IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Arcipelago Toscano - Regolamento per la concessione dell'uso del simbolo del Parco (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 29 del 9 febbraio 1999) Art. 1 - Ai sensi della Legge n. 394/91, articolo 14, comma 4, nonché del D.PR. 22 luglio 1996, l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano può promuovere attività economiche, sociali e commerciali presenti nel territorio, sia attraverso proprio materiale sia attraverso la concessione d'uso del proprio emblema (simbolo), nonché attraverso la creazione di un marchio di qualità. Art. 2 - L'Ente Parco può concedere l'uso del proprio simbolo e del marchio di qualità a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di sostenibilità ambientale, qualità e tipicità. Art. 3 - Il simbolo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano può essere concesso attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni. Art. 4 - Il marchio di qualità potrà essere concesso attraverso la stipula di appositi disciplinari di produzione con le associazioni di categoria e/o gruppi di imprese. In essi verranno previsti la forma grafica del marchio, le caratteristiche dei prodotti o servizi, la vigilanza e i controlli. Art. 5 - Chiunque intenda utilizzare il simbolo nel proprio materiale promozionale dovrà inoltrare richiesta scritta all'Ente, essere in regola con le leggi ed i regolamenti del Parco e con tutte le norme previste dalle leggi che disciplinano l'esercizio delle attività professionali, imprenditoriali, commerciali o socioculturali. Art. 6 - Chiunque intenda utilizzare il simbolo, dovrà svolgere attività che favoriscano la conservazione e la salvaguardia del territorio del Parco e dell'ambiente in generale. L'utilizzatore del marchio dovrà cooperare con l'Ente Parco nelle attività promozionali e divulgative. Art. 7 - Chiunque verrà autorizzato ad utilizzare il simbolo e il marchio sarà inserito nel circuito promozionale e pubblicitario del Parco. Art. 8 - La competente Commissione Consiliare, previa istruttoria tecnica della Direzione autorizza/non autorizza la concessione del simbolo; alla Direzione competono gli atti contrattualistici relativi. Art. 9 - Chiunque verrà autorizzato ad utilizzare il simbolo dovrà corrispondere all'Ente un contributo finanziario annuo da stabilire con decisione della Competente Commissione Consiliare, in base alle caratteristiche dell'azienda, alla categoria e alle dimensioni delle iniziative proposte. Le attività economiche presenti nel territorio vengono suddivise nelle seguente categorie:
Art. 10 - Coloro che esercitano attività in zone non ricomprese nel perimetro del Parco, potranno richiedere l'uso del simbolo che verrà concesso, in via eccezionale, per progetti di particolare rilevanza in relazione ai fini istituzionali del Parco e alle caratteristiche del soggetto richiedente, così come disposto da apposito regolamento attuativo. Art. 11 - L'Ente- potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per il simbolo; in caso di inosservanza delle clausole del presente regolamento e degli atti allegati o successivi di determinazione dei titoli di assegnazione, di quelle stabilite negli appositi contratti o per attività palesemente contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori culturali e/o ambientali. Art. 12 - La concessione dell'uso del simbolo è disciplinata dalla legislazione vigente, per quanto non previsto dal presente regolamento e dagli atti allegati e si applicano le norme vigenti in materia di denominazione, simbolo e marchio. Art. 13 - Per le manifestazioni di carattere promozionale e culturale, l'uso del simbolo può essere concesso a titolo gratuito, dietro autorizzazione dell'Ente. Art. 14 - L'uso del simbolo può essere concesso a titolo gratuito per la riproduzione su carta intestata dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Province, della Regione, dietro autorizzazione dell'Ente. Art. 15 - Il contributo previsto dal precedente art. 9 potrà essere ridotto dall'Ente per le attività operanti localmente per favorire l'occupazione. Le stesse condizioni potranno essere stabilite per attività di carattere culturale, didattico, educativo e formativo. Art. 16 - Per le infrazioni al presente regolamento, agli allegati, alle convenzioni e disciplinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 Legge n. 394/91 e quelle previste dallo specifico regolamento dell'Ente per la graduazione delle sanzioni amministrative. |