IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Dolomiti Bellunesi - Regolamento per la concessione dell'uso del marchio del Parco.
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 77 del 4 ottobre 1996)




Ai sensi del D.P.R. 12 luglio 1993, istitutivo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, dell'art. 11 comma 2/b e 2/d e dell'art. 14 della Legge quadro sulle aree naturali protette N. 394/91, l'Ente Parco istituisce un Regolamento per l'utilizzo del proprio marchio e della denominazione "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi".

Il marchio e la denominazione "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" sono stati registrati presso l'UPICA di Belluno in data 25/07/1996.

Art. 1 - A decorrere dalla data 05/10/1996 chiunque intenda utilizzare il marchio e la denominazione "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" dovrà inoltrare una richiesta scritta all'Ente Parco specificando il tipo d'uso, la destinazione e la modalità di utilizzo che si intenda attuare.

Art. 2 - La concessione di utilizzo è sottoposta alla stipula di apposite convenzioni.

L'Ente Parco ha facoltà di verificare che il richiedente sia in regola con tutte le norme previste dalle Leggi che disciplinano l'esercizio delle attività professionali, imprenditoriali, commerciali o socio-culturali e che il richiedente non svolga attività che direttamente o indirettamente compromettano la conservazione e la salvaguardia del territorio del Parco e dell'ambiente naturale in genere.

Art. 3 - A decorrere dalla data 05/10/1996 chiunque sarà autorizzato ad utilizzare il marchio e la denominazione "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" dovrà corrispondere all'Ente il contributo finanziario previsto nel presente Regolamento.

Art. 4 - Coloro che esercitano attività con sede nei comuni il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nel Parco e che vorranno utilizzare il marchio e la denominazione "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" dovranno ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'Ente e corrispondere un contributo finanziario annuo il cui valore minimo è stabilito dal seguente Regolamento.

Il contributo verrà determinato in relazione alle specifiche della richiesta di cui al precedente art. 1, nonché a:

- categoria economica di appartenenza;

- dimensione dell'iniziativa promozionale;

- tipologia e caratteristiche del contratto.

Le attività in oggetto sono suddivise nelle seguenti categorie:

A) attività industriali;

B) complessi e impianti sportivi;

C) grandi esercizi commerciali;

D) alberghi, pensioni, locande a conduzione familiare, case e camere in affitto, campeggi, rifugi, ostelli, attività agrituristiche, case per ferie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, birrerie, bar;

E) botteghe artigiane e piccoli esercizi commerciali;

F) cooperative, agenzie turistiche, attività sociali di promozione turistica, guide naturalistiche, centri di educazione ambientale, attività sportive;

G) attività agricole, allevamenti animali;

H) altre.

Art. 5 - Il contributo finanziario annuo minimo per le categorie specificate è stabilito nella seguente misura:

a) 20 milioni

b) 10 milioni

c) 10 milioni

d) 0,5 milioni

e) 0,5 milioni

f) 0,5 milioni

g) 0,5 milioni

h) 0,5 milioni

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di derogare, su proposta della Direzione, quanto disposto dal presente articolo.

Art. 6 - Coloro che esercitano attività con sede in comuni non ricompresi nel territorio del Parco potranno utilizzare il marchio e la denominazione di collaborazione con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi solo previa stipula di specifici contratti inerenti le singole iniziative, approvati dal Consiglio Direttivo.

Art.7 - L'Ente Parco, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per l'uso del marchio e della denominazione "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" in caso di inosservanza delle clausole del seguente Regolamento, di quelle stabilite nelle apposite convenzioni c/o contratti, o per attività palesemente contraria alla filosofia dello Statuto dell'Ente Parco o lesiva del suo patrimonio naturalistico o dei suoi valori culturali e/o ambientali.

Art. 8 - La concessione del marchio e della denominazione "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi", nonché il relativo utilizzo sono disciplinati dalla Legislazione vigente.

Art. 9 - I Comuni e le Comunità Montane, il cui territorio sia ricompreso in tutto o in parte all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi possono, ai soli fini istituzionali, utilizzare gratuitamente marchio e denominazione, previa esplicita autorizzazione dell'Ente.

Art. 10 (Norma transitoria) - In sede di prima applicazione del presente Regolamento e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, i soggetti di cui al precedente articolo 4, in deroga al disposto di cui al successivo art. 5, beneficeranno gratuitamente dell'utilizzo del marchio e della denominazione "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi", previa esplicita autorizzazione dell'Ente e nel pieno rispetto di tutte le altre clausole contenute nel presente Regolamento.

Parco nazionale Dolomiti Bellunesi - Accordo di concessione d'uso del marchio del Parco nazionale Dolomiti Bellunesi (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 77 del 4 ottobre 1996)

Fra i sottoscritti:

Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con sede in Piazzale Zancanaro, 1 Feltre (BL)

E .........................

Premesso

- che l'Ente Parco ha come scopo istituzionale la preservazione dell'ambiente naturale e a tal fine si avvale della raccolta di fondi per la realizzazione di iniziative di conservazione della natura;

- che il Marchio dell'Ente Parco è rappresentato da n.3 campanule morettiane stilizzate su un pietrisco e dalle parole Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, registrato presso l'UPICA di Belluno in data 25/07/1996 (sigla e marchio verranno indicati qui di seguito come "i Marchi");

- che il Concessionario ha manifestato l'intento di contribuire alle più sopra richiamate iniziative dell'Ente Parco, come più oltre specificato;

- che, in considerazione di quanto precede, l'Ente Parco è disposto a concedere al Concessionario, nei limiti e alle condizioni più oltre indicate, l'utilizzazione dei Marchi onde consentire al Concessionario stesso di rendere noto al pubblico che esso contribuisce alle iniziative dell'Ente Parco per la conservazione del suo territorio;

ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

1) - Contribuzioni.

1.1) Il Concessionario si impegna a pagare all'Ente Parco a titolo di contribuzione l'importo di Lire 500.000 (cinquecentomila) + IVA 19% da versarsi a fronte di regolare fattura.

I termini di pagamento sono:

30 giorni a fine mese dalla data di emissione della fattura con Bonifico Bancario sul C/C presso (omissis)

Il contributo sarà destinato a sostenere iniziative in linea con gli scopi istituzionali dell'Ente Parco.

1.2) Le contribuzioni a cui il Concessionario è automaticamente indotto, non costituisce diretto corrispettivo per l'utilizzo dei Marchi. Pertanto il Concessionario sarà tenuto a corrispondere per intero all'Ente Parco le predette contribuzioni anche nel caso in cui la concessione dei Marchi venisse anticipatamente revocata per fatto imputabile al Concessionario stesso.

2) - Concessione d'uso del Marchio

2.1) Quale riconoscimento per le contribuzioni di cui al par. 1.1, l'Ente Parco autorizza il Concessionario, per la durata del presente accordo e nei limiti e alle condizioni più sotto specificate, ad utilizzare il Marchio "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" nelle iniziative promozionali di carattere generale.

L'utilizzo dei Marchi (simbolo e denominazione) viene concesso limitatamente ai seguenti Servizi e nelle azioni pubblicitarie e/o promozionali ad esse relative.

2.2) L'utilizzazione del Marchio è autorizzata esclusivamente per il mercato nazionale (Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano).

2.3) Per tutta la durata del Presente contratto l'Ente Parco potrà concedere ad altro Concessionario l'utilizzazione dei Marchi per servizi identici o in rapporto di diretta concorrenza con quelli elencati al par. 2. 1., relativamente al mercato nazionale.

3) - Uso del Marchio

3.1) In nessun caso il Concessionario potrà essere considerato come licenziatario dei Marchi. Esso pertanto non sarà facoltizzato ad usare i Marchi per contraddistinguere i propri Servizi, ma solo ad apporre i Marchi sui Servizi in funzione di "raccomandazione" in aggiunta ai segni distintivi della propria azienda destinati a contraddistinguere i Servizi stessi.

3.2) In nessun caso, così sui Servizi come in pubblicità e/o nelle promozioni ad essi relative, saranno consentite al Concessionario forme di prestazione tali da far ritenere che l'Ente Parco sia ideatore, produttore o distributore dei Servizi, o che sia comunque coinvolto nella loro creazione, commercializzazione o che ne sia consumatore od utilizzatore.

3.3) In considerazione della predetta funzione di "raccomandazione" sarà consentito al Concessionario di accompagnare i Marchi con diciture "a sostegno", quale ad esempio l'indicazione di aver contribuito a sostenere le iniziative promosse dall'Ente Parco.

4) - Garanzia del Concessionario

4.1) Il Concessionario garantirà che i Servizi vengano realizzati in conformità delle leggi nazionali o dei regolamenti internazionali vigenti.

4.2) Il Concessionario garantirà altresì che i Servizi non siano dannosi per la salute dell'uomo o per l'integrità dell'ambiente.

4.3) L'eventuale approvazione dei Servizi da parte dell'Ente Parco, come da successivo par. 5, non esonererà il Concessionario da tali garanzie.

5) - Approvazione dell'Ente Parco

5.1) Nessun servizio recante i Marchi potrà essere commercializzato e/o nessuna azione pubblicitaria o promozionale in favore dei Servizi potrà essere realizzata ove tali Servizi e/o piani di tali azioni pubblicitarie o promozionali non siano stati approvati dall'Ente Parco.

5.2) Il Concessionario sarà tenuto a sottoporre preventivamente all'Ente Parco i piani di ogni azione pubblicitaria e/o promozionale che il Concessionario stesso intenda promuovere a sostegno di detti Servizi, della indicazione dei mass-media che verranno utilizzati e della pianificazione delle relative uscite. Tutto il relativo materiale dovrà essere inviato all'Ente Parco a mezzo lettera raccomandata R.R. o consegnato a mano. In quest'ultimo caso l'ente Parco fornirà una ricevuta recante un numero di protocollo assegnato al materiale.

5.3) Con le stesse modalità previste al capoverso che precede, il Concessionario sarà tenuto a sottoporre a preventiva autorizzazione dell'Ente Parco le eventuali frasi "a sostegno" con cui intendesse accompagnare i Marchi, e di cui al precedente punto 3.3.

5.4) Entro 10 giorni dal ricevimento dei piani e del materiale di cui al precedente par. 5.2, l'Ente Parco comunicherà al Concessionario se l'approvazione è stata o meno concessa, informandolo, in caso negativo, dei motivi su cui il diniego della autorizzazione si basa.

Trascorsi 20 giorni senza comunicazione da parte dell'Ente Parco, i piani si riterranno comunque approvati.

6) - Obblighi del Concessionario

6.1) Il Concessionario si obbliga formalmente:

a) a non usare i Marchi per scopi contrari alla Legge;

b) a non usare i Marchi in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità dell'Ente Parco o comunque per scopi confliggenti con la preservazione dell'ambiente naturale;

c) a non usare i Marchi per contraddistinguere servizi diversi da quelli elencati al par. 2.1, o che non siano in conformità di quanto previsto al par. 4.1, o abbiano caratteristiche di dannosità e insalubrità come da par 4.2, ed altresì a non usare i Marchi in contrasto con quanto previsto ai par. 3.1 e 3.2;

d) a non usare i Marchi per servizi che non siano stati preventivamente approvati dall'Ente Parco secondo le procedure di cui al par. 5, o a non utilizzarlo in azione pubblicitarie o promozionali che non siano state preventivamente approvate dall'Ente Parco in conformità delle predette procedure;

e) a usare i Marchi limitatamente ai territori della Repubblica Italiana, repubblica di San Marino e Città del Vaticano;

f) a non usare i Marchi alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche;

g) a non usare i Marchi in modo tale che ne possa derivare danno o - discredito all'Ente Parco o alla sua immagine o inganno ai danni del consumatore;

h) a non concedere l'uso dei Marchi, sotto qualsiasi forma, a terzi;

i) a non utilizzare i Marchi o parte di essi quale propria ragione commerciale o parte di essa;

l) a non depositare o usare i Marchi come proprio marchio;

m) a non depositare o usare Marchi o contrassegni confondibili con i Marchi;

fermo restando in ogni caso che la concessione in uso del Marchio non determinerà a favore del Concessionario alcun diritto sui Marchi stessi.

6.2) Il Concessionario si impegna altresì formalmente, per tutto la durata del presente contratto, a non utilizzare nella propria pubblicità e in qualsiasi altra manifestazione della propria attività aziendale, l'immagine della campanula morettiana, comunque realizzata o riprodotta.

6.3) Sarà facoltà dell'Ente Parco esercitare in qualsiasi momento la critica nei confronti delle attività del Concessionario. Il Concessionario si obbliga fin d'ora a tenere conto di tali critiche e a fare quanto in suo potere per adeguare le proprie attività ai suggerimenti dell'Ente Parco.

7) - Fornitura di servizi e mailing

7.1) Ove l'Ente Parco abbia a farne richiesta, il Concessionario dichiara fin d'ora la propria disponibilità a fornire all'Ente Parco i propri servizi a condizioni di particolare favore, da concordarsi caso per caso.

7.2) Ove fra i patti speciali del presente accordo le parti avessero a pattuire un "mailing", questo dovrà essere gestito, previo rimborso dei costi, dall'Ente Parco con modalità da concordarsi.

8) - Durata

8.1) Il presente contratto si intende stipulato per la durata di 1 anno a partire dalla data della sua sottoscrizione, e andrà pertanto a scadere il ..........

9) - Effetti della scadenza

9.1) Dalla data di scadenza del presente accordo o dei suoi eventuali rinnovi, il Concessionario dovrà cessare di utilizzare i Marchi sia sui Servizi che in qualsiasi manifestazione della propria attività aziendale. La pubblicità e le promozioni in favore dei Servizi nelle quali i Marchi siano visualizzati o comunque utilizzati dovrà parimenti cessare da tale data.

9.2) I materiali promozionali già esistenti e non ancora esitati alla data di scadenza del presente accordo, giacenti presso i magazzini del Concessionario, suoi depositi o altre dipendenze, dovranno essere esitati entro 90 giorni da tale data, dopodiché non ne sarà consentita al Concessionario l'ulteriore distribuzione, salva autorizzazione scritta dell'Ente Parco.

9.3) Il Concessionario si impegna a informare agenzie di viaggi, tour operators e altri soggetti coinvolti nella promozione dei suoi servizi della cessazione del presente accordo.

10) - Revoca della concessione

10.1) Sarà facoltà dell'Ente Parco revocare la concessione di uso dei Marchi anche prima della scadenza del presente accordo in ogni caso in cui il Concessionario contravvenga ad uno qualsiasi degli obblighi assunti ai precedenti par. 6.1 e 6.2.

10.2) La dichiarazione di revoca verrà comunicata dall'Ente Parco al Concessionario a mezzo lettera raccomandata ed avrà effetto immediato dalla data del suo ricevimento.

10.3) A partire da tale data il Concessionario dovrà cessare di utilizzare i Marchi sia sui servizi che in qualsiasi manifestazione della propria attività aziendale.

La pubblicità e le promozioni in favore dei Servizi, nelle quali i Marchi siano visualizzati o comunque utilizzati, dovranno parimenti cessare da tale data. Da ciò è escluso il materiale pubblicitario già distribuito sul punto vendita e le eventuali campagne pubblicitarie che non possono essere revocate per tempi tecnici.

10.4) La revoca della concessione dei Marchi nel caso di violazione da parte del Concessionario di uno qualsiasi degli obblighi assunti ai precedenti par. 6.1 e 6.2, non farà venir meno le obbligazioni del Concessionario al pagamento delle contribuzioni di cui al par. 1.1 che dovranno pertanto essere adempiute regolarmente alle rispettive scadenze, secondo quanto previsto al par. 1.1.

11) - Varie

11.1) Qualsiasi modifica, variazione o emendamento del presente accordo non sarà efficace ove non risulti da atto scritto dei legali rappresentanti di ambo le parti.

11.2) Qualsiasi comunicazione o notifica da eseguirsi da una delle parti all'altra in base al presente accordo dovrà essere fatto esclusivamente, a pena di inefficacia, agli indirizzi delle parti indicate in epigrafe.

11.3) Ove, per qualsiasi motivo, uno qualsiasi dei patti del presente accordo fosse dichiarato invalido o nullo, ciò non comporterà l'invalidità o la nullità dei patti restanti, che conserveranno piena validità ed efficacia.

12) - Controversie

12.1) Di ogni controversia nascente dal presente contratto o ad esso collegata sarà competente il giudice del Foro di Belluno.

13) - Patti speciali

13.1) I seguenti patti speciali, che formano parte integrante del presente accordo, prevarranno sulle clausole generali più sopra riportate ove con esse incompatibili.



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