IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Gran Paradiso – Regolamento stralcio per la fruizione
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 15 luglio 2002)



CAPO I
TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA E DELLA COMPONENTE GEOLOGICA

Art. 1 - Raccolta delle specie vegetali, di funghi e altri prodotti del sottobosco

1. Sono vietati la raccolta, l’estirpazione, il danneggiamento delle specie vegetali e l’asportazione e la detenzione di parti di piante. Sono fatte salve le operazioni connesse alle normali attività agro-pastorali, effettuate o fatte effettuare dal proprietario del fondo o dagli aventi titolo, e la pulizia dalla vegetazione infestante di: sentieri, strade, altri manufatti di servizio e interno dei nuclei abitati individuati dai piani regolatori comunali. L’Ente si riserva di impartire specifiche disposizioni tecniche.
2. Costituisce comunque illecito penale, ai sensi della legge n. 394/91, la raccolta o il danneggiamento delle seguenti 10 specie: Androsace septentrionalis L.; Astragalus alopecurus Pall.; Cortusa matthioli L.; Drosera rotundifolia L.; Linnaea borealis L.; Potentilla grammopetala Moretti; Potentilla nivea L.; Sedum villosum L.; Trifolium saxatile All.; Viola pinnata L.
3. Dal divieto di raccolta di cui al comma 1 sono escluse le seguenti specie commestibili erbacee, purchè non ne sia effettuata l’estirpazione:
- Alchemilla [Alchemilla vulgaris aggr. s.l.]
- Bistorta [Polygonum bistorta L.]
- Boraggine [Borago officinalis L.]
- Crescione d’acqua [Nasturtium officinale R. Br.]
- Erba cipollina [Allium schoenoprasum L.]
- Imperatoria [Peucedanum ostruthium L. Koch]
- Ortica [Urtica dioica L.]
- Piantaggine, Lingua di cane [Plantago major L. s. l., P. media L., P. lanceolata L.]
- Primule a fiori gialli [Primula acaulis (L.) L., Primula veris L. s. l.]
- Rabarbaro alpino [Rumex alpinus L.]
- Raperonzolo montano [Phyteuma betonicifolium Vill.]
- Romice acetosa, Erba brusca [Rumex acetosa L.]
- Sedano dei prati [Heracleum sphondylium L. s. l.]
- Silene gonfiata [Silene vulgaris (Moench) Garcke s. l.]
- Spinacio selvatico [Chenopodium bonus-henricus L.]
- Tarassaco, Soffione, Cicoria dei prati [Taraxacum officinale aggr. s. l.]
4. E’ vietata la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento e la detenzione dei prodotti del sottobosco. Sono considerato prodotti del sottobosco:
- i funghi epigei, anche non commestibili;
- i funghi ipogei (tartufi);
- le fragole;
- i lamponi;
- i mirtilli;
- i muschi;
- le bacche di ginepro.
E’ fatta salva la raccolta da parte dei proprietari dei fondi e degli aventi titolo; tali soggetti sono tenuti al rispetto delle limitazioni e delle regole stabilite dalla normativa vigente della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
5. La dimostrazione delle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo deve essere resa, su richiesta del personale di sorveglianza di cui all’art. 5 del D.M. Ambiente 20-11-1997 n. 436, con produzione di idonea documentazione.
6. E’ vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.
7. Per motivi scientifici o didattici, fatti salvi i diritti dei proprietari e degli aventi titolo, possono essere esclusi dai divieti di cui al comma 1 e 4 i ricercatori forniti di autorizzazione, rilasciata dalla Direzione del Parco, che individui specie e quantità prelevabili.

Art. 2 - Introduzione di specie vegetali

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di introdurre specie vegetali non autoctone.
2. Sono fatte salve le esigenze legate agli scopi scientifici, di ricerca e di sperimentazione dell’Ente Parco. Sono altresì fatte salve le piante ornamentali situate nelle immediate pertinenze degli edifici, purchè sia evitata la propagazione delle specie non autoctone all’esterno delle pertinenze stesse.

Art. 3 - Tutela della Fauna omeoterma

1. Su tutto il territorio del Parco vigono i divieti disposti dalla L. 394/1991 in materia di cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali, nonché l’introduzione di specie estranee. Deroghe a tali divieti sono contenute nel regolamento provvisorio per la gestione faunistica del Parco, approvato dal Consiglio Direttivo del 2-10-2000.
2. E’ vietata altresì la raccolta e la detenzione di spoglie di fauna selvatica o di parti di esse.

Art. 4 - Tutela della Fauna eteroterma

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di raccolta, asportazione, danneggiamento della fauna minore eteroterma come molluschi, rettili e anfibi. Per motivi scientifici e didattici possono essere esclusi dal divieto i ricercatori forniti di autorizzazione rilasciata dalla Direzione del Parco, nella quale siano individuati specie e quantitativi prelevabili.

Art. 5 - Raccolta di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili

1. Sono vietati l’asportazione, la distruzione e il danneggiamento di rocce, singolarità geologiche e mineralogiche e di minerali.
2. Sono inoltre vietati l’asportazione, la distruzione e il danneggiamento di reperti archeologici e fossili, la cui ricerca e raccolta sono regolate dal D. Lvo. 490/1999.
3. Dal divieto di cui al comma 1 possono essere esclusi, per motivi scientifici o didattici, ricercatori forniti di a autorizzazione rilasciata dalla Direzione del Parco, che individui tipi e quantità prelevabili.

Art. 6 - Attività estrattiva e mineraria

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di apertura e di esercizio di cave e di miniere.
2. E’ consentito, previo rilascio di nulla osta dell’Ente Parco e nel rispetto delle normative vigenti in materia, il prelievo di materiale da utilizzare esclusivamente per il recupero del patrimonio edilizio locale e della rete sentieristica, limitatamente alle quantità strettamente necessarie e purchè nell’area individuata per il prelievo non prevalgano le necessità di conservazione dell’assetto e della morfologia naturale dei luoghi; l’autorizzazione è subordinata a preventiva richiesta che contenga le quantità di prelievo previste, le destinazioni d’uso e gli interventi di rinaturalizzazione previsti per l’ area di prelievo.
3. Sono consentiti inoltre, previo rilascio di nulla osta dell’Ente Parco e nel rispetto delle normative vigenti in materia, l’asportazione, la movimentazione, l’utilizzo e il deposito di inerti resi necessari dagli interventi di manutenzione, sistemazione idraulica e difesa del territorio.



CAPO II
NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE

Art. 7 - Circolazione e sosta con mezzi motorizzati

1. Su tutto il territorio del Parco è vietato compiere con mezzi motorizzati, compresi i mezzi cingolati e le motoslitte, percorsi fuoristrada. Tale divieto comprende anche i sentieri di montagna, le mulattiere, le piste e le strade forestali. Sono esclusi dal divieto i proprietari dei fondi agricoli, purchè muniti di specifico contrassegno rilasciato dal Comune competente.
2. E’ vietato altresì parcheggiare qualunque mezzo motorizzato nei prati, nelle zone boschive e nei terreni agricoli.
3. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali o autorizzati dall’Ente Parco, nella sistemazione delle piste da sci, nelle operazioni di sorveglianza, di soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio, di servizio pubblico, e per gli interventi di difesa del suolo e di tutela dell’ambiente.
4. Con l’eccezione delle aree appositamente attrezzate, la sosta delle autocaravan, dei campers e di tutti i veicoli utilizzabili per l’alloggio di persone, costituente campeggio ai sensi del comma 2 dell’art. 185 del D. Lvo n. 285/1992, è vietata.

Art. 8 - Abbandono di rifiuti

1. E’ vietato l’abbandono, anche temporaneo, di rifiuti; sono compresi quelli derivanti da pic-nic e da ogni altra attività connessa con la fruizione del Parco.

Art. 9 - Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. L’accensione di fuochi all’aperto è vietata su tutto il territorio del Parco.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, e a ciò autorizzate, è ammesso l’uso di fornelli da campo e di bracieri da barbecue, purchè utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza.
3. E’ consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo di utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, purchè nelle immediate pertinenze degli edifici stessi e in condizioni di assoluta sicurezza.
4. In condizioni di assenza di vento e quando la distanza dai boschi (…) supera i 50 metri, è consentita l’accensione di fuochi per le operazioni agricole, per le attività di manutenzione e pulizia del territorio, per l’abbruciamento delle ristoppie e dei residui vegetali. Il luogo ove avviene l'abbruciamento deve essere circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco. Al di sotto dei 50 metri di distanza dai boschi (…), tali operazioni sono subordinate ad autorizzazione dell’Ente Parco.
5. Le deroghe previste dai commi 2, 3 e 4 sono annullate durante i periodi a rischio di incendio boschivo, resi noti dalle Regioni ai sensi della L. n. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
6. Durante l’abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con persone in numero sufficiente e mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme.

Art. 10 - Campeggio e bivacco

1. Il campeggio e il bivacco con uso di tenda sono vietati su tutto il territorio del Parco al di fuori delle aree appositamente attrezzate. Sono consentiti bivacchi alpinistici di emergenza , di una sola notte, in località non servite da rifugi o altre strutture allo scopo destinate.
2. In deroga al comma 1 e nel rispetto delle normative vigenti, può essere consentito, previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione del Parco, il campeggio temporaneo a gruppi organizzati in aree di fondovalle o in prossimità di villaggi, provviste di attrezzature tecnologiche per lo smaltimento degli scarichi.
3. Sono fatte salve le esigenze connesse alle attività istituzionali dell’Ente Parco.

Art. 11 - Introduzione di cani

1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di introdurre cani.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame;
b) i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico;
c) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il Servizio di Sorveglianza dell’Ente Parco;
d) i cani nell’ambito dei villaggi e delle abitazioni di fondovalle; sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Direzione del Parco per i proprietari di cani aventi abitazioni non situate nei fondovalle. Ai fini della profilassi di cui all’ art. 83 del D.P.R. 320/1954, su tutto il territorio del Parco è obbligatoriamente prescritto quanto in esso previsto alle lettere a, b, c,d, del primo comma.
3. I proprietari dei cani sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e di animali d’affezione, concernenti tali animali.
4. E’ fatto obbligo ai proprietari di consentire il controllo dei cani al personale di sorveglianza dell’Ente su richiesta.
5. In caso di smarrimento di cani all’interno del Parco, i proprietari sono tenuti a darne sollecita comunicazione all’Ente Parco.

Art. 12 - Disturbo della quiete e dell’ambiente naturale

1. L’uso di apparecchi radio, televisivi e simili nonché l’impiego di strumenti produttivi di emissioni luminose devono avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell’ambiente naturale, alle persone e alla fauna.
2. E’ comunque consentita l’utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell’ambito di attività autorizzate dall’Ente.



CAPO III
SANZIONI

Art. 13 - Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 30 della legge 394/1991, per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento-stralcio si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell’articolo medesimo, consistenti nel pagamento di una somma da un minimo di L. 50.000 (_ 25.82) ad un massimo di L. 2.000.000 (_ 1032.92).
2. Per le violazioni di cui agli articoli 1 comma 2, 3 comma 1, 6 e 9 si applicano le sanzioni penali previste dall’articolo 30 comma 1 della legge 394/91; inoltre, per le violazioni di cui all’ articolo 3 comma 1 si applicano anche le sanzioni previste dall’ articolo 30 della legge n. 157/1992.
3. Per le violazioni di cui all’articolo 8 si applicano le sanzioni previste dal D. Lvo n. 22/1997.
4. Per l’accertamento delle violazioni amministrative e l’applicazione delle relative sanzioni di cui al comma 1 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge n. 689/1981.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati in apposito capitolo di bilancio del Parco. Fanno eccezione le sanzioni di cui all’articolo 8, i cui proventi sono introitati dai Comuni competenti, secondo la normativa vigente.



CAPO IV
NORME FINALI


Art. 14 - Deroghe e limitazioni

1. Fatte salve le deroghe espressamente previste negli articoli precedenti, l’Ente Parco può introdurre ulteriori deroghe o limitazioni alle norme del presente regolamento per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell’ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso.
2. Tutte le autorizzazioni in deroga previste dal presente regolamento-stralcio sono specifiche, nominative e a termine.
3. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, su richiesta, al personale di sorveglianza.

Art. 15 - Norme finali

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 11 della L. 394/1991, restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo la normativa vigente.
2. Nell’ambito del Piano del Parco, delle relative Norme di Attuazione e del Regolamento, potranno essere definite ulteriori deroghe o specificazioni connesse con la zonizzazione individuata.
Il presente regolamento stralcio ha validità fino all’approvazione del Piano del Parco e del Regolamento.



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