IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - Delega al Coordinamento Territoriale Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per le attività inerenti il taglio di piante verdi. Determinazioni.
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 26 febbraio 1998)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la L. 394/91 in materia di aree naturali protette;
VISTO il D.P.R. 22/7/96 recante norme per l’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
ATTESO che i tempi occorrenti all’affidamento, redazione, approvazione ed adozione del Piano e del Regolamento del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano sono quantificabili in nove-dodici mesi;
RILEVATA l’opportunità di predisporre primi interventi di tutela e gestione del territorio amministrato, nelle more della predisposizione ed adozione del Piano del Parco;
CONSIDERATO che per il taglio di piante verdi è obbligatoria l’autorizzazione rilasciata dal Comune competente per il territorio, nonché il nulla osta dell’Ente Parco, a mente dell’art. 13 della L. 394/91;
CONSIDERATO che la capitozzatura e/o lo sgamollo di piante verdi comporta una modifica esteriore dei luoghi nonché una modifica permanente delle piante oggetto di tali interventi;
TENUTO CONTO che i Comuni demandano le istruttorie per l’abbattimento di piante verdi al Corpo Forestale dello Stato;
VISTO che, a seguito del D.P.C.M. 26 Giugno 1997, il Corpo Forestale dello Stato, tramite il Coordinamento Territoriale per l’Ambiente esercita, all’interno del territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, attività di sorveglianza, vigilanza e istruttoria tecnica;
UDITA la relazione del Direttore;
UDITA la relazione del Presidente;

Dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 9),

DELIBERA

1. Nelle more dell’approvazione del Regolamento e del Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, le autorizzazioni al taglio di piante verdi nelle aree di pertinenza urbana e/o di abitazioni isolate ricadenti all’interno dell’area protetta, purché non facenti parte di aree boschive secondo quanto sancito dalle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale e/o costituiscano associazioni vegetali spontanee per le quali vigono le limitazioni ed il regime autorizzatorio imposto dalla L.R. 1/90, vengano delegate al Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato.
2. Il parere espresso dal predetto organo del C.F.S. a seguito di istruttoria affidata allo stesso dal Comune presso il quale coloro che vogliono eseguire il taglio devono presentare regolare richiesta di autorizzazione, assumendo a tutti gli effetti valore di nulla osta rilasciato su delega dell’Ente Parco, sarà vincolante per l’Ente locale richiedente.
3. Il taglio raso terra, il taglio a capitozza ed il taglio a sgamollo delle piante verdi di cui al punto 1, eseguito senza la prevista autorizzazione di cui al precedente punto 2, nonché le potature eseguite in chiaro contrasto con le regole dell’arte o comunque palesemente condotte in maniera tale da causare volontariamente la morte in piedi delle piante oggetto d’intervento, fermo restando quanto disposto dalla L. 1497/39 in materia di vincolo paesaggistico, sono puniti con una sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000.
4. Le potature colturali, intendendo con ciò quelle di formazione, abbellimento e valorizzazione delle piante verdi di cui al punto 1, le potature di sicurezza per l’eliminazione di rami protesi su infrastrutture quali tetti e/o finestre, pericolosi per l’incolumità pubblica in quanto secchi, marcescenti, o comunque tali da non offrire garanzie di resistenza e stabilità, nonché le potature di utilità, intendendosi con ciò l’eliminazione dei rami verdi posti ad una altezza tale da terra da impedire il libero transito pedonale e/o veicolare o l’esecuzione in sicurezza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli adiacenti edifici e/o delle infrastrutture connesse agli stessi, fermo restando il regime vincolistico imposto dalle norme nazionali in materia di vincolo paesaggistico (L. 497/39) e regionali in materia, possono essere eseguite senza l’acquisizione di alcun parere e/o nulla osta da parte dell’Ente Parco.
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente, per opportuna conoscenza.