IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Paradiso - Regolamento provvisorio per la concessione dell'uso del marchio del Parco.
(Deliberazione della Giunta esecutiva n° 112 del 26 novembre 1999)




Il presente regolamento si propone di dare alcune indicazioni per la concessione dell'uso del marchio del Parco Nazionale Gran Paradiso in fase preliminare, cioè in attesa di definizione del regolamento definitivo, che dovrà essere predisposto contestualmente all'incarico di consulenza per il progetto di promozione denominato "Itinerario ecoturistico".

Art.1 - Chiunque intende usufruire del marchio del Parco deve inoltrare richiesta scritta all'Ente Parco, specificando il tipo e le modalità di utilizzo che si intendono attuare.

Art.2 - L'Ente Parco esamina la proposta in sede di Commissione Turistica e, in caso favorevole, delibera in sede di Giunta Esecutiva l'attribuzione del marchio al soggetto richiedente. La concessione può essere attribuita alle seguenti tipologie di richieste:

  • progetti divulgativi e didattici realizzati da terzi nel territorio del Parco;
  • opuscoli informativi realizzati da terzi e finalizzati alla promozione del territorio del Parco o di parte di esso;
  • programmi e manifestazioni realizzati da terzi, che abbiano come finalità la conservazione e la divulgazione naturalistica e ambientale, o che costituiscano un valido mezzo di richiamo turistico nel territorio.

La concessione dell'uso del marchio ha validità annuale nel caso di programmi continuativi o progetti di promozione del territorio, mentre nel caso di manifestazioni, si limita alla durata dell'evento per il quale si richiede il marchio.

Art.3 - L'Ente Parco può concedere, in via transitoria e finché non verrà approvato il regolamento definitivo, l'uso del marchio a tipologie diverse a quelle indicate all'art.2, purché compatibili con gli indirizzi e le finalità del Parco.

Art.4 - La concessione dell'uso del marchio è subordinata al versamento da parte del richiedente di una quota pari a:

  • L. 400.000 + iva nel caso si tratti di programmi divulgativi e didattici proposti dalle organizzazioni convenzionate con l'Ente per la gestione dei servizi turistici e di informazione;
  • L. 500.000 + iva nel caso di opuscoli generici che promuovono il territorio, o di programmi di attività proposti da terzi non in collaborazione diretta con l'Ente Parco.

Art.5 - Nell'ambito della collaborazione tra Parco ed Enti locali finalizzata alla promozione comune del territorio, l'Ente Parco concede gratuitamente l'uso del marchio agli Enti locali compresi nello Spazio Gran Paradiso. Detta concessione gratuita è comunque subordinata all'approvazione da parte della Commissione Comunicazione e Turismo del Parco del contenuto dell'opuscolo promozionale, ed è regolamentata secondo quanto specificato agli art.7 e 8 del presente regolamento.

Art.6 - La quota stabilita dev'essere fatturata dall'Ente Parco al richiedente entro 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione relativa.

La quota fatturata dev'essere versata dal richiedente entro un mese dal ricevimento della fattura, tramite assegno o bonifico bancario.

Art.7 - La concessione dell'uso del marchio è altresì subordinata al controllo da parte dell'Ente Parco del contenuto dell'opuscolo promozionale e, nel caso di programmi didattici, alla verifica dei contenuti scientifici e delle metodologie di lavoro che saranno applicate durante lo svolgimento dei programmi.

Art.8 - La Direzione del Parco può proporre alla Giunta la revoca dell'autorizzazione concessa, in caso di inosservanza da parte del richiedente degli articoli 4 e 5 del presente regolamento.



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