IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Gargano – Regolamento per l’autorizzazione ai detentori di armi ai sensi della legge 157 dell’11.02.1992 ad attraversare le aree all’interno del perimetro del Parco
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 22 del 19 luglio 2001)



Art. 1 - Trasporto di armi per ragioni di servizio o per difesa personale
Tutti i privati, detentori di armi per ragioni dì servizio e per difesa personale, ai sensi della normativa vigente (testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931, n. 773, Regio Decreto 6 Maggio 1940 n. 635, Legge 18 Aprile n. 110 e successive modifiche ed integrazioni), sono esentati dal richiedere l'autorizzazione di cui al presente Regolamento.

Art. 2 – Trasporto di armi lungo le strade statali e provinciali
I detentori di armi e munizioni da caccia, per uso di caccia ai sensi della legge 157 del 11.02.92, al fine di raggiungere le aree ove è consentita l'attività venatoria, possono trasportare, lungo le strade statali e provinciali all'interno del perirnetro del Parco Nazionale del Gargano, le proprie anni scariche ed in custodia ai sensi della legge 157 dell'11.02.1992.

Art. 3 - Divieto di trasporto di armi lungo le strade statali e provinciali per l'esistenza di percorsi alternativi
Sui tratti di strada sottoindicati è vietato trasportare ai detentori di armi per uso di caccia, ai sensi della legge 157 del 11.02.92, le armi proprie ancorché scariche ed in custodia e le relative munizioni da caccia: SS 89 Vieste – Mattinata; S.P. Masseria Palmieri - Foce Varano; S.P. Manfredonia Scaloria -Fraz. Montagna, incrocio S.S. 272; S.P. Fermata Frattarolo - fraz. Candelaro.

Art. 4 – Trasporto di armi previa autorizzazione
Per raggiungere le zone ove esercitare l'attività venatoria e nei giorni in cui la stessa è consentita, su istanza dell'interessato che affermi la inesistenza di percorsi alternativi comparabili per praticabilità a quello richiesto per raggiungere l'area di caccia rimanendo al di fuori del perimetro dell'area Parco, previa autorizzazione rilasciata, su delega dell'Ente Parco Nazionale del Gargano, da uno dei Comandi di Stazione Forestale di cui all'art.7, i detentori di armi e di munizioni da caccia, ai sensi della Legge n. 157 dell’11/2/1992, possono trasportare, sulle altre strade non citate in precedenza, e sui percorsi lacuali attraversando l'area del Parco Nazionale del Gargano, le armi scariche ed in custodia, utilizzando il percorso più breve.

Art. 5 - Divieto di trasporto di armi nel periodo di caccia chiusa
E' vietato altresì trasportare le armi, ancorché scariche ed in custodia e le munizioni da caccia, a tutti coloro che percorrono a piedi l'area del Parco Nazionale del Gargano o che l'attraversano con automezzi nel periodo di chiusura dell'attività venatoria.

Art. 6 - Trasporto e porto di armi e munizioni da caccia e da tiro in epoca di chiusura dell'attività venatoria
In epoca di chiusura dell'attività venatoria è consentito il trasporto o porto di armi e munizioni da caccia e da tiro all'interno del Parco Nazionale del Gargano, secondo quanto previsto dal precitato art.2, al fine di raggiungere le zone ove è consentito l'uso del fucile da tiro (campi di tiro a volo o di gara) o da caccia per le attività previste dalla Legge 157/92 e dalla L.R. n.27/98 art. 18 comma 6 (zone addestramento cani di tipo B), purchè comprovati dalla relativa documentazione da tenere a seguito unitamente ad altra attestante il possesso dei requisiti per il trasporto di armi e munizioni da caccia.

Art. 7 - Modalità di richiesta dell'autorizzazione
La richiesta dell'autorizzazione che deve essere redatta secondo lo schema allegato, va recapitata ai comandi di stazione Forestale esistenti nei 16 comuni facenti parte del Parco Nazionale del Gargano.

Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione
Il Comandante di Stazione Forestale di cui all'art. precedente, ricevuta la richiesta e verificato che la stessa è conforme ai principi di cui al presente Regolamento, è delegato al rilascio dell’autorizzazione.

Art. 9 - Durata dell'autorizzazione
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento avranno validità per l'intera stagione venatoria, devono essere portate sempre al seguito ed esibite ad ogni richiesta del personale con qualifica di Pubblica Sicurezza.

Art. 10 - Sanzioni penali ed amministrative
Per le violazioni delle norme del presente Regolamento, fatto salve altre norme legislative, si applicano le seguenti sanzioni:
a) le sanzioni previste dall'art. 30, comma 1 e 2 della Legge 394/91 per chiunque violi le disposizioni dell'art. 11, comma 3 lettera f) della stessa legge (introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzato).
b) sanzione amministrativa da £. 50 mila a £. 300 mila per chi pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesta, l'autorizzazione rilasciata da uno degli Uffici Forestali di cui all'art. 7; la sanzione è applicata nel minimo se l’interessato esibisce il documento entro cinque giorni.



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