IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena – Regolamentazione accesso all’isola di Caprera
(Ordinanza del Presidente n. 2 del 16 luglio 2002)




IL PRESIDENTE

VISTA la L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e relative modifiche;
VISTO in particolare l’art. 9 comma 3 della citata legge;
VISTA la legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena sul territorio del Comune stesso;
VISTA l’Intesa di Programma del 29/12/1995 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Sardegna per l’istituzione e l’avvio del Parco Nazionale dell’arcipelago di La Maddalena;
VISTO il D.P.R. del 17/05/96, recante L’Istituzione dell’Ente Parco Arcipelago di La Maddalena;
VISTO, in particolare, l’allegato A del DPR 17 maggio 1996, portante “Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n° 043 del 20.02.02, relativo alla nomina dell’Avv. Gianfranco Cualbu quale Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena;
VISTA la Nota del Ministero dell’Ambiente SCN/99/3d/10503 del 9 giugno 1999;
VISTI i verbali delle riunioni indette dalla Prefettura di Sassari il 21 maggio 2002 e il 26 giugno 2002;
RILEVATO che in passato, a causa dell’eccessivo numero di automezzi riversatisi nell’isola di Caprera e di conseguenti ingorghi stradali, si sono verificate situazioni di grave pericolo per l’incolumità delle persone per l’insorgere di incendi e altresì l’impossibilità di prestare soccorso a persone colpite da malore;
che, abitualmente, gli autoveicoli in grande numero sostano indiscriminatamente all’interno di aree boscate o ricoperte da macchia mediterranea, ad un tempo sistematicamente distruggendo il sottobosco e creando i presupposti per il verificarsi di incendi causati in particolare dall’elevato calore sviluppato dalle marmitte catalitiche;
RITENUTA la sussistenza della urgente e inderogabile necessità di adottare le misure atte a scongiurare i pericoli incombenti sull’intera isola di Caprera, pericoli segnalati dalla Prefettura di Sassari, dal Corpo Forestale Regionale, dai Vigili del Fuoco, dalla Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie per le province di Sassari e Nuoro;

ORDINA

1. L’accesso all’isola di Caprera sarà consentito esclusivamente agli autoveicoli dei residenti nell’Arcipelago secondo le risultanze anagrafiche o iscritte nei ruoli comunali delle imposte I.C.I. e N.U., nonché di persone che dimostrino di soggiornare a La Maddalena, in quanto proprietari di abitazione; di persone nate nello stesso Comune; di Militari che prestano servizio nello stesso Comune muniti di certificazione del Comando di appartenenza; di persone che dimostrino di avere un rapporto di lavoro a La Maddalena; di portatori di handicap;
Sarà altresì consentito: alle autoambulanze; ai carri funebri; ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, Antincendio e di Soccorso; ai veicoli appartenenti alle FF.AA.; ad Enti di Stato; al Comune e all’Ente Parco dell’Arcipelago di La Maddalena; agli autoveicoli condotti da persone alloggiate presso il Club Mediterranée, nel Centro Velico di Caprera, negli edifici dell’Ente Parco e, altresì, presso le famiglie residenti nell’isola stessa; agli autoveicoli per trasporto merci destinate ai dimoranti nell’isola di Caprera;
Tutti gli autoveicoli autorizzati ad accedere dovranno esporre l’apposito contrassegno rilasciato dall’Ente Parco.
2. L’accesso all’isola di Caprera, dalle ore sette del mattino alle ore venti di ciascun giorno, è vietato: ai veicoli condotti da persone non stabilente residenti a La Maddalena; a tutti gli autobus ad eccezione di quelli aventi regolare contratto con gli Enti Istituzionali Regionali e Locali per l’espletamento dei necessari servizi di linea e di trasporto persone.
3. Nell’isola di Caprera è vietata la sosta degli autoveicoli al di fuori degli spazi appositamente segnalati. In particolare è vietata la sosta nonché la fermata e comunque l’accesso all’interno di aree boscate o nelle quali sia presente il sottobosco di qualunque specie; è altresì vietata, nelle ore notturne (dalle ore 22 alle 7), la sosta di tutti gli autoveicoli per i quali non è consentito l’accesso dalle ore sette del mattino alle venti.
4. La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni amministrative previste dall’art. 30 comma 2 della L.394/91.



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