieto altresì di lavare stoviglie e quant'altro con scarico di detersivi in mare. Art. 14 - Il numero delle imbarcazioni e delle persone che possono raggiungere i vari siti viene stabilito in base alle dimensioni degli arenili e alle superfici degli specchi acquei nonché alla capacità di carico dei singoli ecosistemi, secondo quanto previsto dalla regolazione degli itinerari definiti dal Parco, allegati al presente regolamento. Art. 15 - Nel caso in cui qualche armatore intenda sostituire il proprio mezzo, deve mantenere la stessa portata di passeggeri in precedenza assegnata dall'Ente tecnico. Agevolazioni potranno essere previste a quanti riducano la portata dei mezzi. Art. 16 - Nuove autorizzazioni verranno rilasciate solo ai residenti nel comune di La Maddalena e solo compatibilmente con le esigenze della tutela ambientale. Art. 17- Ogni armatore di imbarcazioni da traffico, per il rilascio della autorizzazione ad operare nell'area del Parco, deve corrispondere all'Ente gli importi stabiliti, con riferimento al periodo di armamento ed alla portata dell'imbarcazione, dal seguente prospetto:
Tali importi sono ridotti del 50% per gli armatori residenti in La Maddalena. Entro il 30 di ogni mese l'armatore deve versare l'importo relativo al mese stesso. L'inosservanza anche di un solo versamento nel termine fissato, se non preventivamente concordato con l'Ente, comporta la revoca dell'autorizzazione per tutto il periodo di armamento nell'anno in corso. Art. 18 - Al fine di garantire la sicurezza e la corretta fruizione, le unità da traffico devono utilizzare i corpi morti e le boe loro assegnati, ove predisposti, rispettando gli orari di sosta e le modalità di accesso stabiliti dal Parco come da allegato. Le boe destinate alle unità da traffico saranno dotate di particolari contrassegni che ne inibiscano l'uso ad altre imbarcazioni. Art. 19 - E' fatto assoluto divieto di uso di impianti di diffusione della voce e di segnali sonori o acustici, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate ai turisti trasportati e col volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione da parte degli stessi. Art. 20 - L'inosservanza degli itinerari definiti dal Parco e delle altre disposizioni per il corretto espletamento delle attività di traffico nelle acque del Parco comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al relativo allegato. La terza infrazione comprovata determina l'immediata sospensione dell'autorizzazione per tutto il periodo di armamento dell'anno in corso. Art. 21 - Le armatorie possono utilizzare le guide esclusive del Parco, previa regolare assunzione per le attività di carattere naturalistico-ambientale, nell'ambito territoriale del Parco Nazionale. CAPO 2 - Noleggio e locazione Art. 22 - Tutte le imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Sassari e/o ai registri di cui all'art. 68 del codice della navigazione dovranno annualmente fornire dettagliata lista dei mezzi nautici utilizzati, la residenza del proprietario e copia dell'atto costitutivo nel caso in cui le imprese siano costituite in forma societaria. In sostituzione dei certificati richiesti gli interessati potranno presentare autocertificazioni ai sensi della L. 15/68 e del DPR 403/98. Per quanto riguarda la residenza, si considerano residenti in La Maddalena : la persona fisica che tale sia iscritta all'anagrafe del Comune di La Maddalena alla data del 31.12.95 e da tale data continuativamente residente, e la persona giuridica il cui capitale sia interamente detenuto da residenti in La Maddalena da prima della suddetta data. Art.23 - Fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Parco per la stagione 1999 ed il relativo numero di mezzi a tale data, nuove autorizzazioni vengono rilasciate esclusivamente alle imprese con sede nel Parco al 31.12.1995. In ogni caso, nuove autorizzazioni verranno rilasciate solo compatibilmente con le esigenze della tutela ambientale. Art. 24 - Il Parco stabilisce la durata delle soste nei vari siti, allo scopo di evitare eccessive presenze di unità e al fine di ridurre il rilascio e la concentrazione di sostanze inquinanti. E' altresì vietata l'effettuazione di più di un viaggio nella stessa giornata. La terza infrazione comprovata determina l'immediata sospensione dell'autorizzazione per tutto il periodo di svolgimento dell'attività. Art. 25 - E' fatto assoluto divieto di uso di impianti di diffusione della voce e di segnali sonori o acustici, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate ai turisti trasportati e col volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione da parte degli stessi. Art. 26 - Ogni Impresa che esercita l'attività di noleggio o locazione, per ottenere il permesso deve versare annualmente il seguente importo per ogni mezzo: Lungh. Imbarc. - Importo Sino a 6 mt. - £. 250.000 Sino a 10 mt. - £. 350.000 Sino a 14 mt. - £. 600.000 Sino a 18 mt. - £ 1.000.000 Da 18,1 a 30 mt - £ 2.000.000 Oltre 30 mt - £ 3.000.000 Gli imprenditori residenti nel Comune di La Maddalena usufruiranno di una tariffa pari al 50% degli importi suddetti. CAPO 3 - Attività di immersione subacquea Art. 27 - Nelle zone Mb delle acque del Parco l'effettuazione a fini turistico/ricreativi di attività subacquee (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, imbarcazioni o natanti utilizzati allo scopo in modo esclusivo, è consentita previa autorizzazione dell'Ente , solo ed esclusivamente a società, circoli ed associazioni autorizzate nella stagione 1999. Le imbarcazioni utilizzate allo scopo non possono trasportare passeggeri che non siano subacquei dei centri di immersione appositamente registrati. Nuove autorizzazioni potranno essere rilasciate esclusivamente ad operatori residenti, e con sede in La Maddalena alla data del 31.12.1995 e solo compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale. Per quanto riguarda la residenza, si considerano residenti in La Maddalena : la persona fisica che tale sia iscritta all'anagrafe del Comune di La Maddalena alla data del 31.12.95 e da tale data continuativamente residente, e la persona giuridica il cui capitale sia interamente detenuto da residenti in La Maddalena da prima della suddetta data. Art. 28 - L'esercizio della attività di immersione subacquea nelle acque del Parco è consentito solo ai centri e agli operatori che risultino iscritti all'albo regionale istituito con L.R. 9/99. E' altresì indispensabile che almeno un responsabile del centro attesti di possedere adeguata conoscenza dell'ambiente marino e delle norme di tutela ambientale. Tale attestazione si considera acquisita se l'interessato ha frequentato compiutamente uno dei corsi promossi dall'ente. Art. 29 - L'Ente provvede alla creazione di un registro nel quale vengono riportate tutte le associazioni e le imprese da esso riconosciute ed autorizzate allo svolgimento dell'attività di immersione subacquea. Il periodo di apertura di tali attività deve essere di almeno 120 giorni all'anno. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la cancellazione dall'elenco degli autorizzati. Art. 30 - Le dotazioni di sicurezza dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia. Art. 31 - Al fine di consentire un monitoraggio sui siti di immersione, prima della partenza il responsabile dell'imbarcazione deve annotare in apposito registro vidimato dall'Ente e presente a bordo dell'unità abilitata al trasporto diving, l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. Art. 32 - L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto. Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione più di 8 subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. In caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore. Il numero dei subacquei nei punti di immersione sarà quantificato in base alle caratteristiche ed alla natura del punto di immersione. Art. 33 - Ogni diving center deve corrispondere annualmente all'Ente la somma di £ 1.000.000 al momento del rilascio dell'autorizzazione. Gli operatori residenti nel Comune di La Maddalena usufruiranno di una tariffa pari al 50% degli importi suddetti. I privati non residenti che vogliano praticare immersioni subacquee devono essere muniti di autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, dai Punti di ricarica bombole, di forniture nautiche nonché dai diving center autorizzati e residenti nel Parco. Il corrispettivo è fissato in Lire 20.000 per immersione. Art. 34 - E' fatto assoluto divieto di uso di impianti di diffusione della voce e di segnali sonori o acustici, se non per motivi di sicurezza e di emergenza. CAPO 4 - diporto privato Art. 35 - Nella fascia marina situata entro i 300 metri dalla costa delle zone Mb sono consentiti, per tutto l'anno, la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio ai residenti nell'area del Parco previo rilascio da parte dell'Ente Parco di contrassegno a titolo gratuito. Sono equiparati ai residenti nel comune di La Maddalena i figli, o genitori o fratelli di residenti nello stesso comune, nonché coloro che posseggono un posto barca fisso per tutto l'anno presso strutture portuali in La Maddalena autorizzate o abbiano affidato l'imbarcazione per rimessaggio o guardiania a cantieri locali. Tutti coloro che non posseggono i requisiti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo possono chiedere all'Ente il permesso di navigazione, sosta, ancoraggio e ormeggio entro la fascia di 300 metri dalla costa secondo le modalità di cui all'art. 36. Art. 36 - I diportisti non residenti nel territorio del Parco possono chiedere all'Ente il permesso di navigazione, sosta, ancoraggio e ormeggio nella fascia entro i 300 metri dalla costa versando un corrispettivo commisurato alla lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione ed alla durata del permesso. Il corrispettivo giornaliero è disposto nella misura di: £. 3.000 al metro lineare per giorno sino alla categoria 5; £ 4000 al metro lineare per giorno per il resto delle categorie. E' data facoltà di richiedere l'abbonamento mensile a tariffa agevolata con i seguenti importi: Cat. 1 Lft sino a 6 mt: - £. 100.000 Cat. 2 Lft Da 6,1 a 7.99 mt - £. 140.000 Cat.3 Lft. Da 8 a 10.99 mt - £. 180.000 Cat.4 Lft. Da 11 a 13.99 mt - £. 220.000 Cat.5 Lft. Da 14 a 16.99mt - £. 330.000 Cat.6 Lft. Da 17 a 19.99 mt - £. 530.000 Cat.7 Lft. Da 20 a 24.99 mt - £. 800.000 Cat.8 Lft. Da 25 a 29.99 mt - £.1.400.000 Cat.9 Lft. Da 30 a 34.99mt - £.1.850.000 Cat. 10 Lft. Da 35 a 39.99 mt - £.2.340.000 Oltre 140 mt - £.3.000.000 E' data facoltà di chiedere l'abbonamento per 15 giorni con riduzione del 50% delle tariffe mensili, nonché per tutto il periodo di cui al comma 6 nella misura del corrispettivo mensile aumentato del 50%. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte del 50% per i diportisti residenti nei comuni compresi nel circondario marittimo di La Maddalena ed in quello di Golfo Aranci; nonché per i diportisti che dimostrino di possedere un posto barca presso strutture portuali autorizzate di La Maddalena per un periodo non inferiore a 5 giorni, dietro attestazione rilasciata dai titolari delle strutture portuali. Tali corrispettivi vigono per il periodo che va dal 1 luglio al 30 settembre. I pagamenti dei corrispettivi previsti dal presente articolo, possono essere eseguiti al momento del rilascio dei permessi, nelle sedi sotto indicate o previo versamento sul c/c postale n. 11890076 o presso la tesoreria del Parco. Il rilascio dei permessi giornalieri può essere effettuato: - Presso la sede o altri uffici a ciò designati del Parco in via alternativa. - Presso le direzioni dei porti turistici o strutture convenzionate con il Parco. - Direttamente a bordo delle imbarcazioni, ad opera di personale all'uopo autorizzato dall'Ente, per il rilascio dei permessi giornalieri. Art. 37 - I corrispettivi di cui al precedente Art. 36 saranno ridotti alla metà per le imbarcazioni dotate di sistemi di raccolta delle acque o di depurazione delle stesse. Il possesso di tali dotazioni deve essere documentato al momento della richiesta mediante presentazione di permesso con la consegna delle fotocopie del libretto di abilitazione alla navigazione riportante le dotazioni suddette o presentando apposita autocertificazione. Art. 38 - Dagli armatori di barche da traffico, dalle imprese di locazione e noleggio nonché dalle imprese o dagli enti che effettuino l'attività di immersione subacquea, di cui ai capi, rispettivamente, 1, 2, e 3 del presente titolo, che abbiano regolamentato la loro attività secondo le prescrizioni ed i corrispettivi previsti dai capi rispettivamente qui citati, non è dovuto alcun ulteriore corrispettivo. Art. 39 - Per l'esercizio di attività di scuola di vela nell'area del Parco è dovuta annualmente la somma di £ 1.000.000 oltre a £ 200.000 per ogni imbarcazione superiore alla lunghezza fuori tutto di metri 6. Sono esentati dal pagamento del corrispettivo le associazioni no profit con sede sociale nel territorio del Parco. CAPO5 - attività di pesca professionale e sportiva Art. 40 - Nelle zone Ma e Mb del Parco è vietata la pesca esercitata con reti a strascico ed attrezzi derivanti. Art. 41- E' consentita la pesca professionale solo ai pescatori del circondario marittimo di La Maddalena e di Golfo Aranci, secondo quanto previsto dalla normativa Regionale in materia di pesca. La attività di pesca turismo è consentita in tutta l'area del Parco ad eccezione delle zone di cui all'art.7. Tali imbarcazioni devono attenersi alle disposizioni nazionali in materia. Art. 42 - Nelle zone delimitate dalle coordinate geografiche di cui al relativo allegato, è fatto assoluto divieto di pesca professionale e di ogni tipo di pesca sportiva sino al 31.12.2001. Art. 43 - E' fatto assoluto divieto di praticare qualsiasi forma di pesca sportiva all'interno delle zone Ma e di quelle indicate dall'art.7. Art. 44 - Nelle zone Mb del Parco la pesca sportiva può essere esercitata dai residenti senza alcuna autorizzazione. I non residenti di età superiore ai 18 anni che vogliano praticare la pesca sportiva dovranno munirsi di apposita autorizzazione. La pesca sportiva può essere praticata solo ed esclusivamente con i seguenti attrezzi: - con bolentino anche con canna e mulinello a non più di due ami; - con due canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di due ami; - con quattro canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di un amo; - con lenza a traina, non più di due traine ad imbarcazione; - con lenza per cefalopodi, non più di un attrezzo di cattura (polpara o totanara o seppiolara), non più di una lenza per persona; - con natelli, non più di 5 per imbarcazione; - con lenze pedagnate, non più di 5 per imbarcazione; - con palamito a non più di cinquanta ami, non più di un palamito per imbarcazione. Per poter praticare tale attività i non residenti dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente o dai rivenditori di materiali ed attrezzature sportive presenti nel territorio del Parco il cui corrispettivo è così fissato : - £. 400.000 annue per l'autorizzazione alla pesca effettuata da imbarcazioni, con la possibilità di chiedere un abbonamento mensile il cui corrispettivo è di £. 150.000. - £.100.000 annue per l'autorizzazione alla pesca effettuata da terra, con la possibilità di chiedere un abbonamento mensile il cui corrispettivo è di £ 10.000. Art. 45 - La pesca subacquea è consentita esclusivamente nelle zone Mb, escluse le zone di cui all'art.7, ai residenti e può essere praticata dal 1° settembre al 30 giugno nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali in materia. Nel periodo che va dal 1 Luglio al 31 agosto è consentita la pesca subacquea a residenti e non residenti, solo intorno all'isola di La Maddalena ad esclusione delle zone di cui all'art. 42 e di altre zone nelle quali vigono disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto. I non residenti che vogliano praticare la pesca subacquea dovranno munirsi di apposita autorizzazione il cui corrispettivo è fissato in £ 100.000 mensili. Le autorizzazioni sono rilasciate dall'Ente Parco oltre che dai punti vendita di attrezzature per la pesca e materiale nautico presenti nel territorio del Parco. Art. 46 - La quantità di prodotto pescato non può superare i 3 chili al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare. Sono comunque vietati la cattura o il prelievo delle seguenti specie: Cernia (Ephinephelus sp.), Corvina (Sciaena umbra), Patella ferruginea, Gnacchera (Pinna nobilis). Art. 47 - Non è consentito effettuare gare di pesca sportiva nelle acque del Parco se non organizzate dalle federazioni riconosciute e preventivamente autorizzate dall'Ente Parco. CAPO 6 - sanzioni Art. 48 - Sanzioni penali. Per le sanzioni penali relative alle violazioni delle disposizioni del D.P.R 17/05/96 e relativo allegato, nonché del presente regolamento di attuazione, si rinvia alle previsioni dell'art. 30 della L.394/91. Art. 49 - Sanzioni amministrative. In ottemperanza a quanto contemplato dall'art.30 c.2 della L.394/91, le violazioni delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione dell'Ente sono altresì punite con le sanzioni amministrative previste dal sotto riportato prospetto : TRASPORTO PASSEGGERI
ATTIVITA' DI IMMERSIONE SUBACQUEA
PESCA SPORTIVA
DIPORTO PRIVATO
(*) in caso di recidiva NOLEGGIO E LOCAZIONE
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