IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Gran Paradiso – Regolamento per l’introduzione di armi e l’uso di esplosivi nel Parco
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 22 del 15 luglio 2002)



Art. 1 - Generalità

1. Ai sensi dell’art. 11, comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 nel Parco Nazionale Gran Paradiso sono vietate le attività che possano compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, della fauna protetta e dei rispettivi habitat.
2. In particolare, ai sensi della lett. f) del suddetto comma 3 dell’art. 11 nel Parco Nazionale Gran Paradiso è vietata l’introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati.
3. Il comma 4 dell’art. 11 della medesima legge stabilisce che il regolamento del parco può prevedere eventuali deroghe al divieto di cui sopra.
4. Il presente regolamento disciplina in via provvisoria, fino all’approvazione del regolamento di cui all’art. 11 comma 1 della Legge 394/91, l’introduzione nel territorio del PNGP da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, come balestre e simili.

Art. 2 - Divieti

1. Fatte salve le deroghe previste negli articoli successivi, è fatto divieto ai privati di introdurre nel territorio del Parco, armi, esplosivi, e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura, come balestre e simili.

Art. 3 - Deroghe ai divieti di cui sopra

1. Deroghe generali : sono consentite, senza necessità di autorizzazione le seguenti attività ove comportanti l’introduzione o l’uso nel territorio del Parco di armi, esplosivi e simili:
a) Attività di protezione civile, di emergenza e soccorso, espletamento di servizi autorizzati dell’Autorità pubblica o nell’interesse collettivo.
b) Attività di interesse dell’Ente o dallo stesso gestite o controllate quali: ricerca scientifica, gestione faunistica, esecuzione di rilevamenti ed osservazioni ecc..

2. Deroghe previa comunicazione all’Ente. Sono consentiti, previa comunicazione all’Ente:
a) La detenzione, nelle abitazioni private, di armi ivi comprese quelle da caccia, purchè regolarmente denunciate a norma delle vigenti disposizioni di legge;
b) il trasporto delle armi lunghe smontate e come tali non utilizzabili per l’attività venatoria, purchè ciò avvenga nel tratto dalla residenza del proprietario sita nel territorio del Parco, all’esterno di essa e viceversa, lungo la direttrice stradale più breve;
c) il trasporto, esclusivamente verso, da e su percorsi sportivi e strutture appositamente individuate ed autorizzate ai sensi dell’art. 13 Legge 11/12/1991 n. 394, di archi, frecce e balestre ed il loro utilizzo per attività sportive che non arrechino disturbo alla fauna selvatica o danno alle essenze arboree;
d) il porto di arma per ragioni di difesa personale, rilasciato dalle competenti Autorità;
e) l’introduzione e l’utilizzo di fuochi d’artificio da parte di soggetti autorizzati dalle competenti Autorità territoriali, in occasione delle feste patronali dei comuni del Parco o di particolari manifestazioni istituzionali e la notte di capodanno; l’uso dei fuochi d’artificio deve essere comunque effettuato avendo cura di non arrecare danno all’ambiente e disturbo alla fauna selvatica e di non cagionare pericolo a cose e persone.
Qualora sussistano condizioni predisponenti pericolo di incendi o danni ad animali, cose o persone, l’ Ente, nella persona del direttore, può sospendere temporaneamente l’efficacia della deroga.
Sono in ogni caso fatti salvi i divieti e le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle pubbliche Autorità nelle situazioni di particolari pericolosità per gli incendi boschivi o in altre situazioni di pericolo.

3. Deroghe previa autorizzazione dell’ Ente. Sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente:
a) l’esecuzioni di opere, che abbiano ottenuto il preventivo nulla osta dell’Ente di cui all’art. 13 Legge 11/12/91 n. 394, che richiedano l’uso di esplosivi;
b) l’esecuzione di rilevamenti od osservazioni, nell’interesse pubblico o privato, che richiedano l’uso di esplosivi;
c) l’introduzione di armi, esplosivi od altri mezzi distruttivi e di cattura nel territorio del Parco per motivi di esposizione o commercio da parte di soggetti provvisti delle relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

Art. 4 - Norme di procedura
1. Le domande di autorizzazione all’introduzione di armi, esplosivi ed altri mezzi distruttivi e di cattura devono essere indirizzate al servizio Affari generali del Parco Nazionale Gran Paradiso che terrà apposita registrazione delle domande pervenute e delle autorizzazione rilasciate e, per conoscenza, alla sede di valle interessata.
2. Tali domande dovranno contenere le seguenti indicazioni:
a) soggetto richiedente
b) motivazione
c) luogo di detenzione dell’arma, dell’esplosivo o del mezzo distruttivo e di cattura e luogo in cui se ne prevede l’uso
d) giorni di uso dell’arma, dell’esplosivo o del mezzo distruttivo e di cattura.

Art. 5 - Autorizzazione
1. Le autorizzazioni all’introduzione di armi, esplosivi ed altri mezzi distruttivi e di cattura nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso sono rilasciate, alla persona indicata nella domanda, dal Direttore in applicazione delle norme previste dal presente regolamento, ed hanno la validità temporale in esse indicate.
2. Il servizio Affari generali, verificata previa adeguata istruttoria la validità delle motivazioni addotte dal richiedente l’autorizzazione, predisporrà apposito documento autorizzativo alla firma del Direttore.
3. E’ facoltà del Direttore, a seconda delle opportunità di gestione e tutela della fauna e dell’ambiente, sentito il parere dei servizi competenti, consentire o meno il periodo o le modalità richiesti per l’introduzione e l’uso di armi, esplosivi, mezzi di distruzione e di cattura.
4. In assenza o impedimento del Direttore, il provvedimento potrà essere firmato dal funzionario di grado più elevato in servizio.
5. Ogni autorizzazione dovrà riportare la indicazione de:
a) il soggetto autorizzato;
b) il periodo autorizzato;
c) le motivazioni;
d) il luogo o il percorso autorizzati;
e) eventuali percorsi alternativi;
f) l’indicazione delle misure necessarie ad evitare il rischio di incendi e danni a persone e cose;
g) ulteriori eventuali prescrizioni atte a tutelare la fauna ed a preservare l’ambiente naturale.

Art. 6 - Revoca dell’autorizzazione
1. E’ facoltà della Direzione, per cause oggettive e motivate, con atto da comunicarsi agli interessati in ossequio al principio di trasparenza e imparzialità della Pubblica amministrazione, revocare le autorizzazioni rilasciate

Art. 7 - Comunicazione
Le comunicazioni di cui all’art. 3 comma 2 del presente regolamento debbono essere fatte alle competenti sedi di valle dell’Ente Parco e devono contenere l’indicazione:
del soggetto che detiene le armi ecc.
del luogo di loro detenzione
degli estremi del porto d’armi o di altra autorizzazione rilasciata dalla Pubblica autorità
di ogni altra circostanza rilevante ai sensi dello stesso art. 3 comma2.

Art. 8 - Sanzioni per inosservanza
L’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta la sanzione di cui all’art. 30 comma 1 della legge 6/12/1991 n. 394, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Si applicheranno in tal caso le disposizioni del codice penale nonché delle leggi vigenti in materia.



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