IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Dolomiti Bellunesi - Regolamento provvisorio per l'attività di pesca per gli anni 2000/2001 (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 5 del 28 febbraio 2000) IL CONSIGLIO DIRETTIVO Premesso - che con deliberazione n. 77 del 15 settembre 1997 il Consiglio direttivo dell'Ente Parco ha commissionato ad una società specializzata in materia di pesca, la Aquaprogram di Vicenza, nella persona del dott. (omissis), una serie di indagini sullo stato della fauna ittica presente nelle acque del Parco, incaricando nel contempo detta società di redigere un regolamento destinato a disciplinare, in via provvisoria, l'esercizio della pesca all'interno dell'area protetta; - che con deliberazione n. 11 del 26 gennaio 1998 è stato approvato il regolamento per la stagione di pesca 1998; il regolamento, successivamente modificato in senso restrittivo con deliberazione n. 80 del 22 giugno 1998, mirava a contemperare l'interesse dei locali a continuare l'esercizio di una attività di lunga tradizione con il superiore interesse alla conservazione della biodiversità e delle specie ittiche presenti all'interno del Parco, la cui situazione, almeno per alcuni esemplari (trota marmorata, scazzone), era piuttosto critica; - che il regolamento predetto, con le modifiche in seguito apportate, è stato riproposto anche per la stagione di pesca 1999 con provvedimento d'urgenza del presidente supplente n. 2 del 9 febbraio 1999, ratificato dal Consiglio direttivo nella seduta del 22 febbraio. Preso atto - che con l'imminente apertura della stagione di pesca 2000 si ripropone l'esigenza di emanare un regolamento che, in attesa della approvazione del regolamento di cui all'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, disciplini l'esercizio di tale attività anche alla luce dei risultati dei monitoraggi condotti in questi anni dal dott. (omissis); - che sono sorte delle difformità in ordine alla interpretazione da dare ad una norma della legge quadro, l'articolo 11, commi 3, lettera a), e 4, immediatamente applicabile anche in assenza di regolamento definitivo in virtù del rinvio ad essa fatto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge, la quale parrebbe vietare nei parchi la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, salva soltanto la possibilità di autorizzare eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco; - che, al fine di dirimere la questione, in data 16 febbraio è stata inoltrata al Servizio Conservazione Natura del Ministero dell'ambiente una richiesta urgente di parere; - che in data 28 febbraio è pervenuto a questo Ente Parco il parere richiesto, in cui viene evidenziata la legittimità della scelta dell'ente di autorizzare la pesca nei limiti fissati dal regolamento che si va ad approvare con la presente deliberazione; - che il nuovo regolamento, destinato a restare in vigore fino all'approvazione del regolamento del parco e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, pur ricalcando sostanzialmente quelli che lo hanno preceduto, ne approfondisce i contenuti restrittivi. Ed infatti:
Considerato
Visti
Acquisiti
- omissis - DELIBERA per le ragioni di cui in premessa,
Regolamentazione dell'attività di pesca Premessa: Tra le finalità dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (di seguito denominato Parco) vi sono degli importanti obiettivi: primo fra tutti la conservazione della biodiversità nell'ambito territoriale di sua competenza, fine che può essere ottenuto mediante l'applicazione di metodi di gestione ambientale idonei a realizzare una buona integrazione tra uomo e ambiente naturale. Relativamente alla fauna ittica e alla pesca, questo obiettivo può essere perseguito adottando un modello gestionale che garantisca la protezione e il recupero delle specie ittiche originarie; ciò si può ottenere adeguando il prelievo alle capacità produttive dei diversi corpi idrici e vietando al contempo l'immissione di pesci e di specie estranei alla comunità ittica locale. In un'ottica di pianificazione gestionale, il Parco ha attivato un piano di recupero delle comunità ittiche a partire dalle aree a maggior valenza naturalistica e un piano di monitoraggio per il controllo della evoluzione della situazione generale dei popolamenti ittici in funzione della nuova gestione, queste operazioni permetteranno di valutare nel tempo la validità delle scelte effettuate ed eventualmente intervenire per migliorarle. Per quanto premesso, si dispone che l'attività di pesca negli ambienti acquatici ricadenti all'interno del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi venga svolta nel rispetto del presente Regolamento. Art. 1 - Principi generali - L'attività di pesca è consentita nel parco se funzionale alla conservazione degli ecosistemi naturali e delle loro dinamiche. Il Parco gestisce e coordina lo svolgersi della predetta attività sul suo territorio; i compiti di sorveglianza delle attività disciplinate dal presente Regolamento vengono svolti dal personale del Corpo Forestale dello Stato attraverso il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente, con l'eventuale collaborazione di guardie volontarie richieste dall'Ente Parco. Nello svolgimento di tali attività il Parco ricerca le forme di collaborazione e di coinvolgimento degli altri enti pubblici interessati e dell'associazionismo. Il presente Regolamento Provvisorio è valido fino all'entrata in vigore del Regolamento del Parco e comunque non oltre il 31.12.2001. Art. 2 - Attività di pesca sportiva - L'attività di pesca sportiva nel territorio del parco è autorizzata secondo le leggi vigenti e con i limiti derivanti dal presente Regolamento. I corpi idrici ricadenti all'interno del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sono classificati come acque salmonicole (zona A). Il Parco, per motivate ragioni e al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, limita o vieta la pesca per specie ittiche, per periodi e per località determinati. Salvo quanto previsto dal Regolamento, per i tempi di pesca, i modi, le altre specie eventualmente presenti e quant'altro non specificato, valgono le regole stabilite dalla Legge Regionale, dal Regolamento Provinciale e dal Regolamento interno dei singoli Bacini di Pesca concessionari. I Bacini di pesca che attualmente per Decreto Provinciale gestiscono la pesca nelle acque all'interno del Parco, concordemente con il competente Servizio dell'Ente Parco, possono modificare solo in senso maggiormente restrittivo le succitate norme. Art. 3 - Metodi di pesca nelle acque correnti - L'unico attrezzo di pesca consentito nelle acque correnti del Parco è la canna da pesca. E' consentito l'uso esclusivo di una sola canna munita di un solo amo senza ardiglione ed è espressamente vietato usare come esca il pesciolino vivo o morto. E' vietato il prelievo della trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e del suo ibrido con la trota fario (Salmo trutta trutta), ad esclusione del torrente Cordevole. Nel torrente Cordevole è consentito il prelievo di una trota marmorata o del suo ibrido tra i salmonidi previsti per ogni giornata di pesca. E' assolutamente vietato il prelievo dello scazzone (Cottus gobio) e del temolo (Thymallus thymallus). In tutti i corsi d'acqua dove la pesca è consentita e nei quali è presente la trota marmorata (T. Stien, T. Mis e T. Cordevole), è consentito il prelievo di un numero massimo di cinque salmonidi, ivi compresi il salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis) e la trota iridea (Oncorhynchus mykiss). In tutti i corsi d'acqua dove la pesca è consentita e nei quali è assente la trota marmorata, è consentito il prelievo di un numero massimo di tre salmonidi, ivi compresi il salmerino di fonte e la trota iridea. La lunghezza totale minima per poter trattenere la trota fario è di 22 cm. La lunghezza totale minima per poter trattenere la trota marmorata o il suo ibrido con la trota fario è di 30 cm. Non vi sono lunghezze totali minime per poter trattenere il salmerino di fonte e la trota iridea. Art. 4 - Metodi di pesca per i laghi del Mis e della Stua - L'unico attrezzo di pesca consentito nelle acque lacustri del Parco è la canna da pesca. E' consentito l'uso esclusivo di una sola canna munita di un solo amo con o senza ardiglione, anche per la cattura della specie sanguinerola (Phoxinus phoxinus). E' consentito l'uso del pesciolino vivo o morto appartenente esclusivamente alla specie sanguinerola (Phoxinus phoxinus). E' severamente vietato l'uso di pesci esca appartenenti ad altre specie. E' consentita la pesca da riva e da natante senza motore con una sola canna per ogni pescatore. E' vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica per l'individuazione del pesce. Nei bacini lacustri è consentito il prelievo di un numero massimo giornaliero per pescatore di cinque salmonidi o timallidi, di cui un solo timallide e di una sola trota marmorata o ibrido. La lunghezza totale minima per poter trattenere la trota fario è di 22 cm. La lunghezza totale minima per poter trattenere la trota marmorata e il suo ibrido con la trota fario è di 35 cm. La lunghezza totale minima per poter trattenere il temolo è di 35 cm. Art. 5 - Zone di pesca e prelievi - La pesca all'interno del parco è consentita nei seguenti ambienti acquatici: (omissis) In tutti i corsi d'acqua e nei tratti non nominati nel presente elenco la pesca è espressamente vietata. Una volta raggiunto il numero massimo di catture di salmonidi consentite per ogni giornata di pesca, il pescatore non può continuare ad esercitare la pesca. Il soffermarsi lungo corsi o bacini d'acqua in possesso di attrezzi di pesca pronti per l'uso è considerata attività di pesca. Art. 6 - Documenti di pesca - Per esercitare la pesca nelle acque del parco è necessario avere, oltre alla licenza di pesca e al tesserino regionale, il libretto annuale di associazione (o tesserino) rilasciato dal Bacino concessionario per delega provinciale. Il pescatore è tenuto alla compilazione con penna indelebile di ogni parte di detto permesso secondo le indicazioni contenute. Entro 60 giorni dal termine della stagione di pesca i bacini concessionari devono fornire all'Ente Parco i tesserini e le statistiche relative alla pesca nei corsi d'acqua del proprio bacino. La mancata riconsegna del tesserino ne pregiudica il rinnovo per l'anno successivo. Art. 7 - Gare di pesca - Nei corsi d'acqua all'interno del parco sono vietate le gare e i raduni di pesca. Art. 8 - Zone di riposo biologico - Sono costituite due zone di riposo biologico nel T. Mis e nel T. Cordevole. Nel T. Mis la zona di riposo biologico si estende per ca. 1200 m a valle della seconda briglia (briglia che separa le acque del Bacino di pesca n. 9 da quelle del Bacino di pesca n. 5). Nel T. Cordevole la zona di riposo biologico si estende dalla confluenza del Cordevole con la Val Clusa, a valle fino alla confluenza con la Val Vescovà. Art. 9 - Immissioni - Le immissioni nelle acque del Parco sono consentite utilizzando esclusivamente trota fario e trota marmorata. Il materiale di immissione dovrà rispondere alle caratteristiche di qualità previste dalle vigenti leggi e dovrà essere di produzione locale. Premessi i quantitativi massimi concessi di seguito indicati, ogni immissione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco; le immissioni dovranno essere effettuate alla presenza del personale del C.T.A. (Coordinamento Territoriale per l'Ambiente), organo di vigilanza delle diverse attività all'interno del territorio del Parco. Allo stato attuale, fino all'attivazione del programmi di recupero delle specie del ceppi originari, si considera opportuno operare con materiale prodotto negli incubatoi locali. I luoghi e i quantitativi concessi, sono dettagliati nella tabella successiva: (omissis) In tutti gli altri corpi idrici presenti nel territorio del Parco è espressamente vietata l'immissione di fauna ittica. Art. 10 - Norme di protezione e salvaguardia generali - E' severamente vietata l'immissione di qualsiasi specie ittica negli ambienti acquatici del parco, senza la specifica autorizzazione dell'Ente Parco, sulla base dell'istruttoria del Servizio competente, sentita la Commissione consiliare "Acque Pesca". E' vietato negli ambienti acquatici del parco qualsiasi tipo di manomissione del fondo e dell'alveo. Art. 11 - Sanzioni - Fatte salve le sanzioni di carattere penale, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni: Per chi esercita la pesca in assenza di licenza o con licenza scaduta, e per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della L.R. 19/98. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da L. 50.000= a L. 2.000.000=, con il sovrapprezzo di L. 50.000= per ogni esemplare abusivamente catturato. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, sulle misure minime di cattura, sui periodi di proibizione, sul numero di catture consentito per specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino. Al pescatore che commette la seconda infrazione viene definitivamente vietato di esercitare l'attività di pesca nel territorio del Parco. |