IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Regolamento per le attività di campeggio nel parco (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 15 del 26 maggio 1998) Art. 1 - Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente in materia e in particolare delle disposizioni in vigore per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, lo svolgimento delle attività di campeggio all'interno del territorio del Parco, con particolare riferimento al campeggio libero temporaneo di cui all'art. 3 dell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995. Art. 2 - Per poter campeggiare nelle località di cui all'art. 3, in gruppo organizzato o singolarmente, è necessario richiedere apposita autorizzazione, indicando il numero dei giorni e il numero di persone previsti, presso il Centro Servizi del Parco della zona interessata o gli uffici della organizzazione che gestisce le aree e le attività connesse. In via transitoria, nelle località in cui non risulta attivato il Centro Servizi del Parco, l'autorizzazione è richiesta e rilasciata dal Comune competente per territorio, che ne trasmette immediatamente copia all'Ente Parco. L'attività di campeggio può essere delegata ad associazioni, cooperative e società, previa intesa con l'Ente Parco. Per ogni area di campeggio è preventivamente stabilito, dall'Ente Parco, un numero massimo di presenze, in relazione alle caratteristiche della località interessata, alla vicinanza di centri abitati, alle possibilità di smaltimento dei rifiuti, alla disponibilità di acqua e alle modalità di raggiungimento. Ai gruppi organizzati viene assegnato un apposito sito di campeggio individuato a cura della organizzazione responsabile della gestione all'interno delle località di cui all'art. 3. Art. 3 - Le località in cui è possibile campeggiare, con il relativo carico massimo di persone ammesse per ogni area, sono indicate nell'apposito elenco allegato al presente regolamento, che può essere, ove necessario, adeguato e integrato dalla Presidenza dell'Ente, rispetto alle esigenze di tutela, anche sulla base di proposte dei Comuni e dalle altre amministrazioni locali. Art. 4 - Per campeggio libero temporaneo nel Parco, si intende l'attività di sosta e pernottamento al di fuori di campeggi appositamente attrezzati - come definiti nella legge n. 2651 del 30 dicembre 1937 e successive modifiche e dalle diverse leggi regionali - con ausilio di tende mobili o altre forme di bivacco temporaneo. Le attività svolte con roulotte, camper o altro mezzo motorizzato adeguato, anche temporaneamente, a tali attività, non sono pertanto consentite nelle località di cui all'art. 3 e si possono invece svolgere nelle apposite aree attrezzate, localizzate in genere nei pressi dei centri abitati o in aree antropizzate. La sosta notturna e/o organizzata di tali mezzi è pertanto vietata sia lungo le strade che in qualsiasi altra località del Parco che non sia appositamente destinata allo scopo. Art. 5 - Per le attività di trekking per escursioni di più giorni, l'Ente Parco può eventualmente autorizzare la sosta in aree diverse da quelle previste nel presente regolamento, su richiesta di apposita autorizzazione, nella quale devono essere indicati i luoghi, il giorno e il numero delle persone partecipanti. L'Ente Parco non può rilasciare autorizzazioni per le aree individuate nel Piano del Parco come Zona A "Riserva Integrale", nelle quali è vietata qualsiasi forma di campeggio o bivacco, anche momentaneo. Art. 6 - I campeggiatori e gli altri ospiti temporaneamente presenti nelle aree di campeggio, sono tenuti al rigoroso rispetto dell'ambiente e della natura dei luoghi e, in particolare, devono attenersi alle seguenti norme:
Art. 7 - Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti del Parco e, in particolare, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 e relative norme di salvaguardia di cui all'allegato A dello stesso Decreto e dei regolamenti dell'Ente di attuazione di dette norme. Art. 8 - Il campeggio nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, adeguatamente promosso dall'Ente, richiede la massima attenzione e il più rigoroso rispetto della natura e della normativa di tutela da parte dell'utente, che può opportunamente informarsi tramite le strutture di servizio, le Guardie delle Stazioni del CTA/CFS Sorveglianza del Parco e la documentazione illustrativa disponibile, anche gratuitamente, presso i Centri Servizi, gli Uffici pubblici, le organizzazioni turistiche e gli stessi responsabili della gestione delle aree di campeggio. Il Parco conta molto sulla disponibilità e la collaborazione, da parte dei campeggiatori, affinché i luoghi da essi frequentati possano conservare integre tutte le caratteristiche, le attrattive e le particolarità che le rendono oggetto di interesse e fruizione. Art. 9 - L'autorizzazione del Parco viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e di proprietà dei terreni. Per la permanenza nelle aree di campeggio, può essere previsto il pagamento di una quota giornaliera, stabilita in misura diversa, in relazione alle caratteristiche del soggiorno e ai diversi mezzi di fruizione (tenda, roulotte, caravan, etc.). LOCALITA' per CAMPEGGIO (allegato a Regolamento per le attività di campeggio nel Parco - giugno 1998)
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