IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - Autorizzazioni per effettuare la pesca sportiva presso le isole di Capraia e Giannutri
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 dell’8 febbraio 2001)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette, così come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;
VISTO il D.P.R. del 22/7/96 recante norme per l’istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
VISTO l’art. 3 “Divieti Generali”, comma I, let. n) – Allegato A – del D.P.R. del 22/07/96;
VISTO il D.M. del 12/1/95 inerente la disciplina della pesca del riccio marino;
CONSIDERATO che, nelle more della predisposizione del Piano del Parco, è necessario disporre adeguate misure, per la regolamentazione della pesca sportiva presso le due isole di Capraia e Giannutri;
VISTE le precedenti proprie deliberazioni n. 5/98,17/98, 34/99 e 26/00 inerenti disposizioni per la conduzione dell’attività di pesca nelle acque di Capraia e Giannutri;
PRESO ATTO che nel 2000 sono stati rilasciati n. 449 nulla osta per effettuare attività di pesca sportiva e rispettivamente n. 377 nell’Isola di Capraia e n. 72 nell’isola di Giannutri, così suddivisi:
CAPRAIA, n. 74 per i residenti, n. 81 per i proprietari di abitazioni e n. 222 per i residenti stagionali;
GIANNUTRI, n. 1 per i residenti, n. 32 per i proprietari di abitazioni e n. 39 per i residenti stagionali;
ATTESO che l’attività di pesca oggetto dei suddetti nulla osta è stata espletata con i sistemi previsti dall’art. 3, comma I let. n) - Allegato A – del D.P.R. del 22/7/96;
CONSIDERATO che sulle due isole, la cui economia è prettamente turistica, gran parte dei fruitori sono strettamente legati ad attività sportive di pesca, effettuata con sistemi previsti dal D.P.R. 22/7/96, attuando prelievi poco significativi sulle risorse demersali e pelagiche delle isole;
RILEVATA comunque la necessità di limitare il prelievo di ricci marini ed in particolare di Paracentrotus lividus, in quanto tale prelievo potrebbe incidere pesantemente sulla consistenza delle popolazioni delle Isole sopra menzionate;
ATTESO che nelle acque delle isole dell’Arcipelago Toscano negli ultimi anni sono stati ravvisati episodi di pesca di frodo effettuata con metodi distruttivi per le biocenosi marine;
RITENUTO e constatato sulla base delle esperienze pregresse, che l’estensione di una fruizione delle attività di pesca sportiva con i sistemi previsti nel D.P.R. 22/7/96, limitata ed autorizzata dall’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, a soggetti che soggiornano per almeno 7 giorni sulle isole in argomento, non determina sostanziali nocumenti alla biocenosi marina, portando nel contempo una ulteriore componente sociale alle azioni di sorveglianza sulle attività di pesca di frodo condotta con strumenti di elevato impatto ambientale;
CONSIDERATO che l’Isola di Giannutri è ricompresa nel territorio del Comune dell’Isola del Giglio e pertanto il requisito di residenzialità, espresso nell’art. 3, comma 1 let. n) – Allegato A – D.P.R. del 22.7.1996, si riferisce solamente a coloro che sono iscritti all’anagrafe del Comune dell’Isola del Giglio ed hanno la residenza abitativa nell’Isola di Giannutri;
ATTESO che con precedente Deliberazione n. 26/00 erano state individuate delle aree, ricomprese nelle zone 2 delle acque circostanti le isole di Giannutri e Capraia, denominate aree 2a, dove consentire la pesca sportiva, previa autorizzazione, ai residenti stagionali;
RAVVISATA, nelle more della predisposizione di un’adeguata zonizzazione di cui al Piano del Parco, in corso di attuazione, la necessità di definire le modalità secondo le quali sia possibile una fruizione differenziata del territorio dell’area protetta;
VISTO il Regolamento per le Sanzioni Amministrative dell’Ente Parco approvato con Deliberazione n. 37/99 e successive modifiche ed integrazioni;
VALUTATO opportunamente il parere tecnico – amministrativo della Direzione dell’Ente, allegato, parte integrante della presente deliberazione;
UDITA la relazione del Presidente;

dopo ampio dibattito, con voti favorevoli 8, astenuto (omissis) (presenti 9),

DELIBERA

1. Di sostituire con il presente atto la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 26 del 9.3.2000 “Pesca sportiva presso le isole di Capraia e Giannutri - determinazioni”;
2. Di consentire soltanto ai residenti abitanti, e cioè ai cittadini che risultino iscritti all’anagrafe del Comune di Capraia Isola e del Comune dell’Isola del Giglio (abitanti a Giannutri) ed ai cittadini proprietari di abitazioni sulle isole di Capraia e di Giannutri, previa autorizzazione dell’Ente Parco, di esercitare attività di pesca sportiva nelle zone 2, avvalendosi delle attrezzature di cui al D.P.R. del 22.7.1996, art. 3, comma 1 let. n) – Allegato A – e nella specie con una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70;
3. Di consentire, previa autorizzazione dell’Ente Parco, la pesca sportiva ai cittadini che risiedano stagionalmente nelle isole di Capraia o Giannutri per almeno 7 gg. consecutivi, usando strumenti e materiali di cui alla lettera n) comma 1 dell’art. 3 – Allegato A - del D.P.R. del 22.7.1996, limitatamente per mezzo di una lenza o un bollentino. I residenti stagionali dovranno, inoltre, attenersi a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dall’Ente Parco;
4. Di dare atto che le eventuali autorizzazioni nei casi di cui al precedente punto 4) saranno concesse solamente per le “aree 2a” di cui a Deliberazione n. 26 del 9/3/00;
5. Di consentire ai cittadini, in possesso di autorizzazione per effettuare la pesca sportiva nelle isole di Capraia e Giannutri, il prelievo limitato del riccio di mare (Paracentrotus lividus) fino a un massimo di 5 esemplari al giorno a persona, fermo restando il divieto tassativo di prelievo nei mesi di maggio e giugno;
6. Di dare atto che le infrazioni alle disposizioni di cui alla presente deliberazione saranno punite con l’irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge del 24 Novembre 1981 n. 689, nell’art. 30 della Legge n. 394/91 e nel Regolamento per le Sanzioni Amministrative dell’Ente Parco;
7. Di dare mandato alla Direzione di eseguire ogni atto tecnico – amministrativo inerente a quanto disposto dalla presente deliberazione;
8. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente, alla Presidenza della Giunta Regionale della Toscana, alla Provincia di Livorno, alla Provincia di Grosseto, al Comune di Capraia Isola, al Comune dell’Isola del Giglio ed alle Forze di Polizia competenti sul territorio interessato.



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