IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale dei Monti Sibillini Disciplinare per il trasporto di armi da caccia e lintroduzione di mezzi di cattura faunistica nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 49 del 3 agosto 2001) Art. 1 Finalità Il presente disciplinare, nelle more dellapprovazione del regolamento del Parco di cui allart. 11 della L. 394/91, regola il trasporto di armi da caccia e lintroduzione di mezzi di cattura faunistica nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in deroga al divieto di cui allart. 11, comma 3 lett. f) della L. n. 394/91. Art. 2 Trasporto di armi da caccia 2.1 Possono trasportare armi da caccia nel territorio del Parco coloro che sono iscritti allAlbo degli operatori di selezione del cinghiale istituito dal Parco, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo secondo le modalità previste dal Parco. 2.2 Possono altresì trasportare armi da caccia nel territorio del Parco, durante il periodo coincidente con la stagione venatoria, i cacciatori titolari di regolare licenza di caccia: - residenti nel territorio del Parco, limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere durante i trasferimenti tra la propria località di residenza e il luogo in cui viene praticata lattività venatoria, con esclusione, ove esista unalternativa su strada asfaltata, delle strade non asfaltate; - non residenti nel territorio del Parco, lungo le seguenti strade o tratti stradali: S.S. n. 396; S.S. n.4; S.S. n. 78; S.S. n. 209; S.P. n.476 Abruzzese (da Norcia al bivio per Castelluccio), S.P. n. 477 di Castelluccio (dal bivio per Castelluccio al bivio per la galleria di S. Benedetto); S.P. Nursina (dal bivio per la galleria di S. Benedetto alla S.S. n.4, passando per la galleria); - soggiornanti nel territorio del Parco, forniti di ricevuta della dichiarazione (all.A) da loro resa ai sensi dellart. 47 DPR 445/2000 al Comando Stazione Forestale del C.T.A. territorialmente competente, e limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere per raggiungere la località di soggiorno e durante i trasferimenti tra la stessa località e il luogo in cui viene praticata lattività venatoria, con esclusione, ove esista unalternativa su strada asfaltata, delle strade non asfaltate. 2.3 Le armi trasportate ai sensi del presente disciplinare devono essere scariche, riposte nellapposita custodia e collocate in una sede dellautomezzo separata dalla sede in cui vengono collocate le munizioni. 2.4 I cacciatori che trasportano armi allinterno del Parco ai sensi del presente disciplinare sono tenuti a non effettuare soste lungo i tratti stradali che attraversano il territorio del Parco, se non per evidenti motivi di necessità. Art. 3 Introduzione di mezzi di cattura faunistica 3.1 Possono introdurre mezzi di cattura faunistica nel territorio del Parco: - i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto del Parco, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nel programma di ricerca; - i ricercatori autorizzati ai sensi del disciplinare per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica approvato con atto del Consiglio Direttivo n. 46 del 06.05.1997, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nella stessa autorizzazione; - gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo selettivo del cinghiale tramite trappolamento, limitatamente alle unità di cattura registrate dal Parco; - i pescatori titolari di regolare licenza di pesca, limitatamente ai mezzi di cattura da pesca legalmente consentiti. Art. 4 Autorizzazioni 4.1 ai sensi dellart. 11, comma 3 lett. f) della L. n. 394/91, per particolari esigenze diverse da quelle previste dai precedenti articoli, su formale richiesta dei singoli privati che ne dimostrino leffettiva necessità, il Parco può rilasciare autorizzazioni all'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nel territorio del Parco. |