IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Programma 1999 di sostegno dell'agricoltura nel parco per riconoscere alle aziende agricole o zootecniche operanti entro i confini del parco un premio annuo quale contributo all'installazione ed al mantenimento di difese ecocompatibili delle colture e quale indennizzo forfettario degli eventuali danni arrecati dalla fauna selvatica
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 185 del 22 ottobre 1998 - All. A)





Art. 1 - Finalità - L'Amministrazione del parco riconosciuta l'importanza dell'attività agricola quale elemento culturale e paesaggistico vitale per le finalità ambientali ed istituzionali del Parco stesso intende riproporre anche per l'anno 1999 il "Programma di sostegno dell'agricoltura nel Parco". Tale programma vuole riconoscere alle aziende agricole o zootecniche che operano entro i confini del parco un premio annuo quale contributo alle opere di miglioramento agrario volte principalmente alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica oltre al recupero delle superfici coltivate ed alle strutture aziendali.

Art. 2- Destinatari - Sono destinatarie del presente programma le aziende agricole e zootecniche operanti ed ubicate entro i confini del Parco (o per la parte in esso ricadente), di cui al DPR 12 luglio 1993, che manifestino interesse, secondo le modalità di seguito indicate. Il termine per l'adesione al programma è fissato al 10 dicembre 1998.

Art. 3 - Requisiti - I soggetti interessati dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per l'ammissione al programma ed autocertificarli secondo le indicazioni riportate nei modelli allegati, disponibili presso le sedi del Parco e i comandi stazione del Corpo Forestale dello Stato, entro la data sopraindicata e di seguito definiti:

1. Allegato A (domanda di preadesione): tale allegato non rappresenta un vincolo per il conduttore che può rinunciare fino al momento della sottoscrizione del contratto di programma, diventa altresì utile elemento conoscitivo per l'Amministrazione del Parco ai fini della programmazione e gestione del programma stesso.

2. Allegato B (titolo di possesso): con riferimento ai vari appezzamenti, loro ubicazione, superficie in ettari, qualità di coltura ed individuazione catastale (numero di fogli e mappali);

3. Allegato C (dati produttivi): dichiarazione delle produzioni conseguite o attese nel 1999, specie, razza e numero di capi di bestiame in allevamento al momento della presentazione della domanda.

Qualora le aziende interessate al programma fossero superiori alle disponibilità finanziarie previste per lo stesso, si procederà a stilare una graduatoria definita da una apposita commissione sulla base degli elementi di pregio caratteristici di ogni azienda (tradizione, allevamento di specie minacciate di estinzione, presenza stabile del conduttore in azienda, ecc.).

Art. 4 - Premio (modalità di determinazione)

In base ai dati forniti dai soggetti richiedenti l'amministrazione del Parco formulerà una proposta di premio annuale in base ai seguenti fattori di determinazione ed ai relativi premi:

1. Colture annuali: 200 ecu per ettaro;

2. Colture annuali che beneficiano di un premio in virtù della regolamentazione relativa alle organizzazioni comuni di mercato: 100 ecu per ettaro;

3. Prati permanenti, prati artificiali, prati-pascoli: 120 ecu per ettaro;

4. Colture vivaistiche: 200 ecu per ettaro.

Sono distinte le seguenti tipologie:

  • Prati permanenti: superfici a foraggere perenni utilizzate mediante sfalcio del prodotto;
  • Prati artificiali: superfici a foraggere poliennali che entrano nell'avvicendamento dei seminativi
  • Prati-pascoli: superfici a foraggere perenni e poliennali dove viene eseguito almeno uno sfalcio con asportazione del foraggio durante l'anno.

5. Pascoli: 90 ecu per ettaro;

6. Frutteti: 300 ecu per ettaro.

Sono considerati frutteti le seguenti tipologie:

  • Impianti di coltivazioni arboree da frutto con densità d'impianto di almeno 100 piante/ha;
  • Vigneti con densità d'impianto di almeno 200 piante/ha;
  • Castagneti da frutto con densità d'impianto di almeno 30 piante/ha.

7. UBA allevata di bovini, equini, ovini, caprini, suini, animali da cortile: 60 ecu per UBA;

gli UBA interessati dal presente programma sono calcolati in base alle caratteristiche della superficie coltivata all'interno del Parco (suolo, pratiche colturali, clima, esposizione, turno di pascolamento, ecc.), in particolare:

  • Pascolo: 0, 7 UBA/ha;
  • Prati permanenti, semi permanenti e prati-pascolo: 0,9 UBA/ha;
  • Seminativi: 1,5 UBA/ha;

8. fino a 2000 ecu per azienda in funzione delle componenti di pregio dell'azienda in armonia con la tradizione e la protezione dell'ambiente.

  • presenza stabile del conduttore;
  • allevamento di razze animali e varietà vegetali locali minacciate di erosione genetica; danni faunistici accertabili al patrimonio agrozootecnico;
  • validità delle forme di protezione ai danni faunistici;
  • disponibilità all'accesso pubblico nei terreni di dotazione aziendale;
  • azienda in conduzione biologica (o in conversione);
  • aziende agrituristiche.

Art. 5 - Condizioni per l'ammissibilità - Tutte le produzioni, vegetali e animali, considerate nel presente programma devono essere praticate nel rispetto della tradizione, vocazionalità e sostenibilità ambientale.

Art. 6 - Modalità di accettazione della domanda - Entro trenta giorni dalla scadenza del termine l'amministrazione del Parco comunicherà la proposta di premio annuale. Se verrà accettata, il soggetto richiedente sottoscriverà un contratto di programma in cui affida ad un tecnico professionista indicato dall'Ente stesso l'incarico di redigere il progetto di miglioramento aziendale comprendente anche eventuali forme di protezione. Il premio complessivo non potrà comunque superare i 6.500 ecu per azienda e per soggetto richiedente.

Art. 7 - Limite complessivo massimo finanziamenti - Qualora l'ammontare dei finanziamenti richiesti ecceda il limite massimo stanziato nel Bilancio di Previsione 1998 per il programma di incentivi all'agricoltura, il Parco provvederà a selezionare gli interventi da finanziare.



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