IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena Regolamentazione accesso allisola di Caprera (Ordinanza del Presidente n. 2 del 16 luglio 2002) IL PRESIDENTE VISTA la L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e relative modifiche; VISTO in particolare lart. 9 comma 3 della citata legge; VISTA la legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dellArcipelago di La Maddalena sul territorio del Comune stesso; VISTA lIntesa di Programma del 29/12/1995 tra il Ministero dellAmbiente e la Regione Sardegna per listituzione e lavvio del Parco Nazionale dellarcipelago di La Maddalena; VISTO il D.P.R. del 17/05/96, recante LIstituzione dellEnte Parco Arcipelago di La Maddalena; VISTO, in particolare, lallegato A del DPR 17 maggio 1996, portante Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dellArcipelago di La Maddalena; VISTO il decreto del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio n° 043 del 20.02.02, relativo alla nomina dellAvv. Gianfranco Cualbu quale Presidente dellEnte Parco Nazionale dellArcipelago di La Maddalena; VISTA la Nota del Ministero dellAmbiente SCN/99/3d/10503 del 9 giugno 1999; VISTI i verbali delle riunioni indette dalla Prefettura di Sassari il 21 maggio 2002 e il 26 giugno 2002; RILEVATO che in passato, a causa delleccessivo numero di automezzi riversatisi nellisola di Caprera e di conseguenti ingorghi stradali, si sono verificate situazioni di grave pericolo per lincolumità delle persone per linsorgere di incendi e altresì limpossibilità di prestare soccorso a persone colpite da malore; che, abitualmente, gli autoveicoli in grande numero sostano indiscriminatamente allinterno di aree boscate o ricoperte da macchia mediterranea, ad un tempo sistematicamente distruggendo il sottobosco e creando i presupposti per il verificarsi di incendi causati in particolare dallelevato calore sviluppato dalle marmitte catalitiche; RITENUTA la sussistenza della urgente e inderogabile necessità di adottare le misure atte a scongiurare i pericoli incombenti sullintera isola di Caprera, pericoli segnalati dalla Prefettura di Sassari, dal Corpo Forestale Regionale, dai Vigili del Fuoco, dalla Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie per le province di Sassari e Nuoro; ORDINA 1. Laccesso allisola di Caprera sarà consentito esclusivamente agli autoveicoli dei residenti nellArcipelago secondo le risultanze anagrafiche o iscritte nei ruoli comunali delle imposte I.C.I. e N.U., nonché di persone che dimostrino di soggiornare a La Maddalena, in quanto proprietari di abitazione; di persone nate nello stesso Comune; di Militari che prestano servizio nello stesso Comune muniti di certificazione del Comando di appartenenza; di persone che dimostrino di avere un rapporto di lavoro a La Maddalena; di portatori di handicap; Sarà altresì consentito: alle autoambulanze; ai carri funebri; ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, Antincendio e di Soccorso; ai veicoli appartenenti alle FF.AA.; ad Enti di Stato; al Comune e allEnte Parco dellArcipelago di La Maddalena; agli autoveicoli condotti da persone alloggiate presso il Club Mediterranée, nel Centro Velico di Caprera, negli edifici dellEnte Parco e, altresì, presso le famiglie residenti nellisola stessa; agli autoveicoli per trasporto merci destinate ai dimoranti nellisola di Caprera; Tutti gli autoveicoli autorizzati ad accedere dovranno esporre lapposito contrassegno rilasciato dallEnte Parco. 2. Laccesso allisola di Caprera, dalle ore sette del mattino alle ore venti di ciascun giorno, è vietato: ai veicoli condotti da persone non stabilente residenti a La Maddalena; a tutti gli autobus ad eccezione di quelli aventi regolare contratto con gli Enti Istituzionali Regionali e Locali per lespletamento dei necessari servizi di linea e di trasporto persone. 3. Nellisola di Caprera è vietata la sosta degli autoveicoli al di fuori degli spazi appositamente segnalati. In particolare è vietata la sosta nonché la fermata e comunque laccesso allinterno di aree boscate o nelle quali sia presente il sottobosco di qualunque specie; è altresì vietata, nelle ore notturne (dalle ore 22 alle 7), la sosta di tutti gli autoveicoli per i quali non è consentito laccesso dalle ore sette del mattino alle venti. 4. La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni amministrative previste dallart. 30 comma 2 della L.394/91. |