IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali
Parco nazionale Vesuvio Regolamento raccolta funghi epigei commestibili nel territorio del parco nazionale
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 78 del 7 settembre 1999)
Art. 1 - L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera b) della Legge 23/08/1993 e dell'art.3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 05/06/1995, al fine di conservare l'equilibrio delle biocenosi indispensabile alla sopravvivenza degli ecosistemi vegetali e per la tutela della propagazione degli stessi, emana il presente regolamento concernente la disciplina per la raccolta dei funghi epigei nell'ambito del protetto.
Art. 2 - 1. La raccolta dei funghi epigei commestibili nel territorio incluso nella perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio è ammessa nella sola "zona 2" di cui al DPR del 5 giugno 1995 e dalle ore 07.00 alle ore 18.00 nei giorni mercoledì, venerdì e domenica di ogni settimana.
2. La raccolta è limitata a Kg 1 a persona maggiorenne, e comunque per i soli residenti nei comuni del territorio del Parco;
3. Il requisito della residenza nei comuni del Parco sarà dimostrato mediamente esibizione di idoneo documento,
4. Con il possesso della tessera di autorizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento è possibile la raccolta, nelle ore e nei giorni indicati al comma 1, nella qualità massima di Kg 2, fatto salvo il divieto espresso dal proprietario o dal conduttore del fondo.
Art. 3 - 1. La raccolta è vietata:
a) nelle zone consentite dalle ore 18.00 alle ore 07.00 del mattino;
b) nella Riserva Forestale di protezione integrale Tirone - Alto Vesuvio, istituita con D.M. del 20/03/1972 e ricadente nei comuni di Trecase - Boscoreale- Torre del Greco - Ercolano;
c) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali dall'autorità forestale competente;
d) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari o conduttori;
e) nella zona "A" prevista dal Piano del Parco.
2. Per particolari avverse condizioni climatiche, biologiche o alterazioni fisico-chimiche e per la salvaguardia dell'ecosistema, il Presidente dell'Ente Parco, con apposita ordinanza, può vietare per periodi limitati e su aree delimitate la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione.
3. Il divieto di raccolta dei funghi epigei, sia permanente che temporaneo, è reso esecutivo mediante la collocazione, lungo il perimetro dell'area inibita, di tabelle indicatrici.
4. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli e le tabelle di divieto nelle zone di cui al comma 2.
Art. 4 - 1. Nella raccolta dei funghi epigei commestibili è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri attrezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.
3 E' vietata la distribuzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di riporre, per il trasporto, gli stessi in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. E' fatto assoluto divieto di utilizzare contenitori di plastica.
5. E' vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, dello strato superficiale di terreno, salvo che per opere di regimentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
6. E' obbligatorio utilizzare contenitori a maglie larghe per il trasporto.
Art. 5 - 1. I cittadini residenti nei comuni compresi nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Vesuvio che intendono usufruire del diritto di cui all'art. 2, devono fare richiesta all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.
2. La tessera di autorizzazione, nel numero massimo di 250 (duecentocinquanta), verrà rilasciata dall'Ente Parco previo il versamento di una quota di 200.000 (lire duecentomila) ed avrà una validità temporale di anni 1 (uno), dal 1 gennaio al 31 dicembre.
3. Le richieste di autorizzazione e di rinnovo debbono essere avanzate entro il 31 ottobre. L'importo del versamento verrà stabilito annualmente dall'organo competente dell'Ente Parco. L'autorizzazione verrà revocata qualora siano state accertate e contestate per due volte violazioni di una delle norme di cui al presente regolamento.
4. Chiunque, nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi epigei e delle relative strade di accesso, verrà trovato in possesso di funghi raccolti:
a) sprovvisto dell'autorizzazione di cui al comma n. 2 del presente articolo,
b) nei giorni e nelle ore di divieto,
c) in quantità superiore a quella consentita, è soggetto, oltre alle sanzioni di cui all'art. 7, anche alla confisca dell'intera quantità di funghi ed alla stessa confisca vi provvede direttamente il personale che accerta la violazione.
5. La violazione della norma di cui al comma precedente è presunta quando, nell'ambito delle zone di vegetazione dei funghi e delle relative strade di accesso, sia opposto rifiuto a formale intimazione di apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e di altri mezzi di trasporto.
6. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito della formale intimazione, le sanzioni amministrative previste per le violazioni di cui alle lettere a) - b) - c) del comma precedente sono raddoppiate, previa stima da parte dell'accertatore della quantità dei funghi detenuti.
7. I funghi confiscati vengono consegnati, con formale atto di consegna, ad Istituti di Beneficenza ed Assistenza o, in caso di dubbia commestibilità, distrutti. La destinazione o la distruzione deve essere menzionata nel verbale di violazione elevato.
8. Chiunque, con un'azione ed omissione, violi una o più disposizioni previste dal presente regolamento o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiace alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7.
9. Per le violazioni alle disposizioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative contemplate dal presunto regolamento si applicano le norme previste dalla Legge 24/11/1991 N. 689 e, ricorrendone gli estremi, dalle Leggi Regionali in vigore.
Art.6 - 1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è affidata al Corpo Forestale dello Stato.
2. Sono, inoltre, incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente regolamento, oltre ai Nuclei Antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, le Guardie Venatorie provinciali, gli organi di Polizia locale e rurale, gli operatori di vigilanza ed ispezione delle aziende sanitarie locali aventi qualifica di Vigile sanitario, le Guardie Giurate campestri e le Guardie Giurate volontarie.
3. Le Guardie Giurate devono possedere i requisiti di cui all'art.138 del T.U.P.S., approvato con R.D. 18/06/1991 N° 773 ed aver prestato giuramento innanzi al Prefetto.
Art.7 - Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, per la violazione delle disposizioni al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da £. 1.000.000 a £. 2.000.000 per la raccolta di funghi non autorizzata;
b) da £. 200.000 a £. 2.000.000 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
c) da £. 200.000 a £. 2.000.000 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nei giorni, nelle ore e nelle zone di divieto;
d) da £. 300.000 a £. 2.000.000 per tutte le violazioni alle altre disposizioni del presente regolamento.
I proventi derivanti dai versamenti per le autorizzazioni e quelli derivanti dalle sanzioni amministrative sono introitate nel bilancio dell'Ente Parco e reinvestite nell'ambito delle attività di protezione e di salvaguardia dell'ambiente naturale.
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