IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Dolomiti Bellunesi - Regolamento provvisorio per l'attività di pesca per gli anni 2000/2001
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 5 del 28 febbraio 2000)





IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso

- che con deliberazione n. 77 del 15 settembre 1997 il Consiglio direttivo dell'Ente Parco ha commissionato ad una società specializzata in materia di pesca, la Aquaprogram di Vicenza, nella persona del dott. (omissis), una serie di indagini sullo stato della fauna ittica presente nelle acque del Parco, incaricando nel contempo detta società di redigere un regolamento destinato a disciplinare, in via provvisoria, l'esercizio della pesca all'interno dell'area protetta;

- che con deliberazione n. 11 del 26 gennaio 1998 è stato approvato il regolamento per la stagione di pesca 1998; il regolamento, successivamente modificato in senso restrittivo con deliberazione n. 80 del 22 giugno 1998, mirava a contemperare l'interesse dei locali a continuare l'esercizio di una attività di lunga tradizione con il superiore interesse alla conservazione della biodiversità e delle specie ittiche presenti all'interno del Parco, la cui situazione, almeno per alcuni esemplari (trota marmorata, scazzone), era piuttosto critica;

- che il regolamento predetto, con le modifiche in seguito apportate, è stato riproposto anche per la stagione di pesca 1999 con provvedimento d'urgenza del presidente supplente n. 2 del 9 febbraio 1999, ratificato dal Consiglio direttivo nella seduta del 22 febbraio.

Preso atto

- che con l'imminente apertura della stagione di pesca 2000 si ripropone l'esigenza di emanare un regolamento che, in attesa della approvazione del regolamento di cui all'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, disciplini l'esercizio di tale attività anche alla luce dei risultati dei monitoraggi condotti in questi anni dal dott. (omissis);

- che sono sorte delle difformità in ordine alla interpretazione da dare ad una norma della legge quadro, l'articolo 11, commi 3, lettera a), e 4, immediatamente applicabile anche in assenza di regolamento definitivo in virtù del rinvio ad essa fatto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge, la quale parrebbe vietare nei parchi la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, salva soltanto la possibilità di autorizzare eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco;

- che, al fine di dirimere la questione, in data 16 febbraio è stata inoltrata al Servizio Conservazione Natura del Ministero dell'ambiente una richiesta urgente di parere;

- che in data 28 febbraio è pervenuto a questo Ente Parco il parere richiesto, in cui viene evidenziata la legittimità della scelta dell'ente di autorizzare la pesca nei limiti fissati dal regolamento che si va ad approvare con la presente deliberazione;

- che il nuovo regolamento, destinato a restare in vigore fino all'approvazione del regolamento del parco e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, pur ricalcando sostanzialmente quelli che lo hanno preceduto, ne approfondisce i contenuti restrittivi. Ed infatti:

  • obbliga l'Ente Parco a limitare o vietare la pesca per specie ittiche, per periodi e per località determinati, allorché ciò sia necessario al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita;
  • precisa che l'unico attrezzo di pesca consentito sia nelle acque correnti che in quelle lacustri del Parco è la canna da pesca;
  • vieta espressamente nelle acque lacustri l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica per l'individuazione del pesce;
  • prevede che nei bacini lacustri è consentito il prelievo di una sola trota marmorata o ibrido al giorno per pescatore;
  • chiude alla pesca il torrente Caorame a monte del lago della Stua, nonché l'intero percorso del torrente Ardo, che, in precedenza, era aperto nel tratto a valle del ponte del Mariano;
  • vieta espressamente al pescatore che abbia catturato il numero massimo di salmonidi consentito per giornata di pesca di continuare l'attività di pesca, intendendo per tale anche il soffermarsi lungo corsi o bacini d'acqua in possesso di attrezzi di pesca pronti per l'uso;
  • impone ai bacini concessionari di fornire all'Ente Parco, entro sessanta giorni dal termine della stagione di pesca, i tesserini e le statistiche relative alla pesca nei corsi d'acqua del proprio bacino, sanzionando l'omessa riconsegna del tesserino da parte del pescatore con il suo mancato rinnovo per l'anno successivo;
  • vieta espressamente le gare e i raduni di pesca nei corsi d'acqua all'interno del Parco, in ciò accogliendo il suggerimento in tal senso espresso dal Servizio conservazione natura del Ministero dell'ambiente;
  • elimina la zona di pesca particolare "cattura e rilascia", in precedenza individuata sul torrente Caorame nel tratto compreso tra il lago della Stua e il secondo ponte;
  • modifica in senso restrittivo i quantitativi ed i limiti di lunghezza dei salmonidi, di cui è consentita l'immissione nelle acque lacustri del Parco;
  • introduce la sanzione accessoria del divieto definitivo di pesca nel territorio del Parco in caso di reiterata violazione delle prescrizioni del regolamento.

Considerato

  • che tra le finalità di un organismo di gestione di un'area protetta rientrano, accanto alla conservazione delle specie animali (articolo 1, comma 3, lettera a), della legge quadro), pure l'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia delle attività tradizionali (lettera b) del comma 3), nonché la promozione di attività ricreative compatibili (lettera c) del comma 3);
  • che il fatto che la pesca di per sé, quale attività ricompresa tra quelle di cui sopra, non sia vietata in assoluto si evince da alcune disposizioni normative, di carattere generale e particolare, e precisamente:
  • l'articolo 12, comma 2, lettera c) della legge quadro, il quale consente che nelle aree di protezione possano continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro- silvo- pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali;
  • l'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente 20 aprile 1990 Istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi", il quale, sia pure con le limitazioni di cui al successivo articolo 12, stabilisce che l'esercizio della pesca è consentito al di fuori delle zone di riserva naturale integrale e generale, salvo limitazioni e prescrizioni contenute nel piano del parco"; a tale proposito, va rilevato che la zonizzazione prevista dal decreto ministeriale citato è espressamente fatta salva, fino all'approvazione del piano del parco, dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993 "Istituzione dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi", e che anche nel piano del parco in via di approvazione da parte del Consiglio regionale del Veneto i corsi d'acqua nei quali la pesca viene consentita ricadono al di fuori delle zone di riserva integrale e generale orientata;
  • che l'articolo 11 delle Norme di attuazione del piano per il parco, in via di definitiva approvazione, mentre rimanda ad uno specifico "Progetto fauna" l'attivazione delle misure più idonee alla tutela e alla valorizzazione degli assetti zoocenotici e degli habitat faunistici, affida al Consiglio direttivo dell'ente il compito di regolamentare, in attesa dell'adozione del predetto progetto, l'attività di pesca sulla base di studi specialistici che determinino per tutti i corsi d'acqua e per i bacini compresi nel Parco lo stato delle ittiocenosi e le quote eventualmente asportabili;
  • che dalla relazione spedita dal dott. (omissis) in data 16 febbraio, prot. n. 881/2000, che si allega in copia alla presente deliberazione, emergono elementi idonei a legittimare la scelta di questo ente di consentire l'esercizio regolamentato della pesca in alcuni dei corpi idrici presenti nel suo territorio. Infatti, nella relazione si legge che:
  • il divieto imposto dal regolamento pesca adottato anche negli anni addietro alle immissioni di specie aliene, in una con lo stimolo al prelievo delle sole specie alloctone di origine nord- americana inseritesi nelle acque del Parco a causa delle predette immissioni, avrebbe consentito di riequilibrare la situazione della popolazione locale di trota marmorata, la cui presenza torna ad essere rilevata in tutti corsi d'acqua più importanti;
  • nel contempo si è attivato un piano quinquennale di monitoraggio della evoluzione delle diverse situazioni ittiche presenti nell'area del Parco, al fine di adeguare ai risultati di tale monitoraggio le scelte operate nel regolamento;
  • il valore della biomassa ittica media nei torrenti del Parco attualmente aperti alla pesca ha mantenuto gli stessi livelli degli anni precedenti, a dimostrazione del fatto che le restrizioni imposte in via regolamentare hanno permesso di ottenere un certo equilibrio tra l'attuale pressione di pesca e il mantenimento di popolazioni ittiche selvatiche;
  • l'obiettivo a medio termine del monitoraggio è quello di definire correttamente la capacità ittiogenica dei diversi corsi d'acqua del Parco, in modo da rendere il prelievo compatibile con la persistenza e il mantenimento delle popolazioni ittiche originarie adeguandolo al surplus produttivo;
  • la collaborazione con il mondo della pesca sportiva sembra essere l'unica strada per il recupero della trota marmorata in quei torrenti (Cordevole e Mis), i quali, sviluppando il proprio corso anche al di fuori del territori del Parco, si prestano ad immissioni di specie alloctone ad opera delle associazioni di pescatori con effetti disastrosi per le situazioni ittiche presenti nell'area protetta;
  • che, alla luce di tali considerazioni, l'emanazione di un regolamento provvisorio sulla pesca strutturato nel modo suesposto sembra essere in linea sia con la finalità di conservazione delle specie animali istituzionalmente attribuita ad un ente parco, sia con quella concezione volta a realizzare una armonica integrazione tra uomo e ambiente che ispira tutta la legge quadro sulle aree protette;
  • che lo stesso parere del Servizio conservazione natura del Ministero dell'ambiente avalla l'interpretazione qui sostenuta, mettendo in evidenza come la prescrizione di salvaguardia contenuta nell'articolo 11 della legge quadro vada adattata in modo specifico alla realtà di ogni singola area protetta. E per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi l'articolo 11, comma 3, del decreto ministeriale 20 aprile 1990 istitutivo del Parco ammette per l'appunto l'esercizio della pesca al di fuori delle zone di riserva naturale integrale e generale, salvo limitazioni e prescrizioni contenute nel piano del parco, il quale, come sopra precisato, all'articolo 11 delle Norme di attuazione affida al Consiglio direttivo dell'ente il compito di regolamentare, in attesa dell'adozione del predetto Progetto fauna, l'attività di pesca sulla base di studi specialistici che determinino per tutti i corsi d'acqua e per i bacini compresi nel Parco lo stato delle ittiocenosi e le quote eventualmente asportabili.

Visti

  • la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e, in particolare, gli articoli 1, 6 e 11;
  • il decreto del Ministero dell'ambiente 20 aprile 1990, e, in particolare, gli articoli 11 e 12;
  • l'articolo 11 delle norme di attuazione del piano per il parco, adottato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2881 del 3 agosto 1999;

Acquisiti

  • il parere del Servizio conservazione natura del Ministero dell'ambiente, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  • il parere positivo di legittimità tecnica del direttore dell'Ente Parco, ing. (omissis)
  • il parere positivo condizionato di regolarità amministrativa del funzionario amministrativo;

- omissis -

DELIBERA

per le ragioni di cui in premessa,

  1. di approvare il regolamento provvisorio di pesca all'interno del territorio del Parco per gli anni 2000/2001, composto da n. 11 articoli e allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Veneto, all'Amministrazione Provinciale di Belluno, alle Comunità Montane del Parco ed al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato;
  3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente;
  4. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo dell'Ente.

 

Regolamentazione dell'attività di pesca

Premessa:

Tra le finalità dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (di seguito denominato Parco) vi sono degli importanti obiettivi: primo fra tutti la conservazione della biodiversità nell'ambito territoriale di sua competenza, fine che può essere ottenuto mediante l'applicazione di metodi di gestione ambientale idonei a realizzare una buona integrazione tra uomo e ambiente naturale.

Relativamente alla fauna ittica e alla pesca, questo obiettivo può essere perseguito adottando un modello gestionale che garantisca la protezione e il recupero delle specie ittiche originarie; ciò si può ottenere adeguando il prelievo alle capacità produttive dei diversi corpi idrici e vietando al contempo l'immissione di pesci e di specie estranei alla comunità ittica locale.

In un'ottica di pianificazione gestionale, il Parco ha attivato un piano di recupero delle comunità ittiche a partire dalle aree a maggior valenza naturalistica e un piano di monitoraggio per il controllo della evoluzione della situazione generale dei popolamenti ittici in funzione della nuova gestione, queste operazioni permetteranno di valutare nel tempo la validità delle scelte effettuate ed eventualmente intervenire per migliorarle.

Per quanto premesso, si dispone che l'attività di pesca negli ambienti acquatici ricadenti all'interno del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi venga svolta nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 1 - Principi generali - L'attività di pesca è consentita nel parco se funzionale alla conservazione degli ecosistemi naturali e delle loro dinamiche.

Il Parco gestisce e coordina lo svolgersi della predetta attività sul suo territorio; i compiti di sorveglianza delle attività disciplinate dal presente Regolamento vengono svolti dal personale del Corpo Forestale dello Stato attraverso il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente, con l'eventuale collaborazione di guardie volontarie richieste dall'Ente Parco.

Nello svolgimento di tali attività il Parco ricerca le forme di collaborazione e di coinvolgimento degli altri enti pubblici interessati e dell'associazionismo.

Il presente Regolamento Provvisorio è valido fino all'entrata in vigore del Regolamento del Parco e comunque non oltre il 31.12.2001.

Art. 2 - Attività di pesca sportiva - L'attività di pesca sportiva nel territorio del parco è autorizzata secondo le leggi vigenti e con i limiti derivanti dal presente Regolamento.

I corpi idrici ricadenti all'interno del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sono classificati come acque salmonicole (zona A).

Il Parco, per motivate ragioni e al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, limita o vieta la pesca per specie ittiche, per periodi e per località determinati.

Salvo quanto previsto dal Regolamento, per i tempi di pesca, i modi, le altre specie eventualmente presenti e quant'altro non specificato, valgono le regole stabilite dalla Legge Regionale, dal Regolamento Provinciale e dal Regolamento interno dei singoli Bacini di Pesca concessionari.

I Bacini di pesca che attualmente per Decreto Provinciale gestiscono la pesca nelle acque all'interno del Parco, concordemente con il competente Servizio dell'Ente Parco, possono modificare solo in senso maggiormente restrittivo le succitate norme.

Art. 3 - Metodi di pesca nelle acque correnti - L'unico attrezzo di pesca consentito nelle acque correnti del Parco è la canna da pesca.

E' consentito l'uso esclusivo di una sola canna munita di un solo amo senza ardiglione ed è espressamente vietato usare come esca il pesciolino vivo o morto.

E' vietato il prelievo della trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e del suo ibrido con la trota fario (Salmo trutta trutta), ad esclusione del torrente Cordevole.

Nel torrente Cordevole è consentito il prelievo di una trota marmorata o del suo ibrido tra i salmonidi previsti per ogni giornata di pesca.

E' assolutamente vietato il prelievo dello scazzone (Cottus gobio) e del temolo (Thymallus thymallus).

In tutti i corsi d'acqua dove la pesca è consentita e nei quali è presente la trota marmorata (T. Stien, T. Mis e T. Cordevole), è consentito il prelievo di un numero massimo di cinque salmonidi, ivi compresi il salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis) e la trota iridea (Oncorhynchus mykiss).

In tutti i corsi d'acqua dove la pesca è consentita e nei quali è assente la trota marmorata, è consentito il prelievo di un numero massimo di tre salmonidi, ivi compresi il salmerino di fonte e la trota iridea.

La lunghezza totale minima per poter trattenere la trota fario è di 22 cm.

La lunghezza totale minima per poter trattenere la trota marmorata o il suo ibrido con la trota fario è di 30 cm.

Non vi sono lunghezze totali minime per poter trattenere il salmerino di fonte e la trota iridea.

Art. 4 - Metodi di pesca per i laghi del Mis e della Stua - L'unico attrezzo di pesca consentito nelle acque lacustri del Parco è la canna da pesca.

E' consentito l'uso esclusivo di una sola canna munita di un solo amo con o senza ardiglione, anche per la cattura della specie sanguinerola (Phoxinus phoxinus).

E' consentito l'uso del pesciolino vivo o morto appartenente esclusivamente alla specie sanguinerola (Phoxinus phoxinus).

E' severamente vietato l'uso di pesci esca appartenenti ad altre specie.

E' consentita la pesca da riva e da natante senza motore con una sola canna per ogni pescatore.

E' vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica per l'individuazione del pesce.

Nei bacini lacustri è consentito il prelievo di un numero massimo giornaliero per pescatore di cinque salmonidi o timallidi, di cui un solo timallide e di una sola trota marmorata o ibrido.

La lunghezza totale minima per poter trattenere la trota fario è di 22 cm.

La lunghezza totale minima per poter trattenere la trota marmorata e il suo ibrido con la trota fario è di 35 cm. La lunghezza totale minima per poter trattenere il temolo è di 35 cm.

Art. 5 - Zone di pesca e prelievi - La pesca all'interno del parco è consentita nei seguenti ambienti acquatici: (omissis)

In tutti i corsi d'acqua e nei tratti non nominati nel presente elenco la pesca è espressamente vietata. Una volta raggiunto il numero massimo di catture di salmonidi consentite per ogni giornata di pesca, il pescatore non può continuare ad esercitare la pesca. Il soffermarsi lungo corsi o bacini d'acqua in possesso di attrezzi di pesca pronti per l'uso è considerata attività di pesca.

Art. 6 - Documenti di pesca - Per esercitare la pesca nelle acque del parco è necessario avere, oltre alla licenza di pesca e al tesserino regionale, il libretto annuale di associazione (o tesserino) rilasciato dal Bacino concessionario per delega provinciale. Il pescatore è tenuto alla compilazione con penna indelebile di ogni parte di detto permesso secondo le indicazioni contenute. Entro 60 giorni dal termine della stagione di pesca i bacini concessionari devono fornire all'Ente Parco i tesserini e le statistiche relative alla pesca nei corsi d'acqua del proprio bacino.

La mancata riconsegna del tesserino ne pregiudica il rinnovo per l'anno successivo.

Art. 7 - Gare di pesca - Nei corsi d'acqua all'interno del parco sono vietate le gare e i raduni di pesca.

Art. 8 - Zone di riposo biologico - Sono costituite due zone di riposo biologico nel T. Mis e nel T. Cordevole.

Nel T. Mis la zona di riposo biologico si estende per ca. 1200 m a valle della seconda briglia (briglia che separa le acque del Bacino di pesca n. 9 da quelle del Bacino di pesca n. 5).

Nel T. Cordevole la zona di riposo biologico si estende dalla confluenza del Cordevole con la Val Clusa, a valle fino alla confluenza con la Val Vescovà.

Art. 9 - Immissioni - Le immissioni nelle acque del Parco sono consentite utilizzando esclusivamente trota fario e trota marmorata.

Il materiale di immissione dovrà rispondere alle caratteristiche di qualità previste dalle vigenti leggi e dovrà essere di produzione locale.

Premessi i quantitativi massimi concessi di seguito indicati, ogni immissione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco; le immissioni dovranno essere effettuate alla presenza del personale del C.T.A. (Coordinamento Territoriale per l'Ambiente), organo di vigilanza delle diverse attività all'interno del territorio del Parco.

Allo stato attuale, fino all'attivazione del programmi di recupero delle specie del ceppi originari, si considera opportuno operare con materiale prodotto negli incubatoi locali. I luoghi e i quantitativi concessi, sono dettagliati nella tabella successiva: (omissis)

In tutti gli altri corpi idrici presenti nel territorio del Parco è espressamente vietata l'immissione di fauna ittica.

Art. 10 - Norme di protezione e salvaguardia generali - E' severamente vietata l'immissione di qualsiasi specie ittica negli ambienti acquatici del parco, senza la specifica autorizzazione dell'Ente Parco, sulla base dell'istruttoria del Servizio competente, sentita la Commissione consiliare "Acque Pesca".

E' vietato negli ambienti acquatici del parco qualsiasi tipo di manomissione del fondo e dell'alveo.

Art. 11 - Sanzioni - Fatte salve le sanzioni di carattere penale, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

Per chi esercita la pesca in assenza di licenza o con licenza scaduta, e per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della L.R. 19/98.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da L. 50.000= a L. 2.000.000=, con il sovrapprezzo di L. 50.000= per ogni esemplare abusivamente catturato. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, sulle misure minime di cattura, sui periodi di proibizione, sul numero di catture consentito per specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino.

Al pescatore che commette la seconda infrazione viene definitivamente vietato di esercitare l'attività di pesca nel territorio del Parco.



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