IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Regolamento in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, art 17, comma 2 (Nuove disposizioni per le zone montane)
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 49 del 26 novembre 1998)




Art. 1 - L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga applica le disposizioni della legge 31 gennaio 1994 n° 97, e in particolare l'art. 17, comma 2, concernente l'affidamento diretto a cooperative, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, della esecuzione di lavori e di servizi per importi non superiori a 300 milioni di lire per anno e attinenti la conservazione e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali: il recupero dei detrattori ambientali, il monitoraggio, la forestazione, il riassetto idrogeologico, la realizzazione di strutture di servizio dirette a orientare e indirizzare i flussi turistici, in modo che non creino disturbo alla natura, e quant'altro sia indicato dalla Direzione dell'Ente Parco come attività attinente la conservazione e valorizzazione dell'ambiente.

Art. 2 - Allo scopo l'Ente Parco tiene un Albo cui sono iscritte, a domanda, le Cooperative che prevedano nel proprio statuto attività di produzione agricola e/o di lavoro agricolo-forestale, o riconducibili alle finalità istituzionali di un'area protetta, che abbiano sede in un comune del Parco ed abbiano un fatturato che derivi, in misura non inferiore ad un terzo, da lavori nel territorio del Parco o da attività riconducibili alle finalità istituzionali di un'area protetta.

Art. 3 - La scelta della cooperativa, tra quelle regolarmente iscritte all'Albo dell'Ente, per l'affidamento diretto di lavori o servizi, sarà effettuata sulla base di una graduatoria definita secondo i seguenti criteri di priorità:

  1. Numero di soci residenti nei Comuni del Parco.
  2. Sede della cooperativa nel Comune o in uno dei Comuni nei quali è prevista la realizzazione dei lavori o dei servizi.
  3. Anzianità di iscrizione all'Albo.
  4. Ammontare del fatturato degli ultimi tre anni riconducibile a lavori nel territorio del Parco o di attività riconducibili alle finalità istituzionali di un'area protetta.

Nel caso che nessuna o più cooperative abbiano gli stessi requisiti previsti dal primo criterio di scelta, si passa alla valutazione del criterio successivo e così via.

Nell'ipotesi che all'esame dei quattro criteri di scelta, più cooperative abbiano esattamente gli stessi requisiti, il lavoro sarà affidato sulla base di una valutazione complessiva delle attività e della esperienza precorsa della cooperativa.

Nel caso di associazioni o consorzi di cooperative, i criteri saranno applicati sulla cooperativa capofila, che andrà necessariamente indicata all'atto dell'iscrizione all'Albo.

Qualora la cooperativa prescelta non accetti il lavoro assegnato, lo stesso viene affidato alla cooperativa seconda classificata, e così via.

Art. 4 - L'Ente Parco si riserva la facoltà di non assegnare il lavoro o il servizio a nessuna delle cooperative iscritte all'Albo e di procedere secondo la normativa vigente sugli appalti. E' facoltà dell'Ente Parco cancellare o sospendere una cooperativa dall'Albo, motivandone la decisione.



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