IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Regolamentazione provvisoria dell'attività ittica all'interno del territorio del Parco.
(Deliberazione del Consiglio direttivo n.41 del 9 marzo 95)





IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il D.P.R. del 12/07/1993 "Istituzione dell'Ente Parco foreste Casentinesi";

Visto il D.M.A. del 14/12/1990 "Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco Nazionale del monte Falterona, Campigna e delle Foreste Casentinesi che all'art.3 prevede che la pesca ove non espressamente vietata allo stato attuale dovrà essere regolamentata al fine di incrementare il patrimonio ittico;

Visti i quesiti posti dalla Provincia di Forlì e Cesena e dalla Comunità Montana del Casentino, allegati alla presente, relativamente al regime giuridico inerente la pesca nei corsi d'acqua interni al Parco Nazionale;

Verificato che l'attività di pesca all'interno del Parco è principalmente incentrata sul prelievo di salmonidi, ed in particolare "trota fario", (Salmo trutta);

Considerato, inoltre, che la popolazione di salmonidi presente nei territori del parco aperti alla pesca è da ritenersi, per la quasi totalità, di origine artificiale grazie alle immissioni reiterate negli ultimi anni;

Considerato che la regolamentazione attualmente vigente nel territorio del Parco è adeguata a tutelate ed a incrementare il patrimonio ittico esistente, prevedendo: ambiti di ripopolamento e frega, la chiusura alla pesca nei territori ricadenti entro le Riserve Biogenetiche del Demanio Statale, periodi ben definiti di sospensione dell'attività di pesca alla trota e l'utilizzo di attrezzature ed esche estremamente vincolate alla cattura di salmonidi;

Ritenuto necessario, nelle more di approvazione del regolamento definitivo previsto dalla L. 394/1991 art. 11, regolamentare in via provvisoria l'attività di pesca all'interno del Parco, recependo in toto le norme giuridiche emanate dagli enti competenti in materia;

Omissis

DELIBERA

1) di regolamentare, in via provvisoria, fino all'approvazione del regolamento del Parco previsto all'art. 11 della L. 394/1991, l'esercizio della Pesca all'interno dei territori del Parco Nazionale, recependo, per l'esercizio di tale attività, le norme giuridiche emanate dagli Enti Locali territorialmente competenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di subordinare l'immissione di fauna ittica nei corsi d'acqua presenti all'interno dei territori del parco, al rilascio di apposito nulla osta di questo Ente, secondo le norme previste dall'art. 13 della L. 394/1991;

3) di richiedere agli Enti Locali per legge competenti a disciplinare l'attività della pesca, limitatamente ai territori compresi all'interno dell'area protetta, di sottoporre a preventivo Nulla Osta del parco le eventuali modifiche che volessero apportare all'attuale disciplina in materia;

4) di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali di Forlì Cesena, Arezzo, Firenze, alle Comunità Montane presenti sul territorio del parco ed al Coordinamento Territoriale per l'ambiente del Parco Nazionale del CFS, Regione Emilia Romagna e Regione Toscana.

Di seguito, attesa l'urgenza di provvedere in merito, (omissis) dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.



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