IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Regolamento provvisorio dell’attività di pesca sportiva nel Parco per gli anni 2002-2003.
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 1 febbraio 2002)



Premessa:

Tra le finalità dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (di seguito denominato Parco) vi sono degli importanti obiettivi: primo fra tutti la conservazione della biodiversità nell'ambito territoriale di sua competenza, fine che può essere ottenuto mediante l'applicazione di metodi di gestione ambientale idonei a realizzare una buona integrazione tra uomo e ambiente naturale.
Relativamente alla fauna ittica e alla pesca, questo obiettivo può essere perseguito adottando un modello gestionale che garantisca la protezione e il recupero delle specie ittiche originarie; ciò si può ottenere adeguando il prelievo alle capacità produttive dei diversi corpi idrici e vietando al contempo l'immissione di pesci e di specie estranei alla comunità ittica locale.
In un ottica di pianificazione gestionale, il Parco ha attivato un piano di recupero delle comunità ittiche a partire dalle aree a maggior valenza naturalistica e un piano di monitoraggio per il controllo della evoluzione della situazione generale dei popolamenti ittici in funzione della nuova gestione; queste operazioni permetteranno di valutare nel tempo la validità delle scelte effettuate ed eventualmente intervenire per migliorarle.
Per quanto premesso, si dispone che l'attività di pesca negli ambienti acquatici ricadenti all'interno del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi venga svolta nel rispetto del presente Regolamento:


Art. 1 – Principi generali
L'attività di pesca è consentita nel parco se funzionale alla conservazione degli ecosistemi naturali e delle loro dinamiche.
Il Parco gestisce e coordina lo svolgersi della predetta attività sul suo territorio; i compiti di sorveglianza delle attività disciplinate dal presente Regolamento vengono svolti dal personale del Corpo Forestale dello Stato attraverso il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente, con l’eventuale collaborazione di guardie volontarie richieste dall'Ente Parco.
Nello svolgimento di tali attività il Parco ricerca le forme di collaborazione e di coinvolgimento degli altri enti pubblici interessati e dell'associazionismo.
Il presente Regolamento Provvisorio è valido fino all’entrata in vigore del Regolamento del Parco e comunque non oltre il 31.12.2003.

Art. 2 – Attività di pesca sportiva
L'attività di pesca sportiva nel territorio del parco è autorizzata secondo le leggi vigenti e con i limiti derivanti dal presente Regolamento.
I corpi idrici ricadenti all'interno del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sono classificati come acque salmonicole (zona A).
Il Parco, per motivate ragioni e al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, limita o vieta la pesca per specie ittiche, per periodi e per località determinati.
Salvo quanto previsto dal Regolamento, per i tempi di pesca, i modi, le altre specie eventualmente presenti e quant'altro non specificato, valgono le regole stabilite dalla Legge Regionale, dal Regolamento Provinciale e dal Regolamento interno dei singoli Bacini di Pesca concessionari.
I Bacini di pesca che attualmente per Decreto Provinciale gestiscono la pesca nelle acque all'interno del Parco, concordemente con il competente Servizio dell’Ente Parco, possono modificare solo in senso maggiormente restrittivo le succitate norme.

Art. 3 – Metodi di pesca nelle acque correnti
L’unico attrezzo di pesca consentito nelle acque correnti del Parco è la canna da pesca.
E’ consentito l'uso esclusivo di una sola canna con o senza mulinello, dotata di un solo amo che può terminare con un solo dardo, sprovvisto di ardiglione; è pertanto vietato l’uso di ami o esche artificiali o imitazioni di animali acquatici provvisti di più dardi.
È espressamente vietato usare come esca il pesciolino vivo o morto.
E’ vietato il prelievo della trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e del suo ibrido con la trota fario (Salmo trutta trutta).
E’ assolutamente vietato il prelievo dello scazzone (Cottus gobio) e del temolo (Thymallus thymallus).
In tutti i corsi d'acqua dove la pesca è consentita e nei quali è presente la trota marmorata (T. Stien, T. Mis e T. Cordevole), è consentito il prelievo di un numero massimo di cinque salmonidi, ivi compresi il salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis) e la trota iridea (Oncorhynchus mykiss).
In tutti i corsi d'acqua dove la pesca è consentita e nei quali è assente la trota marmorata, è consentito il prelievo di un numero massimo di tre salmonidi, ivi compresi il salmerino di fonte e la trota iridea.
La lunghezza totale minima per poter trattenere la trota fario è di 22 cm.
Non vi sono lunghezze totali minime per poter trattenere il salmerino di fonte e la trota iridea.

Art. 4 – Metodi di pesca per i laghi del Mis e della Stua
L’unico attrezzo di pesca consentito nelle acque lacustri del Parco è la canna da pesca.
E’ consentito, anche per la cattura della specie sanguinerola (Phoxinus phoxinus), l'uso esclusivo di una sola canna con o senza mulinello, dotata di un solo amo che può terminare con un solo dardo, sprovvisto di ardiglione; è pertanto vietato l’uso di ami o esche artificiali o imitazioni di animali acquatici provvisti di più dardi.
E’ consentito l'uso del pesciolino vivo o morto appartenente esclusivamente alla specie sanguinerola (Phoxinus phoxinus);
E’ severamente vietato l'uso di pesci esca appartenenti ad altre specie.
E’ consentita la pesca da riva e da natante senza motore con una sola canna per ogni pescatore.
E’ vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica per l'individuazione del pesce.
E’ vietato il prelievo della trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e del suo ibrido con la trota fario.
Nei bacini lacustri è consentito il prelievo di un numero massimo giornaliero per pescatore di cinque salmonidi o timallidi, di cui un solo timallide.
La lunghezza totale minima per poter trattenere la trota fario è di 22 cm.
La lunghezza totale minima per poter trattenere il temolo è di 35 cm.

Art. 5 – Zone di pesca e prelievi

La pesca all'interno del parco è consentita esclusivamente nei seguenti ambienti acquatici:

T. Caorame a valle L. della Stua 3 salmonidi
Lago della Stua 5 salmonidi
T. Mis tratto a monte seconda briglia fino a confini Parco (Bacino 5) 3 salmonidi

T. Mis a monte L. del Mis fino alla zona di riposo biologico 5 salmonidi
T. Falcina tutto il torrente 3 salmonidi
Lago del Mis 5 salmonidi
T. Cordevole a monte della confluenza con la Val Clusa 5 salmonidi

T. Cordevole dalla confluenza con la Val Vescovà a valle fino allo sbarramento della Stanga 5 salmonidi

T. Imperina tutto il tratto 3 salmonidi
T. Costa dei Nass a valle del ponte della Cengia 3 salmonidi

In tutti i corsi d'acqua e nei tratti non nominati nel presente elenco la pesca è espressamente vietata.
Una volta raggiunto il numero massimo di catture di salmonidi consentite per ogni giornata di pesca, il pescatore non può continuare ad esercitare la pesca.
Il soffermarsi lungo corsi o bacini d'acqua in possesso di attrezzi di pesca pronti per l'uso è considerata attività di pesca.

Art. 6 - Documenti di pesca
Per esercitare la pesca nelle acque del parco è necessario avere, oltre alla licenza di pesca e al tesserino regionale, il libretto annuale di associazione del Bacino concessionario o regolare permesso nelle forme previste dalla normativa vigente.
Il pescatore è tenuto alla compilazione con penna indelebile di ogni parte di detti documenti secondo le indicazioni in essi contenute.
Entro 120 giorni dal termine della stagione di pesca i bacini concessionari devono fornire all'Ente Parco le statistiche relative alla pesca nei corsi d'acqua del proprio bacino, per i tratti all’interno del Parco.

Art. 7 – Gare di pesca
Nei corsi d'acqua all'interno del parco sono vietate le gare e i raduni di pesca.

Art. 8 – Zone di risposo biologico
Sono costituite due zone di riposo biologico nel T. Mis e nel T. Cordevole.
Nel T. Mis la zona di riposo biologico si estende per ca. 1200 m a valle della seconda briglia (briglia che separa le acque del Bacino di pesca n° 9 da quelle del Bacino di pesca n° 5).
Nel T. Cordevole la zona di riposo biologico si estende dalla confluenza del Cordevole con la Val Clusa, a valle fino alla confluenza con la Val Vescovà.

Art. 9 - Immissioni
Le immissioni nelle acque del Parco sono consentite utilizzando esclusivamente trota fario e trota marmorata.
Il materiale di immissione dovrà rispondere alle caratteristiche di qualità previste dalle vigenti leggi e dovrà essere di produzione locale.
Premessi i quantitativi massimi concessi di seguito indicati, ogni immissione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco; le immissioni dovranno essere effettuate alla presenza del personale del C.T.A. (Coordinamento Territoriale per l’Ambiente), organo di vigilanza delle diverse attività all'interno del territorio del Parco.
Allo stato attuale, fino all’attivazione dei programmi di recupero delle specie dei ceppi originari, si considera opportuno operare con materiale prodotto negli incubatoi locali.
I luoghi e i quantitativi concessi, sono dettagliati nella tabella successiva:

Lago della Stua Fino ad un massimo di 1,5 q. di salmonidi Lt > 22 cm
Lago del Mis Fino ad un massimo di 4 q. di salmonidi Lt > 25 cm

In tutti gli altri corpi idrici presenti nel territorio del Parco è espressamente vietata l'immissione di fauna ittica.

Art. 10 – Norme di protezione e salvaguardia generali
E' severamente vietata l'immissione di qualsiasi specie ittica negli ambienti acquatici del parco, senza la specifica autorizzazione dell'Ente Parco, sulla base dell’istruttoria del Servizio competente, sentita la Commissione consiliare “Acque Pesca”.
E' vietato negli ambienti acquatici del parco qualsiasi tipo di manomissione del fondo e dell'alveo.

Art. 11 - Sanzioni
Fatte salve le sanzioni di carattere penale, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
Per chi esercita la pesca in assenza di licenza o con licenza scaduta, e per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della L.R. 19/98.
Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 1032, con il sovrapprezzo di euro 25 per ogni esemplare abusivamente catturato. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, sulle misure minime di cattura, sui periodi di proibizione, sul numero di catture consentito per specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino.
Al pescatore che commette la seconda infrazione viene definitivamente vietato di esercitare l'attività di pesca nel territorio del Parco.



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