IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale dellArcipelago Toscano - Delega al Coordinamento Territoriale Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per le attività inerenti il taglio di piante verdi. Determinazioni. (Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 26 febbraio 1998) IL CONSIGLIO DIRETTIVO VISTA la L. 394/91 in materia di aree naturali protette; VISTO il D.P.R. 22/7/96 recante norme per listituzione del Parco Nazionale dellArcipelago Toscano; ATTESO che i tempi occorrenti allaffidamento, redazione, approvazione ed adozione del Piano e del Regolamento del Parco Nazionale dellArcipelago Toscano sono quantificabili in nove-dodici mesi; RILEVATA lopportunità di predisporre primi interventi di tutela e gestione del territorio amministrato, nelle more della predisposizione ed adozione del Piano del Parco; CONSIDERATO che per il taglio di piante verdi è obbligatoria lautorizzazione rilasciata dal Comune competente per il territorio, nonché il nulla osta dellEnte Parco, a mente dellart. 13 della L. 394/91; CONSIDERATO che la capitozzatura e/o lo sgamollo di piante verdi comporta una modifica esteriore dei luoghi nonché una modifica permanente delle piante oggetto di tali interventi; TENUTO CONTO che i Comuni demandano le istruttorie per labbattimento di piante verdi al Corpo Forestale dello Stato; VISTO che, a seguito del D.P.C.M. 26 Giugno 1997, il Corpo Forestale dello Stato, tramite il Coordinamento Territoriale per lAmbiente esercita, allinterno del territorio del Parco Nazionale dellArcipelago Toscano, attività di sorveglianza, vigilanza e istruttoria tecnica; UDITA la relazione del Direttore; UDITA la relazione del Presidente; Dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 9), DELIBERA 1. Nelle more dellapprovazione del Regolamento e del Piano del Parco Nazionale dellArcipelago Toscano, le autorizzazioni al taglio di piante verdi nelle aree di pertinenza urbana e/o di abitazioni isolate ricadenti allinterno dellarea protetta, purché non facenti parte di aree boschive secondo quanto sancito dalle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale e/o costituiscano associazioni vegetali spontanee per le quali vigono le limitazioni ed il regime autorizzatorio imposto dalla L.R. 1/90, vengano delegate al Coordinamento Territoriale per lAmbiente del Corpo Forestale dello Stato. 2. Il parere espresso dal predetto organo del C.F.S. a seguito di istruttoria affidata allo stesso dal Comune presso il quale coloro che vogliono eseguire il taglio devono presentare regolare richiesta di autorizzazione, assumendo a tutti gli effetti valore di nulla osta rilasciato su delega dellEnte Parco, sarà vincolante per lEnte locale richiedente. 3. Il taglio raso terra, il taglio a capitozza ed il taglio a sgamollo delle piante verdi di cui al punto 1, eseguito senza la prevista autorizzazione di cui al precedente punto 2, nonché le potature eseguite in chiaro contrasto con le regole dellarte o comunque palesemente condotte in maniera tale da causare volontariamente la morte in piedi delle piante oggetto dintervento, fermo restando quanto disposto dalla L. 1497/39 in materia di vincolo paesaggistico, sono puniti con una sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000. 4. Le potature colturali, intendendo con ciò quelle di formazione, abbellimento e valorizzazione delle piante verdi di cui al punto 1, le potature di sicurezza per leliminazione di rami protesi su infrastrutture quali tetti e/o finestre, pericolosi per lincolumità pubblica in quanto secchi, marcescenti, o comunque tali da non offrire garanzie di resistenza e stabilità, nonché le potature di utilità, intendendosi con ciò leliminazione dei rami verdi posti ad una altezza tale da terra da impedire il libero transito pedonale e/o veicolare o lesecuzione in sicurezza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli adiacenti edifici e/o delle infrastrutture connesse agli stessi, fermo restando il regime vincolistico imposto dalle norme nazionali in materia di vincolo paesaggistico (L. 497/39) e regionali in materia, possono essere eseguite senza lacquisizione di alcun parere e/o nulla osta da parte dellEnte Parco. 5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dellAmbiente, per opportuna conoscenza. |