IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - Regolamentazione della pesca sportiva nelle Isole di Gorgona, Capraia e Giannutri.
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 140 del 13 Dicembre 2001)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette, così come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;
VISTO il D.P.R. del 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
VISTO l’art. 3 “Divieti Generali”, comma I, let. n) – Allegato A – del D.P.R. del 22/07/96, riportante indicazioni sul regime della pesca sportiva e professionale nelle acque del territorio del Parco Nazionale;
VISTE le precedenti proprie deliberazioni n. 5/98,17/98, 34/99, 26/00 e 11/01 inerenti disposizioni per la conduzione dell’attività di pesca nelle acque di Capraia e Giannutri;
ATTESO che, con le predette Deliberazioni, è stata regolamentata la materia inerente la pesca sportiva di superficie nelle acque protette del territorio del parco, consentendo la pratica di attività di pesca sportiva, a basso impatto sull’ittiofauna, in particolari zone, ai residenti stagionali sulle isole per almeno 7 giorni consecutivi;
ATTESO che l’attività di pesca oggetto dei suddetti nulla osta è stata espletata con i sistemi previsti dall’art. 3, comma I let. n) - Allegato A – del D.P.R. del 22/07/96; tali sistemi non risultano arrecare danno alle biocenosi marine;
CONSIDERATO che sulle due isole, la cui economia è prettamente turistica, gran parte dei fruitori sono strettamente legati ad attività sportive di pesca, effettuata con sistemi previsti dal D.P.R. 22/07/96, attuando prelievi poco significativi sulle risorse demersali e pelagiche delle isole;
RITENUTO e constatato sulla base delle esperienze pregresse, che l’estensione di una fruizione delle attività di pesca sportiva con i sistemi previsti nel D.P.R. 22/07/96, limitata ed autorizzata dall’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, a soggetti che soggiornano per almeno 7 giorni sulle isole in argomento, non determina sostanziali nocumenti alla biocenosi marina, portando nel contempo una ulteriore componente sociale alle azioni di sorveglianza sulle attività di pesca di frodo condotta con strumenti di elevato impatto ambientale;
CONSIDERATO che l’Isola di Giannutri è ricompresa nel territorio del Comune dell’Isola del Giglio e pertanto il requisito di residenzialità, espresso nell’art. 3, comma 1 let. n) – Allegato A – D.P.R. del 22.07.1996, si riferisce solamente a coloro che sono iscritti all’anagrafe del Comune dell’Isola del Giglio ed hanno la residenza abitativa nell’Isola di Giannutri;
VISTO l’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente alla possibilità di comprobare la residenza anagrafica mediante esibizione di documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità;
VISTO il D.M. del 12/01/95 inerente la disciplina della pesca del riccio marino;
RILEVATA comunque la necessità di limitare il prelievo di ricci marini ed in particolare di Paracentrotus lividus, in quanto tale prelievo potrebbe incidere pesantemente sulla consistenza delle popolazioni delle Isole sopra menzionate;
VISTE le richieste inoltrate dall’Amministrazione penitenziaria della casa di Reclusione di Gorgona, per effettuare attività di pesca sportiva, da parte di dipendenti dell’Amministrazione in servizio sull’Isola, ivi domiciliati;
VISTE le richieste inoltrate da cittadini residenti anagrafici sull’Isola di Gorgona per effettuare attività di pesca sportiva;
CONSIDERATO che l’Isola di Gorgona è ricompresa nel territorio del Comune di Livorno e pertanto il requisito di residenzialità, espresso nell’art. 3, comma 1 let. n) – Allegato A – D.P.R. del 22.07.1996, si riferisce solamente a coloro che sono iscritti all’anagrafe del Comune di Livorno ed hanno la residenza abitativa nell’Isola di Gorgona;
ATTESO che il patrimonio immobiliare dell’Isola di Gorgona risulta di proprietà demaniale e che quindi sull’Isola non è possibile individuare la categoria “proprietari di abitazioni” così come indicata l’art. 3 comma I let. n) – Allegato A – del D.P.R. del 22/07/96;
RILEVATO che il personale in servizio attivo sull’Isola, per svolgere compiti inerenti la sorveglianza ed incarichi di pubblici servizi, risiede stabilmente su Gorgona, in immobili di proprietà demaniali o affidati al Ministero di Grazia e Giustizia;
CONSIDERATO che, nelle more della predisposizione del Piano del Parco, è necessario disporre adeguate misure, per la regolamentazione della pesca sportiva presso le Isole di Gorgona, Capraia e Giannutri ;
RILEVATA comunque la necessità di regolamentare il numero di strumenti di pesca utilizzati durante l’attività di pesca;
ATTESO che con precedente Deliberazione n. 26/00 erano state individuate delle aree, ricomprese nelle zone 2 delle acque circostanti le isole di Giannutri e Capraia, denominata aree 2a, dove consentire la pesca sportiva, previa autorizzazione, ai residenti stagionali;
RAVVISATA, nelle more della predisposizione di un’adeguata zonizzazione di cui al Piano del Parco, in corso di attuazione, la necessità di definire le modalità secondo le quali sia possibile una fruizione differenziata del territorio dell’area protetta;
VISTO il Regolamento per le Sanzioni Amministrative dell’Ente Parco approvato con Deliberazione n. 37/99 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO che il Direttore non ha espresso il relativo parere tecnico-amministrativo essendo vacante la funzione dal I° giugno ’01;
UDITA la relazione del Presidente;
Dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 7 )

DELIBERA

1. Di sostituire con il presente atto la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 11 del 08.02.2001 “Autorizzazioni pesca sportiva”;
2. Di consentire, previa autorizzazione dell’Ente Parco, la pesca sportiva ai cittadini che risiedano stagionalmente nelle isole di Capraia o Giannutri per almeno 7 gg. consecutivi, usando strumenti e materiali di cui alla lettera n) comma 1 dell’art. 3 – Allegato A - del D.P.R. del 22.07.1996, limitatamente per mezzo di una sola lenza o un solo bollentino. I residenti stagionali dovranno, inoltre, attenersi a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dall’Ente Parco;
3. Di dare atto che le eventuali autorizzazioni di cui al precedente punto 2) saranno concesse solamente per le “aree 2a” di cui a Deliberazione n. 26 del 9/03/00;
4. Di consentire ai residenti abitanti, e cioè ai cittadini che risultino iscritti all’anagrafe del Comune di Capraia Isola, del Comune dell’Isola del Giglio (abitanti a Giannutri) ed ai cittadini che risultino iscritti all’anagrafe del Comune di Livorno (abitanti a Gorgona) di esercitare attività di pesca sportiva nelle zone, delle rispettive Isole di residenza, non ricomprese nelle zone di tipo 1 di cui all’art. 1, comma III Allegato A del D.P.R. 22/07/01, avvalendosi delle attrezzature di cui al citato D.P.R., art. 3, comma 1 let. n) – Allegato A – e nella specie con una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70;
5. Di consentire l’esercizio dell’attività di pesca sportiva ai residenti abitanti, e cioè ai cittadini che risultino iscritti all’anagrafe del Comune di Capraia Isola, del Comune dell’Isola del Giglio (abitanti a Giannutri) ed ai cittadini che risultino iscritti all’anagrafe del Comune di Livorno (abitanti a Gorgona), previa detenzione, sul luogo di pesca, di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità di cui all’art. 35 comma 1 e 2 del D.P.R. n. 445/2000;
6. Di consentire ai cittadini proprietari di abitazioni sulle isole di Capraia e di Giannutri, previa autorizzazione dell’Ente Parco, di esercitare attività di pesca sportiva nelle zone, delle rispettive Isole di residenza, non ricomprese nelle zone di tipo 1 di cui all’art. 1, comma III Allegato A del D.P.R. 22/07/01, avvalendosi delle attrezzature di cui al citato D.P.R., art. 3, comma 1 let. n) – Allegato A – e nella specie con una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70, fermo restando il limite di 200 ami ad imbarcazione;
7. Di consentire ai coniugi o ai parenti in linea retta fino al I grado (figli o genitori) o ai parenti in linea collaterale fino al II grado (fratelli), di cittadini proprietari di abitazioni sulle isole di Capraia e di Giannutri o ivi residenti anagrafici, previa autorizzazione dell’Ente Parco, di esercitare attività di pesca sportiva nelle zone, delle rispettive Isole, non ricomprese nelle zone di tipo 1 di cui all’art. 1, comma III Allegato A del D.P.R. 22/07/01, avvalendosi delle attrezzature di cui al citato D.P.R., art. 3, comma 1 let. n) – Allegato A – e nella specie con una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70;
8. Di consentire l’uso, da parte dei cittadini di cui ai punti 4, 6 e 7, di un solo palamito da 70 ami a persona impegnata in attività di pesca, fermo restando il limite di 200 ami ad imbarcazione;
9. Di consentire il prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) a 5 esemplari al giorno a persona, per i cittadini di cui ai punti 4 e 6; il prelievo è vietato comunque nei mesi di maggio e giugno;
10. Di consentire, previa autorizzazione dell’Ente Parco, la pesca sportiva nelle zone, dell’Isola di Gorgona, non ricomprese nelle zone di tipo 1 di cui all’art. 1, comma III Allegato A del D.P.R. 22/07/01, ai cittadini in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria di Gorgona o personale incaricato di pubblico servizio sull’Isola di Gorgona;
b) essere concessionario di un immobile demaniale dell’Isola di Gorgona;
c) essere coniuge o parente in linea retta fino al I grado (figli o genitori) o parente in linea collaterale fino al II grado (fratelli) di cittadini residenti anagrafici a Gorgona o dei cittadini in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) o b);
11. Gli strumenti da pesca consentiti per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) e c) sono quelli di cui alla lettera n) comma 1 dell’art. 3 – Allegato A - del D.P.R. del 22.07.1996, e nella specie una lenza o un bolentino o un palamito a persona con numero di ami non superiore a 70 fermo restando il limite di 200 ami ad imbarcazione;
12. Di dare atto che le infrazioni alle disposizioni di cui alla presente deliberazione saranno punite con l’irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge del 24 Novembre 1981 n. 689, nell’art. 30 della Legge n. 394/91 e nel Regolamento per le Sanzioni Amministrative dell’Ente Parco;
13. Che le disposizioni contenute al precedente punto 5) non precludono l’irrogazione di eventuali sanzioni penali, così come disposto dall’art. 30 della legge n. 394/91;
14. Di introitare le sanzioni amministrative pecuniarie sul c/c Postale n. 11984523 “Sanzioni Amministrative”;
15. Di considerare valida la presente Deliberazione fino alla data dell’entrata in vigore del Piano e Regolamento del Parco;
16. Di apportare le eventuali e necessarie modifiche alla presente Deliberazione qualora si ritenessero necessarie;
17. Di dare mandato alla Direzione di eseguire ogni atto tecnico – amministrativo inerente a quanto disposto dalla presente deliberazione;
18. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente, alla Presidenza della Giunta Regionale della Toscana, alla Provincia di Livorno, al Comune di Livorno, al Comune di Grosseto ed alle Forze di Polizia competenti sul territorio interessato.



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