IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena - Divieto di accesso Isola di Razzoli e Isola di Spargi
(Ordinanza del Presidente n. 4 del 2 agosto 2002)




IL PRESIDENTE

VISTA la Legge Quadro sulle aree protette 394/91 e successive modificazioni;
VISTA la legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena sul territorio del Comune stesso;
VISTO il DPR del 17 maggio 1996, recante l’istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente n° 043 del 20 Febbraio 2002, relativo alla nomina di (omissis) quale Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena;
CONSIDERATO che presso l’Isola di Spargi e l’Isola di Razzoli, nel Comune di La Maddalena, sono presenti manufatti demaniali - di seguito elencati - ceduti in dotazione a questo Ente Parco per fini istituzionali:
1. Isola di Spargi: Ex Batteria di Zavagli;
2. Isola di Razzoli: Ex Faro;
CONSIDERATO che tali manufatti versano in totale abbandono ed in fortissimo stato di degrado;
CONSIDERATA la necessità di garantire la pubblica incolumità, in considerazione della vetustà degli immobili sopra indicati;

ORDINA

Art. 1 A partire dalla data odierna, è fatto divieto a chiunque di accedere all’interno e nelle immediate vicinanze dei fabbricati di seguito indicati:
Isola di Razzoli: Ex Faro;
Isola di Spargi: Ex Batteria di Zavagli.
Art. 2 Se il fatto non costituisce più grave reato, i contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti ai sensi dell’art. 30 della legge 6.12.91 n. 394.
Art. 3 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Art. 4 Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.



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