IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Mantenimento di alberi vecchi e morti
(deliberazione del Consiglio direttivo n. 119 del 24/6/99 - All. H)




premessa

Il bioma forestale è l'espressione naturale che rappresenta maggiormente il territorio del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, per cui lo scopo primario del Parco, che la legge vuole volto alla conservazione dei lineamenti naturali, deve essere perseguito nella direzione della tutela delle foreste, intese non solo come soprassuolo vegetale, ma piuttosto come sistema naturale complesso.

La diversità biologica in una foresta naturale o vicina alle condizioni di naturalità è in grandissima parte legata agli alberi vecchi e deperienti ed agli alberi morti, sia in piedi che atterrati, ed in fase di disgregazione: la presenza di queste condizioni non solo offre luoghi di rifugio, nidificazione, svernamento ed estivazione per molte specie animali, ma è occasione di vita di numerose specie fungine e soprattutto animali; si pensi in via esemplificativa alle possibilità di rifugio per gli anfibi urodeli (Salamandra, Geotritone ecc.), per i pipistrelli, i piciformi, alle possibilità di sopravvivenza di specie entomologiche ormai rarissime (Rosalia ed Acantocino dei vecchi faggi).

Ne discende che il valore naturale delle foreste del Parco può essere mantenuto solamente assicurando, anche nelle zone non già destinate a Riserva Integrale, la presenza di una significativa massa legnosa morta ed un adeguato numero di vecchi alberi, ai quali, peraltro, è legata anche la solennità estetica del bosco.

Il Parco Nazionale pertanto vara con la presente delibera, adottata in base alle Norme Provvisorie di Salvaguardia, una serie di norme di gestione forestale che si vanno ad aggiungere alle Norme di Polizia Forestale vigenti nelle due Regioni, ai piani di assestamento vigenti per le foreste di proprietà pubblica, e che anche costituiscono prescrizioni o possibilità di indennizzo nei confronti dei proprietari privati.

Tali norme saranno successivamente integrate negli strumenti del Piano e del Regolamento del Parco.

1 - Aree Forestali, Riserve Biogenetiche trasferite, acquisite o comunque gestite dall'Ente Parco - In tali foreste non si perseguono fini di selvicoltura produttivistica e gli interventi possono essere mirati unicamente ad accelerare, dove utile e possibile, un ritorno della foresta a condizioni di naturalità.

Gli alberi morti in piedi, o atterrati da eventi naturali, dovranno essere lasciati in sito a meno che non si imponga la loro rimozione o spostamento per ragioni di tutela della viabilità, dei manufatti od altro.

Il mantenimento di alberi monumentali o comunque di ragguardevoli dimensioni sarà esteso anche alle specie esotiche (es. Pseudotsuga) di cui sia prevista una graduale sostituzione con specie autoctone.

2 - Foreste demaniali di Regioni, Comunità montane, Comuni - In tali foreste ove siano ammesse attività selvicolturali compatibili si dovrà procedere, sotto il controllo del Parco, alla adozione delle seguenti misure:

  1. individuazione e marcatura di almeno 10 alberi ad ettaro, selezionati in considerazione della specie, delle dimensioni, della posizione e di altre caratteristiche di naturalità, da escludere per sempre dal taglio, fino alla conclusione naturale del ciclo vitale.

    Alla morte di tali piante si dovrà procedere a:

    - lasciare in sito le piante morte, a meno che ciò non possa pregiudicare la viabilità, i manufatti e la sicurezza di vie di comunicazione,

    - individuare nell'ambito della particella catastale di riferimento eguale numero di altri alberi da marcare e destinare ad eguale conservazione;

  2. mantenimento di una massa di legna morta, con riferimento ai tronchi di volume non inferiore ad 0,5 metri cubi, di almeno:

- 5 mc/ha nei popolamenti di età media fino a 50 anni

- 10 mc/ha nei popolamenti di età media dai 51 agli 80 anni

- 20 mc/ha nei popolamenti di età media superiore agli 80 anni.

Per la costituzione di tale massa legnosa, ove non già presente, si avrà cura di lasciare progressivamente in sito le piante che da ora in avanti andranno incontro a morte per varie cause naturali.

3 - Foreste di proprietà privata

3.1 - Misure prescrittive

  1. Nella utilizzazione delle fustaie verrà imposto il mantenimento di almeno:

    - un grande albero vivo per ogni ettaro della particella, che sarà identificato e marcato dal Parco, sulla base delle caratteristiche della specie, delle dimensioni, posizione ed altri aspetti,

    - un grande albero morto per ogni ettaro della particella, ove presente, sia in piedi che al suolo;

  2. nelle utilizzazione dei cedui si imporrà:

- il mantenimento per ogni ettaro della particella di almeno la metà delle matricine rilasciate nel taglio precedente e quindi con età di due turni; nel taglio successivo si opererà in modo che, fatto cento il numero delle matricine da lasciare in piedi, il 25 % sia riservato a quelle con età di tre turni, il 25 % a quelle con età di due turni, il 50 % a quelle del turno;

- il mantenimento delle piante fruttifere, quali Ciliegio, Sorbi, ecc.

- il mantenimento di alberi di particolari caratteristiche di età, pregio e conformazione, individuati dal Parco, nella misura indicativa, rapportata alla particella, di un albero ogni due ettari,

  • l'esclusione dal taglio delle fasce boscate di 20 metri, in proiezione planimetrica, dal crinale e di 5 metri dal letto dei corsi d'acqua.

3.2 - Misure legate alla erogazione di incentivi - E' prevista l'erogazione di incentivi ai privati proprietari di boschi collocati entro i confini del Parco a fronte dell'impegno a mantenere nelle loro fustaie e boschi cedui un certo numero di alberi indefinitamente, anche oltre la conclusione del ciclo vitale.

Sono ammessi al contributo i proprietari che si impegnino a mantenere:

  1. nelle fustaie da un numero minimo di 5 ad un massimo di 10 alberi per ettaro, individuati e marcati dal Parco: tali alberi verranno virtualmente "acquistati" in piedi dal Parco al prezzo di L.75.000/ mc della massa legnosa al momento della stima,
  2. nei boschi cedui da un numero minimo di 5 ad un massimo di 10 alberi-mono o policormici- per ettaro, individuati e marcati dal Parco: tali alberi verranno virtualmente "acquistati" in piedi dal Parco al prezzo di L. 5.000/q della massa legnosa al momento della stima.

Il Parco destina a tale forma di indennizzo-acquisto un importo annuo di 20 milioni di lire; l'erogazione del contributo avrà luogo in ordine di arrivo delle domande fino ad esaurimento del budget annuale; le domande che non fosse possibile accogliere per limiti di budget possono essere iscritte a quello dell'anno successivo.

Il Parco si impegna a divulgare nei modi più opportuni il contenuto della presente delibera.



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