IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Vesuvio - Regolamento dell'uso dei fuochi all'aperto nel territorio del parco (deliberazione del Consiglio direttivo n. 53 del 26 maggio 1998) Art. 1 - Nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio è vietato l'uso dei fuochi all'aperto in quanto attività che può compromettere la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera G della legge n.394 del 06/12/1991. Art. 2 - E comunque vietato fumare nei boschi, nelle strade, nei sentieri che li attraversano, fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Art. 3 - E' permesso l'abbruciamento dei residui delle lavorazioni agricole quando la distanza dal bosco è uguale o superiore aia 500 mt. purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata o comunque pulita della larghezza di 5 mt.; resta comunque vietato l'abbruciamento dei residui vegetali quando spira il vento. L'abbruciamento deve comunque essere preventivamente comunicato all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente con raccomandata con almeno sette giorni di anticipo sulla data in cui si prevede di effettuare l'abbruciamento. Art. 4 - Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci e dal fogliame, e dai rami secchi ecc. mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento dal 1 ottobre al 30 marzo, questo dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9.00. Il materiale raccolto in piccoli gruppi dovrà essere bruciato con le opportune cautele in apposite radure, all'uopo preventivamente, nell'ambito del castagneto e per tutta la fase dell'abbruciamento i fuochi devono essere sorvegliati. L'abbruciamento del materiale di ripulitura dei castagneti da frutto dovrà essere preventivamente comunicato all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente con raccomandata con almeno sette giorni di anticipo sulla data in cui si prevede di effettuare l'abbruciamento. Art. 5 - Nei boschi distrutti e/o danneggiati da incendio, sottoposti ad intervento di ricostruzione boschiva, a mente dell'art. 8 comma 3 di cui all'allegato C alla legge regionale n. 11/96, è consentita, per il materiale di risulta morto ed asportato, la sola cippatura. Art. 6 - Fermo restando le norme di carattere penale di cui all'art. 30 della legge n. 394 del 06/12/96 le violazioni agli artt. 3,4 e 5 di cui al presente regolamento sono altresì punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (duecentomila) a Lire 2.000.000 (duemilioni). Le violazioni al presente regolamento sono altresì punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (centomila) a Lire 1.000.000 (unmilione). Art. 7 - Fermo restando il divieto di accendere dei fuochi dal 1 giugno al 30 settembre, sono autorizzabili manifestazioni pirotecniche, al di fuori del periodo 1 giugno 3O settembre, solo per i festeggiamenti tradizionali che abbiano una conclamata valenza antropologica per i quali va dimostrato l'uso continuativo nel passato dei fuochi pirotecnici. Il richiedente l'autorizzazione è responsabile nei confronti dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, che si potrà avvalere nei sui confronti in termini di legge, per ogni eventuale danneggiamento ambientale nel territorio del Parco. La richiesta dovrà avere in allegato la documentazione dei mezzi antincendio che saranno sul luogo durante la manifestazione pirotecnica. Il richiedente dovrà versare una polizza fideiussoria per un massimale di Lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) e la dichiarazione di assunzione di responsabilità nei confronti del Parco. L'autorizzazione del Parco non solleva il richiedente dal rispetto della normativa vigente che deve in ogni caso essere rispettata. In condizioni non idonee, quali siccità prolungate e forte vento, può essere revocata l'autorizzazione. |