IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Monti Sibillini - Guide del Parco
(Deliberazione della Giunta esecutiva n. 32 del 16 luglio 1998)




ALLEGATO A - ELENCO DELLE GUIDE DEL PARCO

1. E' istituito l'Elenco delle Guide del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

In attesa dell'approvazione del Piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Elenco è regolato dalle norme seguenti.

2. Sono Guide ufficiali ed esclusive del Parco coloro che esercitano le funzioni di interpreti naturalistici in un rapporto di collaborazione con l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

L'interprete naturalistico collabora al raggiungimento degli obiettivi gestionali del Parco attraverso interventi di informazione, educazione e animazione didattica, la predisposizione di materiale multimediale e la progettazione e gestione di iniziative turistico-educative, sia sul campo sia attraverso la rete di strutture di accoglienza esistenti nel territorio.

Possono fregiarsi del titolo ufficiale ed esclusivo di Guide del Parco esclusivamente coloro che sono iscritti nell'Elenco.

3. Con decreto presidenziale vengono iscritti nell'Elenco coloro che:

a. - hanno superato gli speciali corsi di formazione organizzati ai sensi dell'art. 14, comma 5, della citata legge, dall'Ente Parco o anche a condizioni di reciprocità e previo accertamento della conoscenza del territorio, da altro Parco nazionale;

b. - hanno sottoscritto il Codice deontologico della Guida del Parco.

4. - Vengono sospesi dall'esercizio delle funzioni gli iscritti che abbiano violato una qualsiasi delle norme contenute nel Codice deontologico.

La prima sospensione ha la durata di sei mesi; la seconda, qualora non siano trascorsi cinque anni dalla prima, ha la durata di un anno.

Avverso il decreto presidenziale di sospensione è ammesso ricorso alla Giunta esecutiva che delibera sentito l'interessato che può farsi assistere da persona di sua fiducia.

5. - In caso di ulteriore violazione qualora non siano trascorsi dieci anni dalla prima, l'iscritto perde definitivamente il titolo di Guida del Parco.

Perde altresì definitivamente il titolo di Guida del Parco l'iscritto che si renda responsabile di violazioni particolarmente gravi al Codice deontologico, alle leggi vigenti o nei casi previsti dalle convenzioni da lui sottoscritte.

Avverso il decreto presidenziale di revoca del titolo di Guida del Parco e di cancellazione dall'Elenco è ammesso ricorso alla Giunta esecutiva che delibera con le modalità di cui all'ultimo comma del punto precedente.

6. - L'Elenco viene divulgato presso gli enti pubblici, le associazioni, le agenzie, attraverso gli organi di informazione ed è messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

 

ALLEGATO B - CODICE DEONTOLOGICO DELLA GUIDA DEL PARCO

La Guida del Parco:

1. - contribuisce a realizzare le finalità del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e del sistema delle aree protette italiane e ha l'obbligo di tenere comportamenti adeguati alla sua funzione nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti;

2. - collabora attivamente con l'Ente Parco alle attività di interpretazione naturalistica, di educazione ambientale, di monitoraggio, di informazione e divulgazione e in generale alle attività di propria competenza; tiene con esso continui contatti anche per segnalare problemi, partecipare a incontri, seminari, corsi;

3. - opera con lealtà e spirito di collaborazione nei confronti delle altre Guide del Parco, degli amministratori, dei soggetti che a qualunque titolo sono impegnati nei settori che concernono la sua attività, degli agenti del Corpo forestale, di tutti gli operatori del Parco;

4. - tratta con educazione e gentilezza le persone che le vengono affidate, manifesta particolare attenzione ai più deboli e opera nel massimo rispetto della natura e dell'ambiente;

5. - si documenta, approfondisce i problemi e partecipa senza oneri, se non quelli logistici agli speciali corsi di aggiornamento organizzati dall'Ente Parco;

6. - non improvvisa e, qualora non è in grado di offrire una spiegazione o di dare una risposta, lo ammette lealmente riservandosi, ove possibile, di farlo successivamente;

7. - non accetta mance o altre regalie;

8. - svolge la sua attività anche attraverso gli uffici del Parco e in particolare le Case del Parco alle quali si impegna a fornire il proprio recapito per poter essere chiamata pure in caso di urgenza;

9. - nell'esercizio della sua attività è tenuta ad applicare sul vestiario lo stemma fornito dall'Ente Parco, a esibire lo speciale tesserino e a indossare la divisa qualora venga adottata dall'Ente Parco in accordo con le Guide del Parco;

10. contribuisce alla creazione di forme associative tra le Guide del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e, in prospettiva, delle Guide di tutti i Parchi Nazionali.

 

ALLEGATO C - REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI INTERPRETAZIONE NATURALISTICA

1. - L'Ente Parco promuove programmi di interpretazione naturalistica aperti a tutti i cittadini per l'attuazione dei quali si avvale di regola delle Guide del Parco ripartendo le attività tra di esse secondo criteri di equità.

2. - Dall'attività di interpretazione naturalistica sono esclusi i servizi di accompagnamento in montagna e di guida turistica.

Pertanto coloro che intendono avvalersi anche di questi ultimi servizi devono rivolgersi agli speciali professionisti abilitati ai sensi della legislazione nazionale e regionale.

3. - Coloro che partecipano ai programmi di interpretazione naturalistica organizzati dall'Ente Parco devono preliminarmente sottoscrivere una dichiarazione liberatoria per qualsiasi danno cagionato da attività che non siano connesse direttamente a tali programmi.

4. - Per partecipare ai programmi di interpretazione naturalistica occorre versare la quota di iscrizione presso le Case del Parco.

I minorenni devono essere autorizzati per iscritto dal genitore, o da chi ne fa le veci il quale provvederà anche alla sottoscrizione della dichiarazione di cui al precedente articolo.

La ricevuta dell'iscrizione deve essere esibita alla Guida del Parco.

5. - L'iscrizione deve essere effettuata fino al giorno precedente possibilmente presso la Casa del Parco del luogo dell'appuntamento.

La quota di iscrizione è fissata in lire 6.000. La quota è fissata in lire 4.000 per i minorenni e in caso di iscrizione collettiva di gruppi di oltre 10 persone.

La quota di iscrizione sarà restituita su richiesta dell'interessato solo nel caso in cui l'attività di interpretazione naturalistica non venga svolta per motivi non addebitabili agli iscritti.

6. - In sede di prima applicazione del presente regolamento, e comunque fino alla definitiva approvazione del Piano pluriennale economico e sociale, l'Ente Parco può affidare anche in parte alle Cooperative che gestiscono le Case del Parco oppure all'Associazione delle Guide del Parco, nei limiti e secondo le modalità previste nelle relative convenzioni, i compiti di organizzazione delle attività di interpretazione naturalistica da svolgersi secondo le direttive dell'Ente Parco.

Le Cooperative o l'Associazione affidatarie trattengono le quote di iscrizione di cui al precedente articolo quale rimborso per i costi organizzativi sostenuti.

 

ALLEGATO D - CONVENZIONE TIPO CON LE GUIDE DEL PARCO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERPRETAZIONE NATURALISTICA

L'anno millenovecentonovantotto il giorno ..... del mese di ........................

presso la sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in Visso, L.go G. B. Gaola Antinori, 1

Tra

l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini (di seguito definito Ente Parco) con sede in Visso (MC), L.go G.B. Gaola Antinori 1 - C.F. 90005440434, rappresentato dal Presidente (omissis)

E

la Guida del Parco (in seguito definita Guida) .............................................. nata a ..................... il ..............., residente in ..................... C.F......, la quale ha presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che a suo carico e dei componenti il suo nucleo familiare non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/56 e seguenti in materia di prevenzione e coordinamento della lotta contro l'influenza mafiosa

Premesso:

  • che l'art. 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevede, tra le finalità delle aree naturali protette, la "promozione di attività di educazione ambientale, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili";

- che l'Ente Parco promuove le attività di interpretazione naturalistica e di educazione ambientale;

- che cresce la domanda di turismo ambientale proveniente da scuole, gruppi organizzati e singoli visitatori;

- che è necessario riconoscere ai soggetti particolarmente qualificati un ruolo adeguato nei servizi culturali turistici e didattici all'interno del territorio del Parco;

- che l'Ente Parco ha organizzato ai sensi dell'art. 14, comma 5, della citata legge speciali corsi di formazione per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco e che intende procedere a ulteriore formazione dei soggetti disponibili;

- che l'Ente Parco ha istituito l'Elenco delle Guide dei Parco e approvato il Codice deontologico della Guida del Parco;

- che si rende necessario provvedere alla stipula di apposita convenzione per l'affidamento di attività di interpretazione naturalistica all'interno del territorio del Parco in attesa delle eventuali indicazioni contenute nel Piano pluriennale economico e sociale previsto dall'art. 14, comma 3, della citata legge;

- che tale convenzione deve essere stipulata con i soggetti in possesso del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco;

Si conviene quanto segue:

1. - Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

2. - L'Ente Parco affida alla Guida il compito di svolgere, in collaborazione e in armonia con le altre Guide del Parco, l'attività di interpretazione naturalistica nel territorio del Parco secondo le direttive dell'Ente stesso e nel rispetto delle norme vigenti. In particolare l'attività da svolgere è quella prevista dall'apposito programma estivo, limitatamente alle date e alle località concordate con l'Ente Parco.

3. - L'Ente Parco si impegna a promuovere e a organizzare le attività di interpretazione naturalistica affidate alle Guide del Parco.

  1. L'Ente Parco si impegna a offrire alla Guida gratuitamente o a prezzo agevolato il materiale formativo e divulgativo necessario al buon espletamento del servizio.

5. - L'Ente Parco si impegna a garantire la copertura assicurativa degli utenti delle attività di interpretazione naturalistica svolte in attuazione della presente convenzione.

6. - L'Ente Parco si riserva di effettuare verifiche sull'attività che la Guida presta nell'ambito della presente convenzione.

7. - Il numero delle persone nei confronti delle quali la Guida può svolgere contemporaneamente la sua attività non può essere superiore a venticinque.

8. - La Guida si impegna a svolgere le attività di interpretazione naturalistica concordate con l'Ente Parco nell'ambito dei programmi da esso stabiliti e a giustificarsi tempestivamente per iscritto in caso di impedimento.

9. - La Guida si impegna a segnalare all'Ente Parco ogni eventuale emergenza ambientale e ogni palese violazione della normativa vigente rilevata durante lo svolgimento del servizio, fermo restando che l'eventuale contestazione della violazione compete agli organi preposti.

10. - La Guida si impegna a osservare il Codice deontologico della Guida del Parco che viene allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

11. - La Guida provvede alla propria copertura assicurativa per le attività svolte nell'ambito della presente convenzione e libera l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità per danni cagionati dal proprio comportamento.

12. - Per l'attività svolta dalla Guida nell'ambito della presente convenzione l'Ente Parco riconosce un compenso pari alla somma oraria di £ 30.000 (trentamila) al lordo di ritenuta fiscale e imposte.

Il pagamento del compenso viene effettuato sulla base di regolare dichiarazione presentata dalla Guida.

13. - Nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione la Guida non può ricevere alcun compenso, oltre quanto previsto dall'articolo precedente, né mance o regalie di alcun tipo.

14. - In caso di violazione di alcuna delle norme della presente convenzione questa si risolve di diritto e la Guida può pretendere il compenso relativo alle sole prestazioni effettuate.

15. - In caso di controversia decide un collegio arbitrale i cui componenti sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo in comune accordo o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Camerino.

16. - Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.



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