IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale del Pollino – Norme per la programmazione, l’organizzazione e la gestione e/o il sostegno di iniziative finalizzate al recupero e alla valorizzazione del patrimonio socio-culturale ed etno antropologico e alla promozione di eventi e di manifestazioni, di attività, di animazione socio culturale, di sensibilizzazione, di educazione permanente, di ricreazione, di impiego del tempo libero e di attività sportive di interesse del parco nazionale del Pollino
(Deliberazione del Commissario Staordinario n. 4 del 5 febbraio 2002)



Art. 1.- In attuazione dell’art. 1, comma 2, lettere b) e c) e dell’art. 7, comma 1, lettere e) e g) della Legge 394/91, l’Ente Parco Nazionale del Pollino elabora annualmente, ai sensi delle presenti norme, un programma di iniziative culturali e promozionali ed il relativo quadro economico-finanziario da inserire nel bilancio di previsione dell’anno successivo.

Art.2.- Il programma di iniziative, di cui al precedente articolo, ha lo scopo di rendere attivo e propositivo il ruolo dell’Ente Parco e di elaborare un “progetto culturale” complessivo, coordinato e finalizzato, sia nei contenuti sia nelle modalità organizzative, che permetta di realizzare interventi appartenenti ad un unico contesto, ad una logica e ad un disegno operativo in armonia con le finalità del Parco.

Art. 3.- Rispondono a tali requisiti gli interventi, compatibili con le finalità del Parco, che mirano a:
- il recupero e la valorizzazione del patrimonio socio-culturale ed etno-demo-antropologico delle comunità locali del Parco;
- la promozione di eventi e manifestazioni che valorizzano l’immagine e l’identità del Parco;
- la promozione di attività di animazione socio-culturale, di sensibilizzazione, di educazione permanente delle comunità locali del Parco;
- la promozione di attività di ricreazione, di impiego del tempo libero e di attività sportive che favoriscono la fruizione del Parco.

Art. 4.- Le iniziative da inserire in programma possono essere:
- iniziative dirette dell’Ente Parco, inserite in un apposito programma;
- iniziative promosse da Istituzioni, Enti e Organismi pubblici o privati, senza scopo di lucro e interessati alla promozione e alla valorizzazione del Parco, d’intesa con lo stesso.

Art. 5.- Il programma delle iniziative sarà predisposto ed approvato dall’Ente Parco entro il 30 settembre di ogni anno; l’ammontare delle risorse finanziarie occorrenti per la attuazione sarà inserito nel Bilancio di previsione per l’anno successivo da approvare entro il 31 ottobre; le risorse programmate saranno utilizzabili ad avvenuta approvazione del Bilancio da parte del Ministero dell’Ambiente.

Art. 6.- Le iniziative dirette dell’Ente Parco riguarderanno eventi e manifestazioni di grande rilevanza inseriti nel programma annuale e realizzati , a cura e spese dell’Ente stesso, in forma
- di organizzazione diretta,
- di partecipazione ad eventi e manifestazioni organizzati da altre Istituzioni, Enti e Organismi.

Art. 7.- Le iniziative promosse da Istituzioni, Enti e Organismi pubblici o privati, senza scopo di lucro e interessati alla promozione e valorizzazione del Parco, ed aventi l’obiettivo di realizzare gli interventi indicati nel precedente Art. 3, sono organizzate e gestite sotto la responsabilità degli stessi soggetti proponenti e possono essere sostenute dall’Ente Parco con apposito contributo.

Art. 8- Per l’ottenimento del contributo di cui al precedente articolo, i soggetti proponenti, aventi i requisiti indicati nel già citato Art. 7, devono presentare domanda con relativa proposta all’Ente Parco dal 01 gennaio al 30 settembre di ogni anno, al fine di godere del relativo beneficio l’anno successivo a quello di presentazione della richiesta; la proposta dovrà specificare:
- le finalità dell’iniziativa che si intende promuovere,
- il contesto generale di riferimento,
- i contenuti dell’iniziativa,
- le modalità organizzative,
- i tempi,
- i responsabili della organizzazione,
- gli autori,
- i partecipanti e gli eventuali ospiti,
- il curriculum dei soggetti proponenti, dal quale si evinca la esperienza degli stessi nelle iniziative di cui sono promotori,
- il computo dettagliato delle previsioni di spesa,
- il quadro finanziario con la specificazione delle entrate e delle relative fonti di finanziamento.

Art. 9.- Le proposte, di cui al precedente Art. 8, saranno esaminate dall’Ente Parco e, se ritenute meritevoli, finanziate. Dell’inserimento nel programma delle iniziative, sarà data comunicazione formale da parte dell’Ente Parco; detta comunicazione darà diritto ad un contributo dell’Ente Parco fissato nel programma stesso e sarà erogato ad interventi realizzati, previa presentazione della relativa richiesta di liquidazione corredata dalla rendicontazione finale di tutte le spese sostenute, debitamente documentate con originali o copie autenticate di apposite pezze giustificative; se dalla rendicontazione finale di tutte le spese sostenute dovesse accertarsi un minor ammontare delle spese stesse rispetto a quelle preventivate, il contributo dell’Ente Parco sarà ridotto proporzionalmente.

Art. 10.- Tutte le iniziative che si realizzeranno con il contributo dell’Ente Parco, godranno del patrocinio dell’Ente stesso e utilizzeranno il suo marchio; i soggetti beneficiari, in tutte le loro forme pubblicitarie dell’iniziativa ammessa a contributo, dovranno espressamente indicare, in modo ben visibile, la seguente dicitura: “la iniziativa è stata realizzata con il contributo economico dell’Ente Parco Nazionale del Pollino”.

Art. 11.- Il programma delle iniziative sarà divulgato a cura e spese dell’Ente Parco con la stampa e la distribuzione di apposito calendario e di eventuali specifiche locandine, nonché attraverso attività di informazione

Art. 12.- il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione; tutte le richieste pervenute entro la data di entrata in vigore e non finanziate, si intendono decadute.


Relazione illustrativa delle norme
Dall’esame dell’esperienza acquisita dall’Ente Parco nel quinquennio di attività amministrativa trascorso, si evince la necessità di dotare l’Ente stesso di uno strumento di programmazione della politica culturale in grado di:
- potenziare e dare visibilità al ruolo dell’Ente Parco nelle iniziative alle quali partecipa o da il suo sostegno,
- rendere le iniziative stesse organiche e ben finalizzate,
- qualificare gli interventi,
- corresponsabilizzare i soggetti proponenti le iniziative ammesse al contributo dell’Ente Parco nelle finalità generali e nelle politiche di conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse del Parco,
- inserire eventi, manifestazioni, attività in un progetto culturale ampio, che aiuti il più generale processo di maturazione della cultura ambientale e del Parco nella consapevolezza e nella identificazione delle popolazioni locali.