IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale del Gran Paradiso Regolamento per lintroduzione di armi e luso di esplosivi nel Parco (Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 22 del 15 luglio 2002) Art. 1 - Generalità 1. Ai sensi dellart. 11, comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 nel Parco Nazionale Gran Paradiso sono vietate le attività che possano compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, della fauna protetta e dei rispettivi habitat. 2. In particolare, ai sensi della lett. f) del suddetto comma 3 dellart. 11 nel Parco Nazionale Gran Paradiso è vietata lintroduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati. 3. Il comma 4 dellart. 11 della medesima legge stabilisce che il regolamento del parco può prevedere eventuali deroghe al divieto di cui sopra. 4. Il presente regolamento disciplina in via provvisoria, fino allapprovazione del regolamento di cui allart. 11 comma 1 della Legge 394/91, lintroduzione nel territorio del PNGP da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, come balestre e simili. Art. 2 - Divieti 1. Fatte salve le deroghe previste negli articoli successivi, è fatto divieto ai privati di introdurre nel territorio del Parco, armi, esplosivi, e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura, come balestre e simili. Art. 3 - Deroghe ai divieti di cui sopra 1. Deroghe generali : sono consentite, senza necessità di autorizzazione le seguenti attività ove comportanti lintroduzione o luso nel territorio del Parco di armi, esplosivi e simili: a) Attività di protezione civile, di emergenza e soccorso, espletamento di servizi autorizzati dellAutorità pubblica o nellinteresse collettivo. b) Attività di interesse dellEnte o dallo stesso gestite o controllate quali: ricerca scientifica, gestione faunistica, esecuzione di rilevamenti ed osservazioni ecc.. 2. Deroghe previa comunicazione allEnte. Sono consentiti, previa comunicazione allEnte: a) La detenzione, nelle abitazioni private, di armi ivi comprese quelle da caccia, purchè regolarmente denunciate a norma delle vigenti disposizioni di legge; b) il trasporto delle armi lunghe smontate e come tali non utilizzabili per lattività venatoria, purchè ciò avvenga nel tratto dalla residenza del proprietario sita nel territorio del Parco, allesterno di essa e viceversa, lungo la direttrice stradale più breve; c) il trasporto, esclusivamente verso, da e su percorsi sportivi e strutture appositamente individuate ed autorizzate ai sensi dellart. 13 Legge 11/12/1991 n. 394, di archi, frecce e balestre ed il loro utilizzo per attività sportive che non arrechino disturbo alla fauna selvatica o danno alle essenze arboree; d) il porto di arma per ragioni di difesa personale, rilasciato dalle competenti Autorità; e) lintroduzione e lutilizzo di fuochi dartificio da parte di soggetti autorizzati dalle competenti Autorità territoriali, in occasione delle feste patronali dei comuni del Parco o di particolari manifestazioni istituzionali e la notte di capodanno; luso dei fuochi dartificio deve essere comunque effettuato avendo cura di non arrecare danno allambiente e disturbo alla fauna selvatica e di non cagionare pericolo a cose e persone. Qualora sussistano condizioni predisponenti pericolo di incendi o danni ad animali, cose o persone, l Ente, nella persona del direttore, può sospendere temporaneamente lefficacia della deroga. Sono in ogni caso fatti salvi i divieti e le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle pubbliche Autorità nelle situazioni di particolari pericolosità per gli incendi boschivi o in altre situazioni di pericolo. 3. Deroghe previa autorizzazione dell Ente. Sono consentite, previa autorizzazione dellEnte: a) lesecuzioni di opere, che abbiano ottenuto il preventivo nulla osta dellEnte di cui allart. 13 Legge 11/12/91 n. 394, che richiedano luso di esplosivi; b) lesecuzione di rilevamenti od osservazioni, nellinteresse pubblico o privato, che richiedano luso di esplosivi; c) lintroduzione di armi, esplosivi od altri mezzi distruttivi e di cattura nel territorio del Parco per motivi di esposizione o commercio da parte di soggetti provvisti delle relative autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità. Art. 4 - Norme di procedura 1. Le domande di autorizzazione allintroduzione di armi, esplosivi ed altri mezzi distruttivi e di cattura devono essere indirizzate al servizio Affari generali del Parco Nazionale Gran Paradiso che terrà apposita registrazione delle domande pervenute e delle autorizzazione rilasciate e, per conoscenza, alla sede di valle interessata. 2. Tali domande dovranno contenere le seguenti indicazioni: a) soggetto richiedente b) motivazione c) luogo di detenzione dellarma, dellesplosivo o del mezzo distruttivo e di cattura e luogo in cui se ne prevede luso d) giorni di uso dellarma, dellesplosivo o del mezzo distruttivo e di cattura. Art. 5 - Autorizzazione 1. Le autorizzazioni allintroduzione di armi, esplosivi ed altri mezzi distruttivi e di cattura nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso sono rilasciate, alla persona indicata nella domanda, dal Direttore in applicazione delle norme previste dal presente regolamento, ed hanno la validità temporale in esse indicate. 2. Il servizio Affari generali, verificata previa adeguata istruttoria la validità delle motivazioni addotte dal richiedente lautorizzazione, predisporrà apposito documento autorizzativo alla firma del Direttore. 3. E facoltà del Direttore, a seconda delle opportunità di gestione e tutela della fauna e dellambiente, sentito il parere dei servizi competenti, consentire o meno il periodo o le modalità richiesti per lintroduzione e luso di armi, esplosivi, mezzi di distruzione e di cattura. 4. In assenza o impedimento del Direttore, il provvedimento potrà essere firmato dal funzionario di grado più elevato in servizio. 5. Ogni autorizzazione dovrà riportare la indicazione de: a) il soggetto autorizzato; b) il periodo autorizzato; c) le motivazioni; d) il luogo o il percorso autorizzati; e) eventuali percorsi alternativi; f) lindicazione delle misure necessarie ad evitare il rischio di incendi e danni a persone e cose; g) ulteriori eventuali prescrizioni atte a tutelare la fauna ed a preservare lambiente naturale. Art. 6 - Revoca dellautorizzazione 1. E facoltà della Direzione, per cause oggettive e motivate, con atto da comunicarsi agli interessati in ossequio al principio di trasparenza e imparzialità della Pubblica amministrazione, revocare le autorizzazioni rilasciate Art. 7 - Comunicazione Le comunicazioni di cui allart. 3 comma 2 del presente regolamento debbono essere fatte alle competenti sedi di valle dellEnte Parco e devono contenere lindicazione: del soggetto che detiene le armi ecc. del luogo di loro detenzione degli estremi del porto darmi o di altra autorizzazione rilasciata dalla Pubblica autorità di ogni altra circostanza rilevante ai sensi dello stesso art. 3 comma2. Art. 8 - Sanzioni per inosservanza Linosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta la sanzione di cui allart. 30 comma 1 della legge 6/12/1991 n. 394, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Si applicheranno in tal caso le disposizioni del codice penale nonché delle leggi vigenti in materia. |