IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Regolamento per la raccolta funghi epigei spontanei nel parco

(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 20 gennaio 2000 - All. A)





Art. 1
- Finalità e principi. - 1. Il presente regolamento disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23 Agosto 1993, n. 352, dal D.M.A. del 14/12/1990 "Perimetrazione provvisoria e misure provvisione di salvaguardia del Parco Nazionale del Monte Falterona, Campigna e delle Foreste Casentinesi ed in particolare da quanto stabilito nell'art. 6 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sviluppo economico e sociale delle collettività ricadenti all'interno del Parco Nazionale.

2. Nel territorio del Parco Nazionale la raccolta dei funghi epigei spontanei è comunque subordinata ad obiettivi generali di conservazione dell'integrità territoriale e degli equilibri degli ecosistemi. Tali obiettivi vengono perseguiti dal Parco anche attraverso le misure di contingentamento della raccolta secondo quanto previsto negli articoli seguenti. Gli introiti derivanti delle autorizzazioni rilasciate saranno inoltre utilizzati per sostenere i costi dei ripristini della sentieristica e dei miglioramenti ambientali, dell'informazione e divulgazione. Gli effetti della raccolta sugli ecosistemi del Parco Nazionale saranno costantemente monitorati attraverso indagini scientifiche al fine di verificare la compatibilità della raccolta con le finalità di conservazione.

Art. 2 - Raccolta dei funghi. - 1. Per "raccolta", ai sensi del presente regolamento, si intende la raccolta dei funghi epigei spontanei di qualunque specie.

2. E vietata la raccolta dei funghi decomposti e di quelli tossici, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria di funghi o parti di funghi di qualsiasi specie.

3. La raccolta dei funghi è comunque vietata nelle aree del Parco ricadenti in zona "A" (Riserve Integrali) ed in altre aree eventualmente individuate dall'Ente Gestore.

4. La raccolta dei funghi nel territorio del Parco Nazionale è consentita esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco. secondo le modalità e nei limiti stabiliti nel presente regolamento.

Art. 3 - Autorizzazione alla raccolta. - 1. Ai fini della raccolta, il Parco rilascia, ai richiedenti di età maggiore di 14 anni, apposito tesserino a validità personale, secondo le seguenti modalità:

a) residenti nel Parco e proprietari di terreni come definiti al successivo comma 8: Tesserino gratuito valevole per l'anno solare;

b) residenti nei comuni del Parco:

Tesserino giornaliero al costo di £ 7.000, pari ad Euro 3,62

Tesserino annuale al costo di £. 25.000, pari ad Euro 12,91

c) Residenti nelle Comunità Montane con parte del territorio ricadente nel Parco Nazionale:

Tesserino giornaliero al costo di £. 8.000, pari ad Euro 4,13

Tesserino annuale al costo di £. 40.000, pari ad Euro 20,66d) altri:

Tesserino giornaliero al costo di £. 10.000, pari ad Euro 5,16.

Tesserino settimanale al costo di £. 25.000, pari ad Euro 12,91.

Tesserino annuale al costo di £. 100.000, pari ad Euro 51,65.

2. I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza necessità di autorizzazione e senza limitazioni di giornate di raccolta, ma nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, commi da 2 a 8, e con il limite giornaliero di 5 kg di funghi a persona. Il diritto si estende esclusivamente ai componenti il nucleo familiare. Il possesso dei diritti di cui sopra dovrà essere dichiarato sotto la propria responsabilità o comunque certificato in caso di controllo da parte del personale accertante.

3. I tesserini per i non residenti nel Parco verranno resi disponibili presso i Centri Visita e gli Uffici di Informazione, nonché presso i rivenditori privati gestori di attività commerciali, individuati dall'Ente tramite apposite convenzioni, che esporranno un adesivo informativo.

4. I tesserini per i residenti nel Parco verranno rilasciati, a richiesta, presso la Sede dell'Ente in Pratovecchio, presso la Sede della Comunità del Parco in Santa Sofia e presso i Centri Visita.

5. L'Ente Parco, in considerazione della disponibilità della risorsa fungina e di particolari esigenze di tutela del territorio nel suo complesso, stabilisce ogni anno il numero massimo dei tesserini da rilasciare per ogni tipologia.

Nel caso che la domanda di tesserini superi la disponibilità annualmente stabilita, verrà eseguita una selezione in base alla data di richiesta, dando in ogni caso priorità alle richieste dei residenti all'interno del Parco e, in subordine, a quelle dei residenti nei 12 comuni del Parco.

6. Il ricavato della vendita dei tesserini sarà utilizzato dal Parco Nazionale per finanziare interventi di manutenzione della rete sentieristica nonché di manutenzioni e miglioramenti ambientali, di monitoraggio sugli effetti della raccolta sull'ecosistema, di informazione ed educazione sulla tematica dei funghi, sul loro ruolo nell'ecosistema e sulle corrette modalità di raccolta. Tali interventi saranno definiti d'intesa con la Comunità del Parco.

7. Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione e sotto la sua responsabilità. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

8. I proprietari dei terreni a destinazione agroforestale di estensione superiore ai cinque ettari situati all'interno del Parco che non si riservino la raccolta nei terreni di loro proprietà sono equiparati, ai fini del presente regolamento, ai residenti nel Parco.

Art. 4 - Limiti alla raccolta. - 1. Il tesserino rilasciato dall'Ente Parco consente la raccolta sino ad un massimo di Kg. 5 (cinque) di funghi al giorno di qualsiasi specie per i residenti nel perimetro e nei comuni del Parco e di Kg. 3 (tre) per tutti gli altri (salvo il caso di un singolo esemplare o un cespo di esemplari concresciuti di maggior peso), di cui non più di 1 (uno) kg di Amanita Cesarea (Ovulo buono) ed 1 (uno) kg di Calocybe Gambosa (Prugnolo).

2. I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti coloro che hanno in gestione l'uso proprio del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, esercitanti tali diritti su proprietà situate all'interno del Parco Nazionale, possono chiedere all'Ente Parco l'autorizzazione alla costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, nelle quali è loro riservata in via esclusiva la raccolta, senza possibilità di cessione a terzi di tale facoltà, e comunque nel rispetto delle norme relative alle modalità di raccolta ed ai relativi divieti, senza limitazione di giornate di raccolta ma con il limite giornaliero di 5 kg di funghi a persona. L'Ente Parco, con il rilascio dell'autorizzazione, impartirà le prescrizioni relative alle modalità di tabellazione e di gestione.

Art. 5 - Modalità di raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita esclusivamente nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; i residenti all'interno del perimetro del Parco ed i proprietari o conduttori di terreni a destinazione agricolo forestale di estensione superiore ai cinque ettari come definiti all'art. 3 comma 8, sono autorizzati alla raccolta per tutti i giorni della settimana. La raccolta è ammessa esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso. La raccolta può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

2. I funghi devono essere raccolti interi, compresa la parte infissa nel terreno. Eventuali resti di micelio asportati con la raccolta devono essere ripuliti sul posto.

3. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. E' vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica.

5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei paesaggi e per le pratiche colturali autorizzate e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

6. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita Cesarea (Ovulo Buono) allo stato di ovulo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria

7. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sotto indicate, è vietata la raccolta per le specie di seguito elencate di esemplari con dimensioni minime del cappello inferiori a:

- cm 4 (quattro) per il genere Boletus;

- cm. 2 (due) per l'Hygrophorus marzuolus (Dormiente), per la Calocybe Gambosa (Prugnolo) e per il Cantharellus Cibarius :(Gallinaccio).

8. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo, salvo che ai proprietario possessori; infine la raccolta è vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di m. 20 dal margine della carreggiata di strade statali e provinciali, nelle aree a discarica, nelle aree industriali e artigianali.

Art. 6 - Raccolta a fini scientifici. - 1. L'Ente Parco Nazionale può autorizzare la raccolta di funghi, anche in deroga ai limiti e ai divieti di cui al presente regolamento, per particolari necessità di ricerca scientifica, o eccezionalmente in occasioni di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico-divulgativo.

2. La deroga ai limiti e ai divieti dovrà essere autorizzata nominalmente ed indicando, ove possibile, località, modalità e limiti della raccolta.

Art. 7 - Violazioni e sanzioni - Ogni punto contenuto negli art. 2, 3, 4, e 5, costituisce disposizione dell'Ente Parco, per cui in caso di violazione alle norme del presente regolamento il personale accertante eroga, come previsto dall'art. 30, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per ciascuna infrazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila (pari ad Euro 25,82) a lire due milioni (pari ad Euro 1032,91), secondo quanto previsto dalla legge 689 del 1981, salvo il fatto che la violazione stessa non costituisca infrazione più grave; si procede inoltre alla confisca di quanto raccolto in difformità dal regolamento stesso, nonché al ritiro del tesserino se giornaliero.

A coloro i quali trasgrediscano a norme del presente regolamento per almeno due volte sarà revocata l'autorizzazione alla raccolta per il residuo di validità della stagione in corso e per l'anno solare successivo.

Art. 8 - Rimando alla normativa

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale in vigore.

limitazioni quantitative al tesserini per la raccolta dei funghi rilasciabili nell'anno 2000

tipologia tesserino
quantitativo limite
1 ) Tesserino gratuito per i residenti nel Parco
nessun limite
2) Tesserino giornaliero per i residenti nei comuni del Parco
3.000
3) Tesserino annuale per i residenti nei comuni del Parco
8.000
4) Tesserino giornaliero per i residenti nelle Comunità Montane
1.000
5) Tesserino annuale per i residenti nelle Comunità Montane
4.000
6) Tesserino giornaliero per i non residenti
9.000
7) Tesserino settimanale per i non residenti
2.000
8) Tesserino annuale per i non residenti
1.500



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