IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale del Gran Paradiso Regolamento stralcio per la fruizione (Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 15 luglio 2002) CAPO I TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA E DELLA COMPONENTE GEOLOGICA Art. 1 - Raccolta delle specie vegetali, di funghi e altri prodotti del sottobosco 1. Sono vietati la raccolta, lestirpazione, il danneggiamento delle specie vegetali e lasportazione e la detenzione di parti di piante. Sono fatte salve le operazioni connesse alle normali attività agro-pastorali, effettuate o fatte effettuare dal proprietario del fondo o dagli aventi titolo, e la pulizia dalla vegetazione infestante di: sentieri, strade, altri manufatti di servizio e interno dei nuclei abitati individuati dai piani regolatori comunali. LEnte si riserva di impartire specifiche disposizioni tecniche. 2. Costituisce comunque illecito penale, ai sensi della legge n. 394/91, la raccolta o il danneggiamento delle seguenti 10 specie: Androsace septentrionalis L.; Astragalus alopecurus Pall.; Cortusa matthioli L.; Drosera rotundifolia L.; Linnaea borealis L.; Potentilla grammopetala Moretti; Potentilla nivea L.; Sedum villosum L.; Trifolium saxatile All.; Viola pinnata L. 3. Dal divieto di raccolta di cui al comma 1 sono escluse le seguenti specie commestibili erbacee, purchè non ne sia effettuata lestirpazione: - Alchemilla [Alchemilla vulgaris aggr. s.l.] - Bistorta [Polygonum bistorta L.] - Boraggine [Borago officinalis L.] - Crescione dacqua [Nasturtium officinale R. Br.] - Erba cipollina [Allium schoenoprasum L.] - Imperatoria [Peucedanum ostruthium L. Koch] - Ortica [Urtica dioica L.] - Piantaggine, Lingua di cane [Plantago major L. s. l., P. media L., P. lanceolata L.] - Primule a fiori gialli [Primula acaulis (L.) L., Primula veris L. s. l.] - Rabarbaro alpino [Rumex alpinus L.] - Raperonzolo montano [Phyteuma betonicifolium Vill.] - Romice acetosa, Erba brusca [Rumex acetosa L.] - Sedano dei prati [Heracleum sphondylium L. s. l.] - Silene gonfiata [Silene vulgaris (Moench) Garcke s. l.] - Spinacio selvatico [Chenopodium bonus-henricus L.] - Tarassaco, Soffione, Cicoria dei prati [Taraxacum officinale aggr. s. l.] 4. E vietata la raccolta, lasportazione, il danneggiamento e la detenzione dei prodotti del sottobosco. Sono considerato prodotti del sottobosco: - i funghi epigei, anche non commestibili; - i funghi ipogei (tartufi); - le fragole; - i lamponi; - i mirtilli; - i muschi; - le bacche di ginepro. E fatta salva la raccolta da parte dei proprietari dei fondi e degli aventi titolo; tali soggetti sono tenuti al rispetto delle limitazioni e delle regole stabilite dalla normativa vigente della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle dAosta. 5. La dimostrazione delle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo deve essere resa, su richiesta del personale di sorveglianza di cui allart. 5 del D.M. Ambiente 20-11-1997 n. 436, con produzione di idonea documentazione. 6. E vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o lapparato radicale della vegetazione. 7. Per motivi scientifici o didattici, fatti salvi i diritti dei proprietari e degli aventi titolo, possono essere esclusi dai divieti di cui al comma 1 e 4 i ricercatori forniti di autorizzazione, rilasciata dalla Direzione del Parco, che individui specie e quantità prelevabili. Art. 2 - Introduzione di specie vegetali 1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di introdurre specie vegetali non autoctone. 2. Sono fatte salve le esigenze legate agli scopi scientifici, di ricerca e di sperimentazione dellEnte Parco. Sono altresì fatte salve le piante ornamentali situate nelle immediate pertinenze degli edifici, purchè sia evitata la propagazione delle specie non autoctone allesterno delle pertinenze stesse. Art. 3 - Tutela della Fauna omeoterma 1. Su tutto il territorio del Parco vigono i divieti disposti dalla L. 394/1991 in materia di cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali, nonché lintroduzione di specie estranee. Deroghe a tali divieti sono contenute nel regolamento provvisorio per la gestione faunistica del Parco, approvato dal Consiglio Direttivo del 2-10-2000. 2. E vietata altresì la raccolta e la detenzione di spoglie di fauna selvatica o di parti di esse. Art. 4 - Tutela della Fauna eteroterma 1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di raccolta, asportazione, danneggiamento della fauna minore eteroterma come molluschi, rettili e anfibi. Per motivi scientifici e didattici possono essere esclusi dal divieto i ricercatori forniti di autorizzazione rilasciata dalla Direzione del Parco, nella quale siano individuati specie e quantitativi prelevabili. Art. 5 - Raccolta di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili 1. Sono vietati lasportazione, la distruzione e il danneggiamento di rocce, singolarità geologiche e mineralogiche e di minerali. 2. Sono inoltre vietati lasportazione, la distruzione e il danneggiamento di reperti archeologici e fossili, la cui ricerca e raccolta sono regolate dal D. Lvo. 490/1999. 3. Dal divieto di cui al comma 1 possono essere esclusi, per motivi scientifici o didattici, ricercatori forniti di a autorizzazione rilasciata dalla Direzione del Parco, che individui tipi e quantità prelevabili. Art. 6 - Attività estrattiva e mineraria 1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di apertura e di esercizio di cave e di miniere. 2. E consentito, previo rilascio di nulla osta dellEnte Parco e nel rispetto delle normative vigenti in materia, il prelievo di materiale da utilizzare esclusivamente per il recupero del patrimonio edilizio locale e della rete sentieristica, limitatamente alle quantità strettamente necessarie e purchè nellarea individuata per il prelievo non prevalgano le necessità di conservazione dellassetto e della morfologia naturale dei luoghi; lautorizzazione è subordinata a preventiva richiesta che contenga le quantità di prelievo previste, le destinazioni duso e gli interventi di rinaturalizzazione previsti per l area di prelievo. 3. Sono consentiti inoltre, previo rilascio di nulla osta dellEnte Parco e nel rispetto delle normative vigenti in materia, lasportazione, la movimentazione, lutilizzo e il deposito di inerti resi necessari dagli interventi di manutenzione, sistemazione idraulica e difesa del territorio. CAPO II NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE Art. 7 - Circolazione e sosta con mezzi motorizzati 1. Su tutto il territorio del Parco è vietato compiere con mezzi motorizzati, compresi i mezzi cingolati e le motoslitte, percorsi fuoristrada. Tale divieto comprende anche i sentieri di montagna, le mulattiere, le piste e le strade forestali. Sono esclusi dal divieto i proprietari dei fondi agricoli, purchè muniti di specifico contrassegno rilasciato dal Comune competente. 2. E vietato altresì parcheggiare qualunque mezzo motorizzato nei prati, nelle zone boschive e nei terreni agricoli. 3. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali o autorizzati dallEnte Parco, nella sistemazione delle piste da sci, nelle operazioni di sorveglianza, di soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio, di servizio pubblico, e per gli interventi di difesa del suolo e di tutela dellambiente. 4. Con leccezione delle aree appositamente attrezzate, la sosta delle autocaravan, dei campers e di tutti i veicoli utilizzabili per lalloggio di persone, costituente campeggio ai sensi del comma 2 dellart. 185 del D. Lvo n. 285/1992, è vietata. Art. 8 - Abbandono di rifiuti 1. E vietato labbandono, anche temporaneo, di rifiuti; sono compresi quelli derivanti da pic-nic e da ogni altra attività connessa con la fruizione del Parco. Art. 9 - Accensione di fuochi e abbruciamenti 1. Laccensione di fuochi allaperto è vietata su tutto il territorio del Parco. 2. Nelle aree appositamente attrezzate, e a ciò autorizzate, è ammesso luso di fornelli da campo e di bracieri da barbecue, purchè utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza. 3. E consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo di utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, purchè nelle immediate pertinenze degli edifici stessi e in condizioni di assoluta sicurezza. 4. In condizioni di assenza di vento e quando la distanza dai boschi ( ) supera i 50 metri, è consentita laccensione di fuochi per le operazioni agricole, per le attività di manutenzione e pulizia del territorio, per labbruciamento delle ristoppie e dei residui vegetali. Il luogo ove avviene l'abbruciamento deve essere circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco. Al di sotto dei 50 metri di distanza dai boschi ( ), tali operazioni sono subordinate ad autorizzazione dellEnte Parco. 5. Le deroghe previste dai commi 2, 3 e 4 sono annullate durante i periodi a rischio di incendio boschivo, resi noti dalle Regioni ai sensi della L. n. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). 6. Durante labbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con persone in numero sufficiente e mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme. Art. 10 - Campeggio e bivacco 1. Il campeggio e il bivacco con uso di tenda sono vietati su tutto il territorio del Parco al di fuori delle aree appositamente attrezzate. Sono consentiti bivacchi alpinistici di emergenza , di una sola notte, in località non servite da rifugi o altre strutture allo scopo destinate. 2. In deroga al comma 1 e nel rispetto delle normative vigenti, può essere consentito, previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione del Parco, il campeggio temporaneo a gruppi organizzati in aree di fondovalle o in prossimità di villaggi, provviste di attrezzature tecnologiche per lo smaltimento degli scarichi. 3. Sono fatte salve le esigenze connesse alle attività istituzionali dellEnte Parco. Art. 11 - Introduzione di cani 1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di introdurre cani. 2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1: a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame; b) i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico; c) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il Servizio di Sorveglianza dellEnte Parco; d) i cani nellambito dei villaggi e delle abitazioni di fondovalle; sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Direzione del Parco per i proprietari di cani aventi abitazioni non situate nei fondovalle. Ai fini della profilassi di cui all art. 83 del D.P.R. 320/1954, su tutto il territorio del Parco è obbligatoriamente prescritto quanto in esso previsto alle lettere a, b, c,d, del primo comma. 3. I proprietari dei cani sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e di animali daffezione, concernenti tali animali. 4. E fatto obbligo ai proprietari di consentire il controllo dei cani al personale di sorveglianza dellEnte su richiesta. 5. In caso di smarrimento di cani allinterno del Parco, i proprietari sono tenuti a darne sollecita comunicazione allEnte Parco. Art. 12 - Disturbo della quiete e dellambiente naturale 1. Luso di apparecchi radio, televisivi e simili nonché limpiego di strumenti produttivi di emissioni luminose devono avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dellambiente naturale, alle persone e alla fauna. 2. E comunque consentita lutilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nellambito di attività autorizzate dallEnte. CAPO III SANZIONI Art. 13 - Sanzioni 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dellart. 30 della legge 394/1991, per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento-stralcio si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 2 dellarticolo medesimo, consistenti nel pagamento di una somma da un minimo di L. 50.000 (_ 25.82) ad un massimo di L. 2.000.000 (_ 1032.92). 2. Per le violazioni di cui agli articoli 1 comma 2, 3 comma 1, 6 e 9 si applicano le sanzioni penali previste dallarticolo 30 comma 1 della legge 394/91; inoltre, per le violazioni di cui all articolo 3 comma 1 si applicano anche le sanzioni previste dall articolo 30 della legge n. 157/1992. 3. Per le violazioni di cui allarticolo 8 si applicano le sanzioni previste dal D. Lvo n. 22/1997. 4. Per laccertamento delle violazioni amministrative e lapplicazione delle relative sanzioni di cui al comma 1 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge n. 689/1981. 5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati in apposito capitolo di bilancio del Parco. Fanno eccezione le sanzioni di cui allarticolo 8, i cui proventi sono introitati dai Comuni competenti, secondo la normativa vigente. CAPO IV NORME FINALI Art. 14 - Deroghe e limitazioni 1. Fatte salve le deroghe espressamente previste negli articoli precedenti, lEnte Parco può introdurre ulteriori deroghe o limitazioni alle norme del presente regolamento per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dellambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso. 2. Tutte le autorizzazioni in deroga previste dal presente regolamento-stralcio sono specifiche, nominative e a termine. 3. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, su richiesta, al personale di sorveglianza. Art. 15 - Norme finali 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dellart. 11 della L. 394/1991, restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo la normativa vigente. 2. Nellambito del Piano del Parco, delle relative Norme di Attuazione e del Regolamento, potranno essere definite ulteriori deroghe o specificazioni connesse con la zonizzazione individuata. Il presente regolamento stralcio ha validità fino allapprovazione del Piano del Parco e del Regolamento. |