IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Disciplinare del rilascio di eventuali deroghe per il trasporto, da parte di privati, di armi da fuoco all'interno del territorio del parco
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 244 del 4 dicembre 1997)




IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la Legge 6/12/1991 n.394 la quale all'art.11, comma 3 lettera f) vieta, nel territorio dell'area protetta, l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

Vista l'ordinanza n.7 del 16 Settembre 1997 con la quale veniva regolato il trasporto di armi all'interno del Parco al fine di individuare modalità congrue di trasporto delle stesse da parte degli esercenti attività venatoria al di fuori dell'area protetta;

Considerato che a seguito di tale ordinanza sono giunte presso l'Ente numerose richieste di autorizzazione al trasporto di armi nel Parco, da parte di cacciatori che asseriscono la necessità di percorrere l'area protetta per esercitare attività venatoria al di fuori di essa;

Ravvisata l'opportunità di definire criteri univoci in base ai quali rilasciare o meno dette autorizzazioni;

Vista la lettera n.6866 in data 20/11/1997 del Direttore dell'Ente, allegata al presente atto per fame parte integrante e sostanziale, all. "A", con la quale suggeriva al C.T.A. del C.F.S. i criteri per l'istruttoria di tali pratiche;

Atteso che in tale lettera i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione vengono così individuati:

- residenza nel Parco o possibilità di deposito abituale di armi in edifici all'interno dell'area protetta;

- inesistenza di percorsi alterativi comparabili per praticabilità a quello richiesto per raggiungere l'area di caccia rimanendo al di fuori del perimetro del Parco;

Vista altresì la nota del C.T.A. n.5261 in data 3/12/1997, allegata al presente atto per fame parte integrante e sostanziale, all. "B", con la quale vengono individuate alcune modalità per l'autorizzazione al trasporto di armi nel Parco ed in particolare: limitare le autorizzazioni ai periodi, giorni ed orari di possibilità di esercizio venatorio, con arma disattivata ed in custodia ed eventuali cani al guinzaglio, con trasporto di un solo fucile compreso tra quelli dichiarati nella richiesta;

Ritenuto di dover condividere tali requisiti e modalità e di autorizzare, di conseguenza, il trasporto di armi nel Parco, solo in presenza degli stessi;

Ravvisata l'opportunità di individuare le fasi della procedura amministrativa per il rilascio o diniego delle citate autorizzazioni, come segue:

1. istruttoria eseguita dal C.T.A. del C.F.S.;

2. espressione da parte del Direttore dell'Ente di parere di conformità rispetto a quanto previsto in questa deliberazione;

3. rilascio o diniego dell'autorizzazione da parte del Presidente con proprio provvedimento, vista l'istruttoria del C.T.A. ed il parere del Direttore;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore dell'Ente (omissis) in ordine alla legittimità e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "C";

DELIBERA

1. di definire i seguenti requisiti per il rilascio di autorizzazione al trasporto di armi all'interno del Parco per il trasporto delle stesse da parte degli esercenti attività venatoria al di fuori dell'area protetta:

  • residenza nel Parco o possibilità di deposito abituale di armi in edifici all'interno dell'area protetta;
  • inesistenza di percorsi alternativi comparabili per praticabilità a quello richiesto per raggiungere l'area di caccia rimanendo al di fuori del perimetro del Parco;

2. di individuare le seguenti modalità per l'autorizzazione al trasporto di armi nel Parco: limitare le autorizzazioni ai periodi, giorni ed orari di possibilità di esercizio venatorio, con arma disattivata ed in custodia ed eventuali cani al guinzaglio, con trasporto di un solo fucile compreso tra quelli dichiarati nella richiesta;

3 di trasmettere il presente atto al C.T.A. del C.F.S. perché adegui le proprie istruttorie in merito a quanto qui definito;

4. di individuare le fasi della procedura amministrativa per il rilascio o diniego delle citate autorizzazioni, come segue:

  • istruttoria eseguita dal C.T.A. del C.F.S.;
  • espressione da parte del Direttore dell'Ente di parere di conformità rispetto a quanto previsto in questa deliberazione;
  • rilascio o diniego dell'autorizzazione da parte del Presidente con proprio provvedimento, vista l'istruttoria del C.T.A. ed il parere del Direttore.

5. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dal Direttore dell'Ente (omissis) in ordine alla legittimità e allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale, all. "B".

Di seguito, attesa l'urgenza di provvedere in merito, (omissis), dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.



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