IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale dellAspromonte - Regolamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio del Parco Nazionale dellAspromonte. (Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 27 marzo 2001) Art.1 - Oggetto della normativa e campo di applicazione 1. I criteri e le linee disciplinari oggetto del presente regolamento sono redatti in conformità alla legge nazionale n°352 del 23.08.1993 ed al D.P.R. n. 376 del 14.07.1995, recanti norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Art.2 - Criteri per la raccolta di funghi spontanei 1. Nel territorio del Parco Nazionale dellAspromonte la raccolta dei lunghi epigei è consentita con le seguenti modalità e prescrizioni specifiche: a. è vietato l'uso di rastrelli, ganci e altri attrezzi che raschiando il suolo operino un danneggiamento ai miceli fungini; b. i funghi debbono essere trasportati entro ceste di vimini o altri contenitori atti in ogni caso alla dispersione delle spore con divieto di buste e sacchetti di plastica; 2. Nel territorio del parco Nazionale dellAspromonte è vietata la raccolta ed il danneggiamento delle specie fungine non commestibili: 3 La raccolta dei funghi è inoltre vietata nei seguenti casi: ß nelle aree di nuovo rimboschimento, prima che siano trascorsi 10 anni dalla messa a dimora delle piante; ß nella aree percorse da incendi, prima che siano trascorsi 10 anni dallavvento dellincendio; ß ai minori di anni 12 se non accompagnati da persone adulte. Art. 3 - Inadempienze e sanzioni 1 La raccolta dei funghi epigei spontanei in difformità di quanto previsto nel presente regolamento, ai sensi dellart. 30 della Legge 394/91 è punita con la sanzione amministrativa da £.50.000 a £ 300.000. Art.. 4 - Ordinanza - ingiunzione di pagamento 1 Nella determinazione dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento l'Ente Parco applica le disposizioni ed i criteri stabiliti nella legge 24 novembre 1981, n. 689. 2 A tutti gli illeciti, in sede di ordinanza - ingiunzione, si applica un coefficiente correttivo dell'importo della sanzione amministrativa come determinato dal Regolamento e relativo alle Zone di Parco, con i seguenti valori: 1.5 e 2,5 secondo se l'illecito viene commesso, rispettivamente, in zona 2 o in zona 1 del Parco. Art. 5 - Disposizione di rinvio. Entrata in vigore 1 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nellart. 30 della L. 394/91. 2 Il presente regolamento diventa esecutivo il 90 giorno successivo alla pubblicazione della delibera di adozione da parte del Consiglio Direttivo dellEnte Parco, fatte salve le competenze del Ministero vigilante. |