IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Pollino - Regolamento per la erogazione di contributi per iniziative imprenditoriali per la produzione, il miglioramento, la valorizzazione, la commercializzazione e vendita di beni o servizi compatibili con le finalità del Parco
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 130 del 29/5/1997)




Art. 1 - Finalità generali - In attuazione delle finalità generali contenute nella Legge quadro sulle aree protette n. 394, del 6.12.1991 e nel D.P.R. 15.ll.l993, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, l'Ente Parco stesso, nell'ambito territoriale di propria competenza, intende promuovere e favorire la realizzazione di iniziative imprenditoriali per la produzione, il miglioramento, la valorizzazione la commercializzazione e vendita di beni o servizi, finalizzati alla crescita dell'economia del Parco e della popolazione residente, al recupero e al rilancio delle attività tradizionali locali, al potenziamento o alla creazione di posti di lavoro, alla integrazione con attività socio-economiche conseguenti alla realizzazione di altri programmi dell'Ente Parco o al funzionamento di infrastrutture e di servizi del Parco.

Art. 2 - Obiettivi specifici - In particolare l'Ente Parco Nazionale del Pollino intende promuovere e favorire la realizzazione di iniziative imprenditoriali per:

- manutenzione, bonifica, ripristino, pulizia, sistemazione, difesa e rinaturalizzazione del territorio;

- selvicoltura, sistemazione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio forestale;

- costruzione e manutenzione del verde, costruzione e manutenzione di opere di bio-ingegneria;

- sistemazione, manutenzione, valorizzazione, gestione di luoghi e di sentieri naturalistici, paesaggistici, culturali;

- ricostruzione del patrimonio faunistico spontaneo;

- coltivazione o miglioramento foraggero-zootecnico;

- coltivazione, lavorazione, commercializzazione di frutti minori, prodotti naturali, biologici, prodotti del sottobosco, erbe medicinali, aromatiche, mangerecce;

- allevamenti tradizionali, allevamenti minori, apicoltura, zoocoltura, itticoltura;

- lavorazione, commercializzazione, vendita di prodotti alimentari naturali;

- lavorazione, commercializzazione, vendita di prodotti artigianali tradizionali tipici locali;

- recupero di manufatti edilizi storici, architettonici, monumentali;

- recupero di manufatti e siti archeologici, paleontologici;

- organizzazione, realizzazione, gestione di strutture e di attività socio-culturali tradizionali, di attività ricreative, sportive, turistiche, di attività di fruizione del Parco, visite, escursioni, manifestazioni ecologiche;

- gestione di servizi di fruizione del Parco, rifugi, centri visita, di servizi di trasporto;

- organizzazione e gestione di attività di promozione dell'agriturismo, equiturismo, ecoturismo, turismo rurale, turismo culturale;

- gestione di attrezzature, impianti di depurazione;

- realizzazione e gestione di attrezzature e impianti per il risparmio energetico, per la produzione di energia "pulita";

- realizzazione e gestione di strutture e di attività per il controllo di qualità, per la certificazione, per la sperimentazione, per la innovazione tecnica e tecnologica;

- realizzazione e gestione di strutture per l'editoria, la informazione, la comunicazione, la pubblicizzazione.

Art. 3 - Ambito territoriale di intervento - Le iniziative imprenditoriali ammesse a contributo devono prevedere i propri interventi nell'ambito territoriale dei 56 Comuni del Parco, di seguito elencati:

  • in Basilicata:

l) Calvera, 2) Carbone, 3) Castronuovo Sant'Andrea, 4) Castelluccio Inferiore, 5) Castelluccio Superiore, 6) Castelsaraceno, 7) Cersosimo, 8) Chiaromonte, 9) Episcopia, 10) Fardella, 11) Francavilla in Sinni, 12) Latronico, 13) Lauria, 14) Noepoli, 15) Rotonda, 16) San Costantino Albanese, 17) San Giorgio Lucano, 18) San Paolo Albanese, 19) San Severino Lucano, 20) Senise, 21) Teana, 22) Terranova di Pollino, 23) Viggianello, 24) Valsinni

  • in Calabria:

1) Acquaformosa, 2) Aieta, 3) Alessandria del Carretto, 4) Belvedere Marittima, 5) Buonvicino, 6) Castrovillari, 7) Cerchiara di Calabria, 8) Civita, 9) Francavilla Marittima, 10) Frascineto, l l) Grisolia, 12) Laino Borgo, 13) Laino Castello, 14) Lunoro, 15) Maierà, 16) Morano Calabro, 17) Mormanno, 18) Mottafollone, 19) Orsomarso, 20) Papasidero, 21) Plataci, 22) Praia a Mare, 2,) San Sosti, 24) Saracena, 25) Sant'Agata d'Esaro, 26) San Basile, 27) Santa Domenica Talao, 28) San Donato di Ninea, 29) Sangineto, 30) San Lorenzo Bellizzi, 3 l) Tortora, 32) Verbicaro.

Art. 4 - Interventi ammessi a contributo - Gli interventi ammessi a contribuito, riguardanti le iniziative imprenditoriali specificate nell'art.2 e tutte le altre ad esse similari con caratteristiche di compatibilità ecologica rispetto alle finalità del Parco, sono i seguenti:

- atti amministrativi occorrenti per la costituzione e l'avvio o la ristrutturazione o la riconversione dell'impresa;

- redazione del business plan, compreso un nuovo business plan all'interno di una impresa esistente, per analizzare e descrivere l'iniziativa imprenditoriale per la quale viene chiesto il contributo;

- riorganizzazione, potenziamento, miglioramento del management;

- studi, progettazioni, ricerche, sperimentazioni;

- controlli e certificazioni di qualità;

- opere, impianti, attrezzature per la realizzazione o per il miglioramento della iniziativa imprenditoriale, della struttura aziendale, della qualità del prodotto;

- redazione del piano di marketing aziendale;

- consulenza tecnica, economica, finanziaria, gestionale, legale, assicurativa;

- attività di promozione, commercializzazione, vendita del prodotto.

Art. 5 - Soggetti beneficiari - Possono beneficiare del contributo cittadini, nati o residenti in uno dei Comuni del Parco, i quali, possedendo tutti i requisiti e le capacità per svolgere le attività imprenditoriali, intendano realizzare, nei territori dei Comuni del Parco stessi, iniziative ed interventi, come descritti negli articoli precedenti, con imprese di piccola e media dimensione, in forma singola o associata.

Art. 6 - Costo massimo della iniziativa - La iniziativa imprenditoriale da proporre per il contributo potrà prevedere la realizzazione di tutti o parte degli interventi previsti nell'art. 4 per un presumibile costo complessivo massimo di lire 200 milioni (duecento milioni).

Art. 7 - Contributo - Le iniziative imprenditoriali ammesse a contributo, a pratica perfezionata, godranno del beneficio di un contributo, per metà in conto capitale e per la restante metà in conto interessi, in percentuale del costo massimo dell'iniziativa, come indicato nell'art.6, pari a:

- 30% per ditte individuali,

- 40% per società semplici,

- 50% per società cooperative a r.l.

Per le ditte individuali, se si tratta di iniziative promosse da disoccupati da più di due anni, la percentuale di contributo, di cui sopra, è elevata al 50%.

Per le società cooperative a.r.l., se la metà più uno dei Soci è costituita da disoccupati da più di due anni la percentuale del contributo, di cui sopra, è elevata al 60%.

I beneficiari del contributo di cui sopra, non devono aver usufruito, né dovranno usufruire, di agevolazioni pubbliche, di qualsiasi natura ed entità, per gli stessi interventi ammessi ai benefici del presente regolamento.

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda di contributo - La domanda di contributo, in duplice copia, di cui una in carta legale, debitamente sottoscritta dal richiedente, con firma autentica nei modi di legge, compilata secondo lo schema allegato (all.1), dovrà essere inoltrata, con plico postale raccomandato con avviso di ricevimento, al Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, via Mordini 20, 85048 Rotonda (PZ), entro il 31.08.1997. La domanda dovrà essere corredata anche da due copie di una relazione tecnico-descrittiva, secondo lo schema allegato (all.2), della iniziativa imprenditoriale da realizzare.

In calce alla domanda e alla relazione tecnico-descrittiva il richiedente dovrà autocertificare, nelle forme di legge, la veridicità dei contenuti in esse riportati.

Art. 9 - Istruttoria della domanda e dichiarazione di ammissione a contributo della iniziativa - Le domande, presentate nei termini e con le modalità di cui al precedente art.8, saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, risultante al timbro postale.

Le domande, che risulteranno compilate e corredate in modo completo e corretto, saranno ammesse ad istruttoria.

Le domande mal compilate o mal corredate o compilate o corredate in modo incompleto, non saranno ammesse ad istruttoria; copia di esse, accompagnata da una nota contenente le motivazioni della non ammissione ad istruttoria, sarà restituita, nel termine di 10 giorni, al richiedente.

Le domande ammesse ad istruttoria saranno esaminate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, da una Commissione Tecnica formata da tre Esperti, nominata dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

Tale Commissione esprimerà sulle singole iniziative imprenditoriali da realizzare un parere motivato sulla fattibilità dell'iniziativa, sulla compatibilità rispetto alle finalità del Parco, sulla capacita imprenditoriale del richiedente, sulla congruenza tecnico-economica, sul rispetto dei limiti di spesa.

Per le iniziative giudicate positivamente dalla Commissione Tecnica, il Presidente dell'Ente Parco, previa approvazione del Consiglio Direttivo, comunicherà al richiedente la ammissibilità a contributo della iniziativa presentata, invitando a presentare, entro quattro mesi dalla data di comunicazione, la documentazione occorrente per la definizione e per il perfezionamento della pratica, secondo quanto specificato nel successivo art. 10.

Art.10 - Documentazione da presentare per la definizione ed il perfezionamento della pratica relativa alla iniziativa ammessa a contributo - Per la definizione e per il perfezionamento della pratica relativa alla iniziativa imprenditoriale ammessa a contributo, il richiedente, ad integrazione della domanda, dovrà presentare, entro il termine previsto dall'art. 9, in duplice copia, la seguente documentazione:

- atti amministrativi certificanti la esistenza della impresa (atti identificativi, costitutivi, iscrizioni ad albi, pubblici registri, posizione legale, fiscale, tributaria, ecc.);

- business plan, secondo lo schema allegato (all.3);

- progetto esecutivo delle opere, impianti, mezzi, attrezzature della struttura aziendale da realizzare, completo del computo metrico estimativo dei lavori, degli acquisti, delle forniture di servizi;

- ogni atto amministrativo di approvazione del progetto esecutivo presentato, munito di tutti i dovuti pareri, nullaosta, autorizzazioni, certificazioni e concessione edilizia, secondo lo schema procedurale allegato (all.4);

- ogni altro atto o elaborazione di studi, ricerche, sperimentazioni, controlli e certificazioni di qualità, di piano di marketing aziendale, di consulenze, di dettagliati programmi di attività di promozione, di commercializzazione e vendita del prodotto;

- quadro complessivo dei costi per la realizzazione dell'iniziativa.

Art.11 - Esame delle pratiche - Ad avvenuta presentazione della documentazione integrativa, come prescritto nel precedente art. 10, la pratica relativa alla domanda di contributo, così integrata, viene sottoposta, secondo l'ordine cronologico di presentazione della documentazione integrativa, a valutazione da parte della Commissione Tecnica, di cui all'art. 9.

La commissione, in una prima fase, effettua l'esame formale delle pratiche presentate e ne verifica la correttezza e la completezza.

Per le pratiche valutate non corrette e/o incomplete, il Presidente dell'Ente Parco, su richiesta motivata della Commissione, restituirà copia della documentazione presentata al richiedente, il quale potrà, eventualmente, correggerla e/o completarla e ripresentarla per un nuovo esame, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione; la nuova documentazione sarà esaminata secondo il nuovo ordine cronologico di presentazione, in coda all'ordine cronologico di presentazione precedente.

Per le pratiche valutate corrette e complete, la Commissione procederà all'esame di merito, valutando i contenuti, la validità, la compatibilità, la congruenza dei singoli atti della documentazione presentata ed esprimendo un motivato giudizio favorevole o sfavorevole.

La pratica con giudizio sfavorevole non sarà ammessa a contributo; il Presidente dell'Ente Parco, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, comunicherà al richiedente l'esito sfavorevole e il diniego alla domanda di contributo.

Per la pratica con giudizio favorevole la Commissione determinerà anche l'ammontare effettivo del costo massimo dell'iniziativa, di cui all'art.6, e l'ammontare massimo ammissibile del contributo, di cui all'art. 7.

Il Presidente dell'Ente Parco, previa delibera del Consiglio Direttivo, darà comunicazione al richiedente dell'avvenuta approvazione della domanda presentata, dell'ammontare effettivo del costo massimo della iniziativa e dell'ammontare massimo ammissibile del contributo, che l'Ente Parco erogherà.

Se le pratiche giudicate favorevolmente dovessero costituire complessivamente un impegno finanziario superiore al limite dei 4 miliardi stanziati, l'Ente Parco, per la parte eccedente tale limite, non assume obblighi di assegnare il contributo a quei richiedenti, le cui pratiche non sono collocate, in base all'ordine cronologico di presentazione già definito, in posizione utile.

Le richieste sopraindividuate, rimaste escluse, potranno essere oggetto, sempre secondo la priorità cronologica, di assegnazione del contributo, ove si verificheranno delle economie, nella gestione dell'impegno finanziario assunto dei 4 miliardi, dovute a rinunce, revoche, recuperi o a minori spese nella realizzazione delle iniziative già ammesse a contributo.

Art.12 - Modalità di attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo - Solo a seguito della comunicazione di avvenuta approvazione e di apposito sopralluogo effettuato dall'Ente Parco, tramite il proprio Ufficio, il richiedente, dandone preventiva comunicazione all'Ente Parco stesso, potrà avviare i lavori e le attività per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo.

L'iniziativa dovrà attuarsi nei modi e nei termini previsti dalla pratica approvata e ammessa a contributo e con le eventuali prescrizioni della Commissione Tecnica o contenute nei pareri, nullaosta, autorizzazioni, ecc., di cui la pratica è corredata.

I lavori e le attività per la realizzazione della iniziativa dovranno essere comunque avviati entro un mese dalla data della relativa comunicazione del richiedente all'Ente Parco, e dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla data di avvio.

Della avvenuta ultimazione dei lavori e delle attività il richiedente dovrà dare comunicazione all'Ente Parco entro 10 giorni.

Entro i sei mesi successivi alla ultimazione di cui sopra, dovrà essere avviato lo svolgimento della attività imprenditoriale conseguente alla iniziativa realizzata.

Art. 13 - Collaudo della iniziativa - Entro 30 giorni dalla data della comunicazione di ultimazione, l'Ente Parco sottoporrà a collaudo la iniziativa attuata, mediante verifica sopralluogo e conseguente certificato di collaudo da parte della Commissione Tecnica, di cui all'art. 9.

Un ulteriore sopralluogo, da parte dell'Ufficio del Parco, sarà effettuato dopo i successivi sei mesi per verificare lo svolgimento della attività imprenditoriale conseguente alla iniziativa realizzata.

L'esito favorevole di tale sopralluogo darà diritto alla concessione, da parte dell'Ente Parco, con apposito provvedimento, dell'uso gratuito del Marchio del Parco per un anno.

Art.14 - Modalità di erogazione del contributo - Previa sottoscrizione, da parte del richiedente, di apposita dichiarazione di assunzione dell'obbligo di svolgere l'attività imprenditoriale conseguente all'iniziativa oggetto del contributo e previa stipula, da parte dello stesso richiedente, di adeguata polizza fidejussoria, il contributo concesso, determinato secondo le modalità di cui all'art.11, sarà erogato con le seguenti modalità:

l) il 20% del contributo in conto capitale all'effettivo inizio dei lavori;

2) il 100% del contributo in conto interessi all'effettiva acquisizione, presso Istituto di Credito legalmente abilitato, del prestito della somma occorrente per far fronte al costo massimo della iniziativa per la parte non coperta dal contributo in conto capitale;

3) il 50% del contributo in conto capitale ad ultimazione dei lavori e delle attività per la realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e delle relative documentazioni comprovanti, nelle forme di legge, le spese stesse;

4) il 30% del contributo in conto capitale all'effettivo avvio dello svolgimento della attività imprenditoriale, comprovato dall'apposito sopralluogo da parte dell'Ufficio del Parco.

Art.15 - Revoca - Il contributo concesso sarà revocato in un qualsiasi momento della realizzazione della iniziativa approvata, con recupero di eventuali somme già erogate, se il richiedente non ottempera agli obblighi conseguenti alla applicazione del presente regolamento.

Art.16 - Decadenza - Il provvedimento di ammissione al contributo sarà dichiarato decaduto, se il richiedente non ottempera agli obblighi nei termini previsti dall'art. 9.

 

Fac-simile di schema procedurale per gli adempimenti tecnico-amministrativi occorrenti per la esecutività e la cantierabilità degli interventi fisici ammessi a richiesta di finanziamento ai sensi del Regolamento.

1 - Localizzazione degli interventi ammessi a richiesta di finanziamento;

2 - Titolo di proprietà o di disponibilità dell'immobile oggetto degli interventi;

3 - Redazione del progetto esecutivo degli interventi corredato dai seguenti elaborati:

3.1 - Relazione descrittiva degli interventi da realizzare;

3.2 - Relazione geologica, geotecnica, idrologica, sismica, ecc., se dovuti;

3.3 - Elaborati grafici degli interventi, per i quali tali elaborati sono necessari (corografie, planimetrie, piante, prospetti, sezioni, profili, particolari, ecc. nelle scale opportune);

3.4 - Elaborati tecnico-progettuali delle strutture, degli impianti, delle apparecchiature, degli arredi, ecc., se dovuti;

3.5 - Analisi dei prezzi, preventivi, elenco prezzi, computo metrico, stima, capitolato;

3.6 - Cronoprogramma degli interventi da realizzare;

3.7 - Piano di manutenzione;

3.8 - Piano di gestione;

3.9 - Eventuali bandi di gara per gli appalti di opere, di impianti, di forniture.

4 - Attestato del Comune competente di conformità del progetto che si intende realizzare alle norme urbanistiche vigenti;

5 - Approvazione del progetto da parte del richiedente;

6 - Pareri preventivi da parte delle Autorità Competenti sugli impianti di depurazione, di potabilizzazione, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, ecc., se dovuti;

7 - Parere preventivo dei VV.FF., se dovuto;

8 - Pareri e Autorizzazioni sugli impianti elettrici, sul risparmio energetico, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc., se dovuti;

9 - Nulla osta ai sensi della L. n. 431/1985, se dovuto;

10 - Parere ai sensi del R.D. 3257/1923 relativo al vincolo idrogeologico-forestale, se dovuto;

11 - Autorizzazione dell'Ente Parco, ai sensi delle Misure di salvaguardia, di cui al D.P.R 15.11.93, se dovuta.



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