IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Dolomiti Bellunesi - Disciplina provvisoria delle utilizzazioni forestali
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 116 del 28 novembre 1997)




IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il R.D. 30.12.1923, n. 3267;

Visto il R.D. 16.05.1926, n 1126;

Vista la L.R. 13.09.1978, n. 52;

Vista la L.R. 15.01.1985, n. 8;

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nella regione Veneto;

Vista la L.R. 29.07.1994, n. 34;

Vista la Delibera 32/95 del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;

Visto il D.P.C.M. 26.06.1997 nel quale si evidenzia la "dipendenza funzionale" degli agenti del C.T.A. per l'espletamento di incarichi relativi al conseguimento di finalità istituzionali dell'Ente;

Vista la L.R. 27.06.1997, N.25;

Visto il volume: La vegetazione forestale del Veneto, II Edizione, anno 1993, Libreria Progetto Editore, redatto con il patrocinio della Regione Veneto e dalla stessa adottato, e che individua le varie tipologie forestali definendo le modalità di governo e trattamento;

Vista la relazione esplicativa, parte integrante della presente deliberazione (allegato A);

Visto il Piano per il Parco, nella versione trasmessa alla Regione Veneto, ed in particolare il paragrafo "Proposte per le attività forestali" (allegato D);

Considerato opportuno adottare un regolamento provvisorio per le utilizzazioni forestali nell'ambito del territorio del Parco, in attesa di un regolamento definitivo derivante dal Progetto Speciale Selvicoltura e riassetto forestale;

Ritenuto opportuno organizzare, in linea con quanto specificato nella Relazione di Piano alla pagina 82, un secondo corso di istruzione per i tecnici addetti a progettare, indirizzare, controllare le utilizzazioni forestali in parco;

Delibera

l. - di confermare l'adozione delle Tipologie Forestali della Regione Veneto, come descritte nel volume La vegetazione forestale del Veneto, II Ed. Anno 1993, Libreria Progetto Editore, già depositato presso l'Ente Parco quale atto ufficiale a disposizione del pubblico e di chiunque ne chieda visione;

2. - di adottare quanto indicato nel Piano per il Parco, all'interno della Relazione e delle Norme di Attuazione, quale riferimento vincolante per le operazioni selvicolturali in parco e di acquisire quale parte integrante della presente deliberazione quanto indicato nella relazione di Piano, a partire da pag. 79: Forme di gestione per i tipi forestali, fino a pag. 84: Proposte per le attività alpicolturali escluse (allegato D);

3. - di approvare in toto le Direttive Generali (allegato B) e del regolamento provvisorio per le utilizzazioni boschive (allegato C), parti integranti della presente deliberazione;

4. - di trasmettere tale regolamento a Comuni, Comunità Montane, Servizi Forestali Regionali, coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato, A.S.F.D.;

5. - di attivare un corso di istruzione per i tecnici del C.T.A. addetti a progettare, indirizzare, controllare le utilizzazioni forestali in parco, per una spesa massima di L. 5.000.000, da imputare al cap. 2100 del Bilancio di Previsione 1997 che presenta adeguata disponibilità.

La deliberazione viene letta, approvata e dichiarata immediatamente esecutiva.

 

ALLEGATO A

DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI FORESTALI: Relazione

Le utilizzazioni boschive sono fino ad ora disciplinate all'interno dell'area protetta sulla base di quanto indicato nella Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco N. 32/95. Le rilevanti novità introdotte dalla Legge Regionale N. 25/97 e il mancato rinnovo della convenzione fra la Regione e il C.F.S., unitamente alle decisioni assunte in sede di discussione del Piano per il Parco, impongono di rivedere in parte i criteri sin qui assunti nella regolamentazione delle utilizzazioni boschive, al fine di meglio rispondere alle nuove esigenze.

In particolare, la L.R. 25/97 introduce la norma che, nel caso di utilizzazione di quantità inferiori ai 100 mc. lordi di legname nei boschi d'altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, non si renda più necessario un progetto di taglio con relativo verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dal servizio forestale competente per il territorio, prevedendo comunque che tutte le superfici, pubbliche e private, vengano gestite secondo piani di riassetto forestale (già esistenti, nel territorio del parco, per le proprietà comunali dei comuni di Belluno, Longarone, Forno di Zoldo, La Valle Agordina, Rivamonte, Gosaldo), o secondo i cosiddetti piani di riordino forestale, che dovranno essere redatti in futuro, secondo norme e procedure non ancora definite in sede legislativa dalla Regione Veneto.

Il Piano per il Parco, d'altro canto, pur prevedendo l'approfondimento di tutte le tematiche relative alla gestione forestale nell'area protetta in sede di progetto speciale, di prossima redazione, fissa fin da ora numerosi obiettivi da perseguire e criteri gestionali da applicare.

Alla luce di queste considerazioni si rende opportuno approvare un nuovo regolamento che tenga conto di quanto sopra espresso.

L'ipotesi che si introduce è quella di confermare la partecipazione attiva del personale del C.T.A. nella gestione forestale del territorio del Parco, demandando allo stesso una serie di mansioni tecniche (sopralluogo, istruttoria, assegno, martellata) che, in attesa dell'approvazione del progetto speciale boschi, si rendono indispensabili per poter garantire la compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni di Piano. Ciò anche in relazione a quanto riportato nel D.P.C.M. 26.06.1997.

Il nuovo regolamento prevede in sintesi che:

- su qualsiasi utilizzazione forestale il Parco, al di fuori del taglio della legna da ardere per uso famigliare, per il quale il sopralluogo è facoltativo, venga effettuato un controllo preventivo;

- tale controllo preventivo sia affidato al C.T.A., per utilizzazioni di entità inferiore ai 2,5 ettari per il bosco ceduo e ai 100 mc. Per la fustaia: alla Commissione nulla osta per tagli più ingenti o per qualunque tipo di utilizzazione che possa andare ad incidere su aree particolarmente sensibili o vulnerabili sotto i più diversi aspetti, a giudizio del C.T.A., sulla base delle indicazioni di Piano;

- in ogni caso vi sia l'opportunità, per chi intenda effettuare utilizzazioni boschive in Parco, di poter contare sull'apporto tecnico del C.T.A., che si rende comunque facoltativo laddove si faccia ricorso a tecnici abilitati e/o a funzionari di altri Enti operanti nel territorio, secondo quanto preVisto dalla normativa vigente.

L'applicazione del Piano per il Parco potrebbe dar luogo, in casi specifici, a limitazioni nelle consuete forme d'uso dei boschi e allo scopo il Piano stesso prevede che possano venire erogati indennizzi a causa di :

- minor produzione derivante dall'applicazione di norme più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa vigente per le aree esterne alla zona protetta;

- minori introiti derivanti da modalità di esbosco più onerose;

- eventuale abbandono all'evoluzione naturale di boschi produttivi.

L'ammontare di tali indennizzi, fino ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Progetto Speciale selvicoltura e riassetto forestale, verrà di volta in volta stabilito dall'Ente.

ALLEGATO B: Direttive generali

Da consegnare in copia a chiunque effettui comunicazione o richiesta di taglio.

1) Le indicazioni gestionali per i diversi tipi forestali e per le diverse zone sono indicate nel Piano per il Parco e ad esse è da far riferimento.

2) E' vietato il taglio a raso.

3) Nel taglio dei cedui le matricine vanno rilasciate per almeno due turni.

4) Nell'ambito delle matricine, vanno favorite anche le specie minoritarie e di maggior interesse ambientale.

5) Devono essere preservati al taglio i soggetti più maestosi nella misura di 3-10/ettaro.

6) Lungo le strade e i sentieri principali, nei pressi delle aree attrezzate e comunque nei luoghi di maggior frequentazione turistica, vanno rilasciati i soggetti di maggior diametro; ramaglia e residui della lavorazione devono essere accatastati e sistemati in luogo idoneo.

7) Durante le operazioni di assegno le matricine devono essere segnate.

8) Tutti i verbali di assegno devono pervenire all'Ente Parco per la tenuta di una statistica sulle produzioni legnose.

9) Devono essere sottoposti a tutela gli elementi puntuali e i lembi di bosco che abbiano particolare interesse paesaggistico (grandi alberi) o faunistico (siti di nidificazione, arene di canto e siti riproduttivi dei tetraonidi, ecc.).

10) In qualsiasi momento l'Ente Parco può sospendere le utilizzazioni in corso per manifesta incompatibilità con le finalità istitutive dello stesso.

ALLEGATO C: Regolamento provvisorio per le utilizzazioni boschive.

AREE DI PROTEZIONE (C) E DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

CEDUO
Fino a 150 q.li *

(uso famiglia)

Tra i 150 q.li e i 2,5 ettari
Sopra i 2,5 ettari
- Comunicazione di taglio su specifico modulo (allegato E) da presentare alle stazioni forestali del C.T.A.;
- Richiesta di taglio su specifico modulo (allegato F) da inoltrare alle stazioni forestali del C.T.A.;
- Necessità di un progetto di taglio redatto da tecnico competente;
     
- Eventuale sopralluogo e valutazione del C.T.A.
- Sopralluogo con stesura di una scheda notizie (allegato G) da parte del C.T.A.
- Nulla osta obbligatorio;
     
- Nulla osta di norma non necessario, a meno di richiesta da parte del C.T.A.
- Valutazione dell'intervento da parte della Commissione nulla osta, con comunicazione diretta al C.T.A. dell'autorizzazione a procedere, o con richiesta di progetto di taglio
- Comunicazione obbligatoria inizio lavori
 
- Assegno effettuato dal C.T.A. sulla scorta delle eventuali prescrizioni indicate dalla commissione nulla osta
 

* tagli boschivi anche di quantità inferiore ai 150 q.li, qualora effettuati su aree attigue, possono necessitare delle altre procedure nel caso in cui la somma complessiva degli interventi da attuare sia superiore ai 150 q.li o 2,5 ettari.

Qualora il richiedente non intenda avvalersi, per le utilizzazioni su superfici inferiori ai 2,5 ettari, del personale del C.T.A., dovrà sempre far predisporre un progetto di taglio ed attendere il nulla osta obbligatorio.

 

ALTOFUSTO*
Fino a 20 mc
Tra i 20 e i 100 mc
Sopra i 100 mc
- Richiesta di taglio su specifico modulo (allegato F) da inoltrare alle stazioni forestali del C.T.A.;
- Richiesta di taglio su specifico modulo (allegato F) da inoltrare alle stazioni forestali del C.T.A.;
- Necessità di un progetto di taglio redatto da tecnico competente;
     
- Sopralluogo e valutazione da parte del C.T.A.;
- Sopralluogo con stesura di una scheda notizie (allegato G) da parte del C.T.A.;
- Nulla osta obbligatorio;
     
- Nulla osta di norma non necessario, a meno di richiesta da parte del C.T.A.;
- nulla osta obbligatorio;
- Comunicazione obbligatoria inizio lavori.
     
- Martellata effettuata dal C.T.A.
- Martellata effettuata dal C.T.A.
 
     

* vanno considerate come piante d'altofusto anche le matricine invecchiate di età superiore al doppio del turno consuetudinario, quando lo stesso non sia specificato nell'allegato D.

Qualora il richiedente non intenda avvalersi, per le utilizzazioni inferiori ai 100 mc, del personale del C.T.A., dovrà sempre far predisporre un progetto di taglio ed attendere il nulla osta obbligatorio.

 

ZONA DI RISERVA GENERALE ORIENTATA DI TIPO B1

CEDUO E/O ALTOFUSTO*
- Necessità di un progetto di taglio redatto da tecnico competente

- Nulla osta obbligatorio

 

 

ZONA DI RISERVA GENERALE ORIENTATA DI TIPO B2 E DI RISERVA INTEGRALE.

Nessun intervento.



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