IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Regolamento riprese foto-video-cinematografiche (Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 20 dicembre 2000) IL CONSIGLIO DIRETTIVO VISTA La legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, e le successive modifiche ed integrazioni; VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, di Istituzione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; RITENUTO necessario dotare lEnte di un apposito Regolamento che stabilisca i criteri per le attività di ripresa foto-video-cinematografica, effettuate con finalità personali e dilettantistiche, scientifiche, editoriali-commerciali e pubblicitarie nel territorio del Parco, aventi ad oggetto o per sfondo il patrimonio naturale ambientale e culturale del Parco; ESAMINATA la bozza del Regolamento elaborata dallEnte e trasmessa con la nota di convocazione del Consiglio Direttivo; DOPO ampia discussione alla quale partecipano tutti i Consiglieri, avanzando suggerimenti e proposte di integrazione; ASCOLTATO il Direttore dellEnte; AD UNANIMITA di voti; DELIBERA ß di approvare il Regolamento per le riprese foto-video-cinematografiche, composto da n. 12 articoli, allegato alla presente come parte integrante. RIPRESE FOTO-VIDEO-CINEMATOGRAFICHE REGOLAMENTO Art. 1 Oggetto del presente regolamento sono le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video, effettuate con finalità personali e dilettantistiche, scientifiche, editoriali-commerciali e pubblicitarie, nel territorio del Parco e aventi ad oggetto o per sfondo il patrimonio naturale ambientale e culturale del Parco così come definito dallart. 1, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Art. 2 Sono libere e gratuite le riprese eseguite con qualsiasi mezzo effettuate ai soli fini personali e dilettantistici. Le riprese foto-video-cinematografiche debbono essere effettuate rispettando scrupolosamente i regolamenti, senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale e ambientale. Art. 3 Sono altresì libere e gratuite le riprese effettuate nellesercizio del diritto di cronaca e, se svolte nellambito della ricerca scientifica, secondo le modalità stabilite dallapposito regolamento. Art. 4 Le riprese foto-video-cinematografiche effettuate a fini commerciali, editoriali e pubblicitarie, debbono essere preventivamente autorizzate dal Parco, subordinate al pagamento del diritto così come determinato dal presente regolamento. Art. 5 Il diritto di cui sopra viene determinato dal Direttore del Parco secondo le seguenti modalità: a) riprese con finalità editoriali commerciali, eseguite con qualsiasi mezzo: da lire 300.000 a lire 3.000.000; b) riprese pubblicitarie fotografiche: da lire 500.000 a lire 5.000.000; c) riprese pubblicitarie videocinematografiche da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Art. 6 Il diritto, così determinato, è comprensivo delle spese per lassistenza fornita dal personale del Parco durante leffettuazione delle riprese. Art. 7 La Direzione del Parco può applicare una riduzione del diritto fino al 20%, qualora sul materiale foto-video-cinematografico venga chiaramente riportata la dicitura Ripresa effettuata nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Art. 8 Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi dellart. 4 del presente regolamento, è tenuto a consegnare al Parco copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o di altro materiale realizzato. Sono fatte salve le norme sui diritti dautore qualora tale materiale venga utilizzato dallEnte per fini commerciali. Art. 9 Lampiezza della diffusione e il soggetto che ne risulta il beneficiario finale, debbono essere dichiarati dal soggetto che intende effettuare le riprese foto-video-cinematografiche, al momento della richiesta della relativa autorizzazione. Art. 10 Lautorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di apposita istanza scritta alla Direzione del Parco. Listanza deve essere presentata dal soggetto che intende svolgere le riprese. Lautorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Direttore dellEnte. Art. 11 Il diritto deve essere versato in unica soluzione al momento del rilascio dellautorizzazione mediante versamento sul conto corrente postale intestate allEnte Parco del Gran Sasso e Monti della Laga o tramite altre modalità duso. Art. 12 In caso di riprese non autorizzate o esposizione, riproduzione e vendita del relativo materiale è previsto il sequestro, accompagnato dalla applicazione delle sanzioni amministrative. I contravventori sono perseguiti con sanzioni amministrative che vanno da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 2.000.000, ai sensi della legge 689 del 24 novembre 1981, salvo lapplicazione di altre norme di riferimento e leventuale danno ambientale procurato. |