IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Regolamento per lo svolgimento di manifestazioni sportive all'interno del parco. (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 33 del 15 febbraio 1996) Art. 1 - Oggetto - Ai fini dei compiti di tutela ambientale stabiliti per le aree protette della legge 6.12.1994 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14 dicembre 1990, il presente regolamento disciplina lo svolgimento di manifestazioni a carattere sportivo localizzate o itineranti che interessino, in tutto o in parte, il territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Con il termine "manifestazione a carattere sportivo" si intende lo svolgimento di un evento organizzato da un soggetto responsabile, agonistico o meno, durante il quale più persone, specificamente convenute a tale scopo, svolgono una o più attività sportive. Art. 2 - Esclusioni - Non sono oggetto del presente regolamento: a) le manifestazioni sportive, agonistiche o meno, che si svolgano interamente all'interno di spazi permanentemente attrezzati, chiusi od all'aperto, ovvero nei centri abitati o urbani; b) le attività sportive spontanee individuali o di gruppo, che non comportino una organizzazione predefinita e l'individuazione di un soggetto responsabile, per le quali valgono le norme generali derivanti dalle misure di salvaguardia del Parco Nazionale e le normative statali, regionali e comunali in materia di viabilità, foreste, polizia urbana e rurale etc. Art. 3 - Principi generali - L'organizzazione, promozione e svolgimento di manifestazioni a carattere sportivo nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna è soggetta a nulla osta da parte dell'Ente Parco, ai sensi della legge 6.12.1991, n. 394. Le manifestazioni a carattere sportivo ammissibili all'interno del Parco Nazionale dovranno essere volte a coniugare lo spirito sportivo con la coscienza della necessità della tutela ambientale; questo obiettivo dovrà essere perseguito sia attraverso la tipologia delle manifestazioni, sia attraverso le loro modalità organizzative. In particolare dovrà perseguirsi il compito di arrecare il minor disturbo possibile all'ambiente naturale, ed in particolare alla fauna, soprattutto attraverso una attenta scelta dei percorsi. Secondo tale spirito manifestazioni, seppure autorizzate, potranno essere interrotte o rinviate da autorità competenti, qualora venissero a verificarsi condizioni suscettibili di arrecare disturbi o danni non preventivabili. Art. 4 - Divieto di manifestazioni motoristiche - In tutto il territorio del Parco è vietato organizzare, promuovere e svolgere manifestazioni od eventi sportivi motoristici, come ad esempio gare e raduni automobilistici e motociclistici di qualsiasi tipo e natura. Art. 5 - Altre manifestazioni - Lo svolgimento di manifestazioni non motoristiche nel territorio del Parco Nazionale si differenzia, nelle more del Piano per il Parco, sulla base della zonizzazione territoriale stabilita dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14 dicembre 1990. In particolare valgono le seguenti norme: a) nella Zona 2, i percorsi delle manifestazioni dovranno interessare unicamente strade pubbliche ed aperte al transito, soggette alle normative del codice della strada; solo in casi eccezionali, potrà essere previsto il transito lungo piste forestali ed altra viabilità di servizio; in tal caso l'emissione del nulla osta sarà soggetta a deliberazione consiliare; b) nella Zona 3, i percorsi delle manifestazioni dovranno essere soggetti da parte dell'Ente Parco. Per quanto possibile, in relazione alle caratteristiche della manifestazione, i percorsi dovranno interessare viabilità aperta al pubblico transito. Le aree ricomprese nella zona 3, ma poste all'interno di Riserve Biogenetiche, sono soggette, per quanto concerne il presente regolamento, a quanto previsto alla precedente lettera a). Art. 6 - Segnaletica e pubblico - La segnaletica relativa alle manifestazioni, inerente i percorsi, le strutture organizzative etc., dovrà essere realizzata con modalità e materiali facilmente rinnovabili, posizionata sul terreno per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni, ed essere rimossa a cura degli organizzatori dopo il termini delle stesse. Nel posizionamento di tale segnaletica dovrà in particolare essere evitato qualsiasi danno ad alberi, manufatti, rocce etc, fatti comunque salvi i diritti di terzi. L'accesso del pubblico dovrà essere localizzato di preferenza, a cura degli organizzatori, in luoghi definiti, indicati in sede di richiesta di nulla osta all'Ente Parco. Art. 7 - Richieste di nulla osta - Le richieste di nulla osta dovranno essere inoltrate al Parco con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto ai tempi di svolgimento delle manifestazioni, corredati da adeguata documentazione, ed in particolare: a) una relazione, sottoscritta dal soggetto responsabile, che indichi il tipo di manifestazione, il previsto numero di partecipanti, il preventivato afflusso di pubblico, gli uomini e i mezzi coinvolti nell'organizzazione, le eventuali necessità di allestimento di strutture temporanee, le motivazioni della scelta dei percorsi, le possibilità di parcheggio ed eventuali implicazioni logistiche correlate che possano avere inerenza diretta od indiretta sull'ambiente interessato; b) una cartografia a scala non inferiore ad 1:50.000 evidenziante il percorso, la localizzazione di eventuali strutture temporanee, con particolare riferimento alle necessità di predisposizione dei servizi igienici temporanei, aree di ristoro, emergenza e soccorso, nonché le aree riservate preferenzialmente al pubblico. Art. 8 - Rapporti con altre Amministrazioni - Il nulla osta del Parco Nazionale non esime gli organizzatori ed i promotori dall'acquisire eventuali altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, quali permessi di transito, d'accesso, d'uso etc. Art. 9 - Potere prescrittivo - In relazione ai principi generali di cui al precedente art. 3 ed alle norme di cui al presente regolamento, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna potrà prescrivere, in sede di autorizzazione o nulla osta, modifiche ai percorsi od alle modalità organizzative, cui gli organizzatori o promotori dovranno attenersi. Art. 10 - Finalità di educazione ambientale - I responsabili dell'organizzazione delle manifestazioni ammesse si dovranno impegnare a svolgere una specifica attività di sensibilizzazione o di informazione nei riguardi dei partecipanti, volta a mettere in evidenza lo stato di area protetta del territorio nel quale le manifestazioni si svolgono, fornendo specifici inviti al mantenimento di comportamenti consoni al rispetto dell'ambiente fruito. Sarà a tal fine prescritta di norma l'astensione da rumori molesti, schiamazzi, ed il divieto di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e natura. Art. 11 - Danni o comportamenti non corretti - Eventuali danni, residui, abbandono di rifiuti riscontrati lungo il percorso interessato, riferibili allo svolgimento di manifestazioni, che non vengano rimossi o ripristinati entro quarantotto ore dal termine delle stesse, saranno addebitati al soggetto responsabile dell'organizzazione che ne risponderà, nel caso, in sede civile o penale, fatte salve eventuali necessità di immediate contestazioni di infrazioni a termini di legge. Art. 12 - Obblighi del responsabile - Il soggetto responsabile dell'organizzazione, oltre a predisporre i servizi di supporto idonei a garantire il corretto svolgimento della manifestazione, riferirà all'Ente Parco, entro un mese dalla conclusione della stessa, il numero di partecipanti, l'esito della manifestazione ed eventuali inconvenienti, incidenti o disservizi occorsi o lamentati, onde fornire all'Ente elementi di valutazione per eventuali future riedizioni della manifestazione. |