IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Dolomiti Bellunesi - Regolamento provvisorio per la raccolta dei funghi all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 74 del 15 settembre 1997)




Art. 1 - All'interno del Parco la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi, anche non commestibili, sono vietati.

Art. 2 - Dal divieto di cui all'articolo precedente sono esclusi:

i ricercatori, per motivi scientifici o didattici, previa autorizzazione personale rilasciata dall'Ente che individui specie e quantitativi asportabili;

limitatamente alle zone di protezione agro-silvo-pastorale (come previste dal D.M. 20.04.1990): per la raccolta nei rispettivi fondi, i proprietari di beni immobili, gli aventi titolo, i conduttori ed i loro familiari; i titolari di usi civici e di analoghi diritti, precisati nei Comuni, per i territori rispettivi; i residenti e gli originari dei Comuni del Parco, nei limiti territoriali del Comune di residenza o di origine.

Art. 3 - I soggetti di cui all'articolo precedente sono tenuti al rispetto delle limitazioni e delle regole (limiti di raccolta, modalità di raccolta, limitazioni temporali, ecc.) stabilite dalle vigenti normative della Regione Veneto (L.R. 19.8.96, n. 23) e dalle loro applicazioni in sede locale (Regolamenti delle Comunità Montane). In particolare, i residenti devono munirsi del tesserino e dei permessi rilasciati dagli Enti normalmente preposti a tale attività. Al fine di consentire i controlli, gli altri soggetti abilitati alla raccolta funghi nel territorio del Parco, qualora non in possesso di tesserino e permesso, devono dimostrare, tramite atto di pubblica notorietà oppure autocertificazione, i titoli che consentono la raccolta funghi nel territorio del parco.

Art. 4 - I corsi didattici previsti dalla Legge Regionale n. 23, organizzati dagli Enti Locali, sono considerati abilitanti per il rilascio del tesserino utile alla raccolta funghi all'interno del perimetro del Parco.

Art. 5 - Le autorizzazioni speciali, per la raccolta a fini scientifici e didattici, sono rilasciate dall'Ente Parco. Tali autorizzazioni non possono avere validità superiore all'anno e possono essere rilasciate anche per brevi periodi antecedenti alcune delle attività di cui sopra (mostre, seminari, ecc.) previa valutazione da parte dell'Ente Parco. Entro il 31 gennaio di ogni anno è necessario, per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni, produrre domanda, corredata da idonea documentazione inerente le attività didattico scientifiche che si intendono effettuare nel corso del periodo corrispondente alla richiesta. Per l'autorizzazione speciale a tempo parziale, da rilasciarsi prima delle attività sopra citate (mostre, seminari, ecc.), deve essere prodotta domanda almeno due mesi prima della manifestazione. Entro il 31 dicembre di ogni anno è necessario, inoltre, produrre idonea relazione sulle attività svolte. Gli ispettori micologi di cui al Decreto 29 novembre 1996, n. 6686, attualmente dipendenti dalle ULSS che, per studi e ricerche attinenti ai compiti d'ufficio loro assegnati, intendono chiedere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della Legge Regionale devono far produrre la domanda dall'ULSS di appartenenza. I titolari di tali autorizzazioni sono esonerati dalla presentazione della relazione di fine anno. Il provvedimento autorizzativo individua nominativamente i soggetti titolari, indica i periodi in cui può essere effettuata la raccolta, nonché le quantità consentite entro i limiti stabiliti dall'art. 3 della Legge Regionale per quanto riguarda i funghi commestibili. Il possesso dell'autorizzazione speciale non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.

Art. 6 - Le sanzioni amministrative sono quelle previste dalla Legge Regionale n. 23.

Art. 7 - Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni commesse all'interno del Parco, vengono devoluti ai Comuni, secondo le procedure attualmente in uso al di fuori dell'area protetta. La destinazione di tali fondi è quella prevista dalla Legge Regionale n. 23, all'articolo 16.

Art. 8 - Per la definizione delle aree in cui la raccolta funghi è consentita, è da far riferimento alla carta della zonizzazione del D.M. 20 aprile 1990, che si allega e che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 9 - L'Ente Parco può proporre eventuali restrizioni in qualsiasi momento, qualora ne venisse rilevata la necessità in relazione allo stato dei sistemi ecologici e all'andamento delle produzioni.



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