IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Indennizzi per mancati tagli boschivi. Regolamento (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 55 del 22 dicembre 1998) Art. 1 - Il presente regolamento, nelle more di approvazione del Regolamento e del Piano del Parco di cui agli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, regola le modalità per la determinazione e la liquidazione dell'indennizzo per il mancato taglio dei boschi nel territorio del Parco, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge sopra richiamata. Art. 2 - Per gli Enti pubblici, le società e le altre forme di proprietà e gestione collettiva, il Consiglio di amministrazione delibera il taglio del bosco, indicando le località, la particella catastale, la superficie e , se esistente, il piano economico, la particella forestale interessata. La deliberazione deve essere trasmessa all'Ente Parco, unitamente alla richiesta di autorizzazione al taglio. L'Ente Parco, previa valutazione e sopralluogo, decide di autorizzare o, se naturalisticamente importante, di interdire il taglio procedendo all'indennizzo. Art. 3 - Nel caso in cui l'Ente autorizzi il taglio, partecipa con il CTA/CFS e/o con i propri tecnici, alle operazioni di assegno. Nel caso in cui l'Ente neghi l'autorizzazione al taglio, corrisponde, secondo legge, al proprietario o possessore del bosco, un indennizzo da determinarsi secondo la procedura individuata al successivo articolo 4. Art. 4 - L'Ente, contestualmente alla formulazione del diniego, chiede all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, di effettuare la stima del bosco e di comunicare il periodo del ciclo colturale dello stesso. Art. 5 - L'Ente Parco comunica la proposta di indennizzo al richiedente e l'accettazione, se trattasi di Ente pubblico, società o forme diverse di proprietà e gestione collettiva, deve essere formalizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Se trattasi di soggetto privato, la procedura è analoga, e l'accettazione viene resa con semplice dichiarazione dell'interessato. Con l'accettazione dell'indennizzo, il richiedente deve impegnarsi anche a non chiedere ulteriori tagli sulle particelle interessate, per un intervallo di tempo pari al periodo del ciclo colturale fissato dall'Ispettorato Ripartimentale delle foreste. Il vincolo di divieto di taglio, viene formalizzato attraverso scrittura privata tra l'Ente e il richiedente e registrata e trascritta a cura dell'Ente. La cancellazione della formalità alla scadenza, avviene a cura del proprietario del terreno. Formalizzata l'accettazione l'Ente procede, nell'ambito della disponibilità finanziaria di bilancio, alla deliberazione dell'indennizzo e alla successiva liquidazione. Art. 6 - L'Ente può individuare formazioni autoctone o individui isolati di particolare interesse ambientale e culturale su tutto il territorio protetto, o siti di particolare interesse faunistico, (siti di riproduzione di mammiferi o di nidificazione dell'avifauna, etc.) e disporre adeguate misure di salvaguardia, dietro corresponsione al proprietario, secondo la procedura individuata nei precedenti articoli, di un adeguato indennizzo. |