IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Val Grande - Regolamento pluriennale per la concessione di contributi e sussidi finanziari per l'agricoltura sostenibile
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 88 del 3 dicembre 1999)




Art. 1 - Premessa - La Legge Quadro sulle Aree Naturali protette n. 394/91 prevede come finalità, oltre alla conservazione dell'ambiente naturale, lo sviluppo di attività economiche sostenibili.

Il Settore Agricolo ricopre un ruolo fondamentale per il mantenimento e l'insediamento dell'uomo nelle aree montane e per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e del patrimonio forestale e può avere un influsso diretto sul mantenimento di particolari tipologie di paesaggio naturale.

In particolare il mantenimento del pascolo è indispensabile per la conservazione e la gestione dei nardeti (pascoli a Nardus ricchi di specie su substrato siliceo, ambiente di importanza comunitaria).

Il mantenimento delle aziende agricole operanti sul territorio, e I' insediamento di nuove realtà risultano gli aspetti fondamentali da perseguire al fine di operare per la conservazione del paesaggio alpino.

Art. 2 - Finalità - Allo scopo di favorire l'insediamento controllato di nuove aziende agricole nell'area del Parco, con i limiti previsti dallo schema di Piano del Parco approvato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 40 del 28.6.99 e dalle norme vigenti, ed il mantenimento delle attuali sul territorio, è necessario provvedere orientativamente a:

1) - migliorare le produzioni, mediante la dotazione delle strutture basilari;

2) - far crescere professionalmente, con l'opportuna assistenza tecnica, le aziende agricole, in particolare sulle attività di agricoltura compatibile;

3) - perseguiti i primi due obiettivi, favorire la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti tipici montani, mediante l'adozione di un "Marchio del Parco"; questo aspetto sarà rilevante per l'insediamento di nuove aziende sul territorio.

La mancanza di questi elementi, è la causa principale, con la concorrenza delle aree urbane, dell'abbandono dell'agricoltura nelle aree montane. Le produzioni di cui al presente Regolamento devono essere compatibili dal punto di vista ecologico e con le norme del Parco.

Art. 3 - Beneficiari - I Soggetti, che possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Regolamento, sono i seguenti:

  • Coltivatore Diretto Titolare di Azienda Agricola;
  • imprenditore Agricolo;
  • Coltivatore Diretto Pensionato Titolare di Azienda Agricola,
  • Cooperative Agricole o Consorzi agricolo forestali;

- Enti Pubblici, con proprietà di interesse agricolo.

Art. 4 - Requisiti - I Beneficiari individuati all'Art. 3 del presente Regolamento dovranno possedere all'atto della presentazione delle domande uno dei seguenti requisiti, in ordine di preferenza:

a) - Residenza e Domicilio nel Territorio del Parco Nazionale Val Grande;

b) - Domicilio nel Territorio del Parco Nazionale Val Grande;

c) - Residenza e Domicilio nei Comuni facenti parte del Parco Nazionale Val Grande;

d) - Domicilio nei Comuni facenti parte del Parco Nazionale Val Grande.

I contributi saranno assegnati per le sole attività esercitate nel territorio del Parco Nazionale Val Grande. A questo proposito si definisce: attività agropastorale esercitata nel territorio del Parco Nazionale Val Grande ogni attività economica di un soggetto che opera professionalmente o come attività complementare, purché regolarmente esercitata secondo le norme vigenti, in un'area interna al territorio del Parco nazionale della Val Grande, anche su terreni non di proprietà purché in accordo legale con il proprietario; e ogni attività aziendale e di trasformazione dei prodotti agricoli e lattiero-caseari connessa con la lavorazione successiva di tali prodotti, purché esercitata all'interno di un comune del Parco, anche se al di fuori del suo confine.

Art. 5- Procedure e Priorità - Per l'erogazione dei contributi previsti dal presente Regolamento verranno aperti dei bandi temporanei della durata di 120 giorni secondo disponibilità e discrezione dell'Ente; successivamente alla chiusura, saranno formate delle graduatorie tenendo conto dell'ordine di preferenza di cui all'art. 4, e al loro interno l'ordine delle seguenti priorità:

1 - Enti Pubblici;

2 - Cooperative Agricole ed altre forme associate;

3 - Coltivatori diretti;

4 - Aziende di nuovo insediamento sul territorio del Parco;

5 - Altre aziende operanti all'interno del Parco Nazionale Val Grande;

6 - Data di presentazione della Domanda.

Le Domande saranno istruite dagli uffici del Parco entro 60 Giorni dalla chiusura dei bandi, e vagliate dalla Giunta esecutiva nei 60 giorni successivi.

Art. 6 - Fonti Finanziarie - L'Ente Parco Nazionale Val Grande provvederà annualmente ad iscrivere nel proprio bilancio annuale l'importo che l'Amministrazione riterrà opportuno destinare in base alle disponibilità di bilancio per la concessione dei contributi di cui al successivo Art. 7. Sulla base di tale previsione di bilancio si provvederà all'approvazione di un bando per l'assegnazione dei contributi. L'Amministrazione del Parco si riserverà inoltre di stabilire la ripartizione dei fondi per le misure, nonché le relative sottomisure di cui all'art. 7.

Art. 7 - Interventi previsti (Misure e Sottomisure)

misura 7.1 infrastrutture rurali

Sottomisura 7.1.A - Elettrificazione Rurale

Al fine di agevolare le zone particolarmente svantaggiate e non collegate da linee di elettrificazione, si ritiene opportuno intervenire mediante l'erogazione di contributi per I' acquisto e la realizzazione di:

  1. Generatori preferibilmente a gas;
  2. Impianti fotovoltaici;
  3. Microcentraline idroelettriche.

Per ogni azienda verranno concessi Contributi in conto capitale a fondo perduto, nella Misura del 50% della spesa totale, con tetto massimo di L.5.000.000= esclusa IVA Gli interventi dovranno essere compatibili con la normativa dei parchi nazionali.

Sottomisura 7.1.B - Allacciamenti idrici

Tra le infrastrutture necessarie al miglioramento delle condizioni aziendali, tra l'altro necessarie ai fini dell'adeguamento alle norme igienico sanitarie (DPR 54/97), rientrano gli allacciamenti idrici, con particolare riferimento alle aziende che trasformano i prodotti lattiero caseari.

Per ogni azienda verranno concessi Contributi in conto capitale a fondo perduto, nella Misura del 50% della spesa totale, con un tetto massimo di L. 5.000.000= IVA esclusa, per la realizzazione o manutenzione di acquedotti rurali, al servizio di una o più aziende. Gli interventi dovranno essere compatibili con la normativa dei parchi nazionali.

Sottomisura 7.1.C. - Trasporto materiali per opere straordinarie

Per le opere di sistemazione e gestione degli alpeggi all'interno del Parco, si ritiene opportuno contribuire alle spese di trasporto dei materiali con elicottero dove necessario. I contributi non sono assegnabili per le località servite da strade o piste forestali esistenti. I contributi per questa specifica misura saranno del 50% sul totale del costo di trasporto, con tetto massimo annuale di L. 10.000.000= IVA esclusa. I trasporti sono soggetti alle normali autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco.

misura 7.2 strutture aziendali

Sottomisura 7.2.A - Locali di Trasformazione e vendita

Al fine di favorire la lavorazione e la trasformazione dei prodotti realizzati nelle aziende particolarmente disagiate, operanti nel territorio del Parco, sono previsti contributi nella misura del 75% in caso di nuova realizzazione, e 50% nei caso di miglioramento locali esistenti, in conto capitale e a fondo perduto, con tetto massimo di L. 20.000.000= IVA esclusa.

Questa specifica misura è rivolta esclusivamente a coloro che svolgono o intendono svolgere attività agrituristica

Sottomisura 7.2.B - Locali per l'Agriturismo

Parallelamente ai contributi previsti nel punto 7.2.A. si ritiene fondamentale il riattamento dei locali in azienda, al fine di incentivare l'attività agrituristica.

Pertanto, verranno concessi contributi nella misura del 50% in conto capitale e a fondo perduto, con tetto massimo. di L. 20.000.000= IVA esclusa.

misura 7.3 zootecnia

Sottomisura 7.3.A - Bovine Iscritte al L.G. della "Razza Bruna"

La valorizzazione dei pascoli montani può essere attuata mediante l'introduzione di animali adattabili alle condizioni geomorfologiche dell'ambiente montano; l'allevamento in particolare bovino a densità adeguate può migliorare in modo efficace i suoli e le varietà vegetali del pascolo. L'introduzione di animali selezionati, in particolare modo la razza "Bruna", favorisce il razionale utilizzo dei pascoli, `grazie alla rusticità e capacità di assimilazione dei foraggi montani. Si ritiene pertanto necessario orientare l'acquisto di animali in grado di garantire buone produzioni ed in grado di valorizzare al massimo l'ambiente montano.

Contributo del 50 % a fondo perduto, con tetto massimo di L. 3.000.000= IVA esclusa, per l'acquisto di capi bovini di razza "Bruna" con età massima di 3 anni, da tenere in azienda per almeno 3 anni. Il contributo viene concesso per non più di 5 capi annui per azienda.

Sottomisura 7.3.B Ovi - Caprini

Per quanto riguarda il settore Ovi-Caprino si rende necessario attuare un Piano specifico, essendo quest'ultimo uno dei settori di maggiore importanza per la valorizzazione economica della montagna, ed in particolare modo l'agricoltura all'interno del Parco. Il settore ovicaprino dovrà essere valorizzato rivolgendo maggiore attenzione alle forme di allevamento. L'allevamento intensivo o semi-intensivo dovrà essere privilegiato, in quanto consente una migliore gestione dell'ambiente ed una migliore gestione del territorio.

Il territorio si presta all'allevamento di razze caprine rustiche, tra cui le razze "Camosciata" e "Verzaschese".

Saranno concessi contributi del 50% fino ad un massimo di L.300.000= a capo IVA esclusa a fondo perduto, per l'acquisto di capi caprini selezionati, di Razza "Camosciata" e "Verzaschese" iscritti al L.G. (per la razza Nera di Verzasca non occorre il Certificato Genealogico, non essendo ancora operativo il Libro Genealogico Nazionale ma è sufficiente autocertificazione di provenienza), con età superiore ai 4 mesi, da tenere in azienda per 2 anni (concessione per non più di 15 capi annui per azienda).

Nella concessione del contributo verrà data priorità alle forme di allevamento intensivo e semi estensivo.

Sottomisura 7.3.C Equini

Essendo l'Ente Parco Nazionale Val Grande rivolto alla divulgazione ambientale e tutela del patrimonio naturale, al fine di avvicinare il turismo montano ed ambientale al comparto agricolo, ed aumentare l'offerta turistica, esclusivamente per le aziende che si orientano verso il contesto agrituristico, si ritiene opportuno incentivare il turismo equestre, mediante l'erogazione di contributi per l'acquisto di cavalli iscritti al L.G. della Razza Haflinger Italiano, animali che si prestano molto bene per le attività equestri di montagna, e contribuiscono alla valorizzazione dell'ambiente.

A tal proposito si prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto nella misura del 50%, fino ad un massimo di 3 capi annui, e con un contributo massimo di L. 3.000.000= a capo IVA esclusa, da tenere in azienda per almeno due anni.

Sottomisura 7.3.D Attrezzature zootecniche

La dotazione delle attrezzature zootecniche necessarie alle aziende per un razionale allevamento degli animali introdotti in azienda mediante le iniziative proposte dalle altre misure rappresenta un aspetto fondamentale.

A tal proposito, si rende necessario sostenere l'acquisto. in particolare modo per il settore ovicaprino, ed in aziende marginali, di strutture per la mungitura. Ciò al fine di attuare una conversione degli allevamenti caprini, attualmente orientati alla produzione di carne (Capretti). Parallelamente quindi alla Sottomisura 7.3.B. si dovrà attuare successivamente detto intervento orientando il settore alla riconversione degli allevamenti.

Pertanto si prevede l'erogazione di contributi in conto capitale, nella misura del 75% per I' acquisto di strutture di rnungitura meccanica per i caprini, con tetto massimo di L.8.000.000= IVA esclusa. Intervento riservato ai beneficiari della Sottomisura 7.3.B.

Si intende finanziare inoltre per il futuro interventi specifici, rivolti alla realizzazione di lattodotti, in particolare modo per gli alpeggi limitrofi ai caseifici sociali in via di realizzazione nelle zone di Premosello, Trontano, e S. Maria Maggiore. Si tratta di nuove tecnologie sperimentate nella vicina Svizzera, che consentono agli alpeggi siti in zone disagiate, ma con buona dotazione idrica, di conferire il latte in caseificio nel periodo estivo. Per tali strutture è necessaria una valutazione di inserimento ambientale effettuata direttamente dal Parco.

Sottomisura 7.3.E. Recupero e realizzazione di stalle

Per il settore ovicaprino e bovino occorre agevolare il recupero delle stalle esistenti, ed incentivare l'insediamento dì nuove strutture a basso impatto ambientale.

A tal proposito si ritiene opportuno la concessione di contributi, in conto capitale o a fondo perduto, nella misura del 25% del costo sostenuto, con tetto massimo di L.10.000.000= IVA esclusa per edificio, per il recupero e l'adeguamento di stalle esistenti, con particolare riguardo al mantenimento delle coperture in pietra (tetti in piode) e tipologie edilizie tradizionali. Tale contributo è cumulabile con quello previsto dal regolamento per le tipologie edilizie.

Sottomisura 7.3.F. Apicoltura

La valorizzazione del settore apistico costituisce uno degli aspetti fondamentali al fine di creare un mercato dei prodotti tipici del Parco. In questo settore si intende perseguire due importanti obiettivi:

  1. migliorare le condizioni sanitarie degli apiari esistenti;
  2. dotare le aziende delle attrezzature per il sostentamento dell'attività.

Verranno pertanto concessi contributi nella misura del 75%, con tetto massimo di L.5.000.000= IVA esclusa, a copertura delle spese di acquisto alveari ed attrezzature inerenti il settore.

misura 7.4 macchinari agro alimentari

Sottomisura 7.4.A Caseifici aziendali

Per le aziende situate in zone disagiate, ove non si rende possibile il conferimento del latte, sia caprino che bovino, ad uno dei caseifici realizzati da Enti Pubblici, e cofinanziati dall'Ente Parco, si ritiene opportuno finanziare la dotazione di piccoli caseifici aziendali, in parallelo alla sistemazione dei locali, secondo quanto previsto nella Sottomisura 7.2.A. e le finalità della Sottomisura 7.2.B.

A tal proposito vengono concessi contributi nella misura del 75%, con tetto massimo di L.15.000.000= Iva esclusa, per l'acquisto di macchinari agroalimentari per la trasformazione del latte.

Sottomisura 7.4.B. Macchinari per la trasformazione dei Piccoli frutti

Parallelamente alla sottomisura 7.2.A. e per le finalità previste dalla sottomisura 7.2.B, si ritiene opportuno finanziare le attrezzature necessarie alla trasformazione dei prodotti della frutticoltura minore. Verranno pertanto concessi contributi, nella misura del 75%, con tetto massimo di L.5.000.000= iva esclusa per l'acquisto di macchinari necessari alla trasformazione di confetture, ed altri derivati.

Sottomisura 7.4.C. Attrezzature per la smielatura

In questo settore, oltre ai contributi previsti per le finalità individuate nella sottomisura 7.3.F. verranno concessi contributi per l'acquisto di macchinari per la smielatura, con contributo nella misura del 75% con tetto massimo di L. 5.000.000= Iva esclusa.

Sottomisura 7.4.D. Attrezzature per la trasformazione delle Essenze officinali

Per le aziende che si orientano verso l'attività agrituristica e la coltivazione delle essenze officinali, verranno concessi contributi nella misura del 75% per l'acquisto dì attrezzature, per l'estrazione di oli essenziali, essiccatoi, con tetto massimo di L.3.000.000= Iva esclusa.

misura 7.5 formazione professionale

Sottomisura 7.5.A Corsi a favore delle aziende

Al fine di introdurre le nuove tecnologie e soprattutto quelle ecocompatibili, ed orientare l'attività delle aziende zootecniche verranno organizzati periodicamente, (prevalentemente nel periodo autunnale) corsi specifici sulle tecniche di allevamento, coltivazione, gestione aziendale.

Verranno destinati quindi annualmente dei fondi per questa specifica sottomisura, che potranno anche essere concessi sotto forma di contributo alle associazioni agricole riconosciute, in deroga all'art.3 del presente regolamento, nella misura del 75% del costo del corso fino ad un ammontare massimo di L. 10.000.000 per corso.

Sottomisura 7.5.B Altri Corsi

Per la valorizzazione delle produzioni agricole sul territorio del Parco, finalizzata alla individuazione di marchi specifici, potranno essere effettuati corsi specifici, rivolti all'agricoltura biologica, agriturismo, coltivazione di Essenze officinali, e la coltivazione dei piccoli frutti.

Verranno destinati quindi annualmente dei fondi per questa specifica sottomisura, che potranno anche essere concessi sotto forma di contributo alle associazioni agricole riconosciute, in deroga all'art.3 del presente regolamento, nella misura del 75% del costo del corso fino ad un ammontare massimo di L. 10.000.000 per corso.

Verranno inoltre tenuti incontri tecnici, in particolare modo per il settore apistico.

misura 7.6 settore agronomico

Sottomisura 7.6.A. Piccoli Frutti

La coltivazione dei piccoli frutti e la specializzazione delle aziende verso colture tipiche dell'ambiente montano, contribuisce alla valorizzazione delle produzioni.

L'incentivazione di queste colture deve essere attuata con interventi specifici nelle aziende agricole. A tal proposito si prevede un contributo a fondo perduto di L. 5.000.000= per le aziende agricole che intendono avviare tale attività, ed impegnarsi nella coltivazione per almeno 10 anni. Il numero minimo di piante messe a dimora non deve essere inferiore a 50.

Sottomisura 7.6.B. Produttività foraggera

Al fine di migliorare la produttività foraggera dei prati e pascoli, esclusivamente sul territorio del Parco, verranno concessi contributi alle aziende agricole, per il recupero di aree degradate, prati e pascoli montani abbandonati, e altri lavori di miglioramento delle condizioni dei prati (taglio degli arbusti infestanti, spietramenti, eliminazione di infestanti con prodotti selettivi biologici, sfalcio). Verranno quindi concessi a tal proposito contributi di L.2.000.000= ad ettaro, fino ad un massimo di 5 ettari all'anno per soggetto.

Sottosura 7.6.C. Colture Officinali ed Aromatiche

La coltivazione delle essenze officinali ed aromatiche verrà incentivata mediante la realizzazione di un corso di formazione professionale che come citato nella sottomisura 7.5.B consente, trattandosi di nuova ed emergente attività, di individuare gli operatori interessati. La finalità che si intende perseguire è rivolta alla creazione di un sito dimostrativo e divulgativo sulla conoscenza e l'utilizzo di queste essenze e la creazione di un mercato di prodotti derivati e confezionati eventualmente con un marchio specifico.

Alle aziende agricole che intenderanno avviare una coltivazione di erbe officinali, verrà concesso un contributo a fondo perduto di L. 5.000.000=, con l'obbligo per il beneficiario di impegnarsi nell'attività di coltivazione, raccolta e confezionamento delle essenze, per almeno una stagione di raccolta e per un minima di 500 mq coltivati.

Art. 8 - Modalità e Documenti da presentare - Per ogni singola misura o sottomisura, o per più misure, saranno aperti dei bandi temporanei secondo disponibilità. Gli interessati dovranno presentare domanda entro i termini stabiliti dal bando, su apposito modello predisposto dall'Ente Parco, compilato in ogni sua parte, indirizzato al Presidente dell'Ente Parco Nazionale Val Grande, e con allegata la documentazione che verrà richiesta dal bando e che dovrà certificare che l'azienda dispone delle caratteristiche richieste nelle singole sottomisure.

Art. 9 - Ritenuta sui contributi - Sui contributi verranno effettuate le ritenute alla fonte di legge (e in particolare il 4% previsto dalla L. 241/90). 1 contributi sono soggetti alla vigente normativa fiscale.

Art. 10 - Disposizioni finali - Per ogni specifica Sottomisura l'Ente Parco, senza preavviso, si riserva di effettuare gli opportuni sopralluoghi aziendali. I controlli potranno avvenire per tutto il periodo nel quale l'azienda si impegna a rispettare quanto previsto dalle singole misure del presente regolamento.

In caso di avvenuta decadenza delle caratteristiche richieste entro il periodo di impegno decade anche il diritto al contributo eventualmente già erogato che dovrà essere restituito all'Ente con gli interessi di legge maturati dalla data dell'eventuale erogazione.

L'Ente Parco non potrà erogare contributi in favore di iniziative nel campo dell'agricoltura al di fuori delle modalità e delle tipologie previste dal presente Regolamento.

I contributi di cui al presente regolamento potranno essere cumulati con altri contributi pubblici locali, regionali, nazionali ed europei esclusivamente fino al raggiungimento del costo effettivo dell'intervento, e comunque qualora le rispettive norme locali, regionali, nazionali ed europee lo consentano.



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