IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Promozione economica e sociale. Uso del nome e dell'emblema. Regolamento
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 33 del 28 agosto 1997)




  1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n° 394, articolo 14, comma 4, l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità, e/o tipicità che soddisfino le finalità del Parco.
  2. L'Ente Parco può promuovere le varie attività economiche e sociali, nonché commerciali e divulgative presenti nel territorio, sia attraverso proprio materiale promozionale e propagandistico, sia attraverso la cessione dell'uso del proprio nome (denominazione) e del proprio emblema (il Logo del Parco).
  3. Gli operatori economici locali operanti nei comuni del Parco che vorranno fruire della promozione commerciale di prodotti e servizi attraverso la organizzazione e il circuito propagandistico dell'Ente Parco, nonché tramite il materiale divulgativo prodotto, o vorranno utilizzare l'emblema del Parco da apporre su prodotti e su materiale pubblicitario, sono tenuti al pagamento di un diritto-contributo a favore dell'Ente, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
  4. Per l'inserimento nel circuito promozionale-pubblicitario è necessario presentare documentata richiesta scritta alla Direzione del Parco, essere in regola con la normativa del Parco e con le norme concernenti la categoria commerciale o professionale e svolgere opera a favore della protezione del Parco e dei suoi disparati valori.
  5. Per l'uso dell'emblema e del nome (denominazione) del Parco è necessario presentare richiesta scritta alla Direzione dell'Ente, essere in regola con le leggi e i regolamenti del Parco e con la normativa concernente l'esercizio della propria attività, garantire serietà professionale e la qualità, la tipicità e la genuinità dei prodotti locali. E' necessario inoltre rispettare le tariffe commerciali vigenti o concordate, cooperare con l'Ente Parco nelle attività promozionali e divulgative, impegnarsi a svolgere attività promozionali e divulgative, impegnarsi a svolgere attiva opera a favore della conservazione del Parco e dei suoi valori.
  6. Gli operatori che potranno fruire del circuito promozionale-pubblicitario o/e dell'uso dell'emblema e/o del nome (denominazione) del Parco, appartengono alle categorie che svolgono le seguenti attività:
  1. Attività di piccola impresa;
  2. Attività sportive e ricreative (piccole dimensioni);
  3. Attività turistiche, sportive e ricreative (medie e grandi dimensioni);
  4. Attività ricettive (piccole dimensioni);
  5. Attività ricettive (medie e grandi dimensioni);
  6. Attività di ristoro (piccole dimensioni);
  7. Attività di ristoro (medie e grandi dimensioni);
  8. Attività artigianali e commerciali (piccole dimensioni);
  9. Attività commerciali (medie e grandi dimensioni);
  10. Attività di media impresa;
  11. Attività di grande impresa;
  12. Attività agrituristiche;
  13. Attività agricole e zootechiche;

Per l'individuazione delle categorie si fa riferimento alla classificazione della Camera di Commercio.

  1. Il diritto-contributo annuo, per l'inserimento nel circuito promozionale e pubblicitario del Parco, da stabilire dalla Direzione del Parco, è fissato nei limiti seguenti, secondo le categorie di cui al punto precedente.
  1. da lire 200.000 a lire 600.000 per le attività di cui ai punti a) e b);
  2. da lire 500.000 a lire 1.000.000 per le attività di cui al punto c), e), g), i), e j);
  3. da lire 100.000 a lire 500.000 per le attività di cui ai punti d), f) e h), l) e m); dalla Direzione del Parco;
  4. importo da stabilire, di volta in volta, dalla Direzione del Parco, rispetto alle caratteristiche e alle dimensioni dell'intervento per le attività di cui al punto k);

Per l'uso del nome del Parco, il diritto-contributo di cui sopra è maggiorato, nel minimo e nel massimo, del 30 per cento.

Per l'uso dell'emblema del Parco, le tariffe di cui sopra è maggiorato, nel minimo e nel massimo, del 40 per cento.

Per l'uso del nome e dell'emblema del Parco la maggiorazione è invece del 60 per cento.

Per le attività di cui al punto k), anche per l'uso del nome e/o dell'emblema, l'importo è da stabilire, di volta in volta, dalla Direzione del Parco.

Nel caso in cui, alla promozione di prodotti e servizi sia direttamente interessato l'Ente Parco, in concorso con operatori economici locali, l'uso del Logo può essere concesso gratuitamente. Per le manifestazioni di carattere promozionale e culturale organizzate da amministrazioni locali, associazioni, cooperative, società di servizi, organismi locali vari, l'uso dell'emblema e/o della denominazione può essere concesso a titolo gratuito. Parimenti a titolo gratuito può essere concesso l'uso del Logo per la riproduzione su carta intestata dei Comuni, delle Comunità montane, delle Province, delle Regioni e di altre Amministrazioni locali, quali Amministrazioni separate dei beni dei naturali, Comunanze agrarie, etc.

  1. Una riduzione del diritto-contributo e/o speciali condizioni di favore potranno essere stabilite dalla Direzione del Parco per le Cooperative e Società di Servizi sorte localmente anche per favorire la occupazione giovanile. Le stesse condizioni potranno essere stabilite per le attività di carattere culturale, didattico, educativo e formativo. Riduzioni potranno essere concesse per attività di micro imprenditorialità a carattere familiare e per prodotti dell'agricoltura biologica.
  2. A insindacabile giudizio della Direzione del Parco, l'autorizzazione concessa può essere revocata in ogni momento, in caso di inosservanza di quanto stabilito nel presente regolamento, di mancato pagamento del diritto-contributo nei termini previsti, di attività, da parte del titolare dell'esercizio, contrastanti con le finalità del Parco e da tutta la normativa civile e penale in vigore. La medesima decade nei casi di perdita della qualificazione e di cessione dell'azienda.



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