IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Erogazione di provvidenze finalizzate alla valorizzazione e riqualificazione dei tessuti edilizi dei centri storici minori ricompresi nel Parco. Regolamento
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 7 del 12 febbraio 1998 modificato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 34 del 24 settembre 1998)




Art. 1

Il presente regolamento, costituito da n. 15 articoli, regola i benefici per l'erogazione dei finanziamenti in conto interessi e in conto capitale da concedere ai proprietari di edifici che realizzano gli interventi di cui all'art.6.

Art. 2 - Il presente regolamento è finalizzato alla concessione di provvidenze per la realizzazione di opere tendenti alla valorizzazione e riqualificazione del tessuto edilizio dei centri storici minori ricompresi entro il perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Le finalità che si intendono raggiungere sono:

  • il recupero delle qualità estetiche del patrimonio edilizio storicizzato compresa l'eliminazione delle superfetazioni ed il ripristino e restauro degli elementi ornamentali tipici della tradizione locale;
  • la riduzione del rischio sismico attraverso interventi "leggeri" mirati a garantire un collegamento tra le strutture orizzontali e verticali degli edifici;
  • l'aumento della ricettività diffusa nei centri storici del tipo "a gestione familiare".

Art. 3 - Possono accedere alle provvidenze tutti i cittadini residenti nei comuni del Parco, singoli od associati, proprietari di edifici a qualsiasi uso adibiti purché ricadenti nella zona A dei centri storici ricompresi all'interno del perimetro del Parco, purché legalmente edificati ovvero legalizzati ai sensi della legislazione vigente, che intendono provvedere ad eseguire le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione secondo le modalità e con le caratteristiche stabilite dal presente regolamento. Qualora gli strumenti urbanistici vigenti non prevedano agglomerati urbani perimetrati, potranno beneficiare delle provvidenze previste tutti gli edifici realizzati anteriormente al 1919; in tal caso dovrà essere documentata l'epoca di costruzione mediante produzione di certificato catastale storico ventennale.

Art. 4 - I benefici sono erogati per ogni unita' immobiliare e/o ogni proprietà ricompresa nell'edificio, sotto forma di partecipazione alla copertura degli interessi derivanti da mutui accesi presso istituti di credito nella misura massima di lire 10.000.000 a copertura degli interessi maturati, oppure in conto capitale a copertura del 50% della spesa effettuata per un contributo non superiore a 10.000.000 di lire. Il beneficio è assegnato al proprietario dell'edificio per il quale è stata presentata la domanda e, nel caso di condominio, anche convenzionale, al soggetto delegato da apposita deliberazione condominiale.

Art. 5 - Sono ammessi alle agevolazione tutti gli interventi che rispondono alle seguenti indicazioni e modalità esecutive:

  • le opere devono essere progettate ed eseguite in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive caratteristiche dei luoghi e devono rispettare le direttive per la redazione ed esecuzione dei progetti di restauro approvate dal Comitato Nazionale per la Prevenzione del Patrimonio Culturale Nazionale dal Rischio Sismico del Ministero Beni Culturali.
  • le opere, quando prevedono interventi di manutenzione straordinaria, dovranno ricomprendere gli interventi minimi di miglioramento previsti al punto C.9 del D.M 16.1.96 con particolare attenzione ai collegamenti tra le strutture orizzontali e verticali e tra le strutture verticali stesse. Sono da preferire interventi non invasivi come quelli eseguiti con catene e profili metallici. Le coperture, se interessate da interventi di sostituzione dell'orditura, dovranno essere rese non spingenti e collegate alle murature con vincoli in grado di trasferire le forze orizzontali.
  • gli interventi devono riguardare sempre un intero edificio definito come quella parte di tessuto edilizio strutturalmente ed architettonicamente individuato e concluso. Nel caso che nello stesso edificio siano presenti più unità immobiliari appartenenti a più proprietari, le agevolazioni spettano ad ogni proprietario. I proprietari dell'edificio, quando sono più di uno, si riuniscono in condominio convenzionale, eleggono il loro rappresentante ed adottano le deliberazioni necessarie per gli adempimenti necessari per accedere alle agevolazioni. Le delibere sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 del C.C..

Art. 6 - Per poter accedere ai benefici previsti i progetti devono ricomprendere una o più delle tipologie seguenti:

  1. rifacimento completo delle coperture rispettando le quote di gronda e di colmo esistenti, con l'obbligo della realizzazione del cordolo perimetrale incassato, con orditura preferibilmente in legno o legno - ferro, sporti di gronda in legno, romanelle o altra tecnica desunta dalla tradizione dei luoghi e manto di finitura in coppi tradizionali ottenuti esclusivamente dalla cottura di materiale argilloso;
  2. messa in opera di catene in acciaio e capichiave in ghisa o acciaio;
  3. eliminazione delle superfetazioni in facciata o sulle coperture e realizzazione, all'interno dei servizi, quando presenti nelle superfetazioni;
  4. Rifacimento del manto di copertura del tetto con manto in coppi tradizionali ottenuti esclusivamente dalla cottura di materiale argilloso, comprese le opere necessarie per l'eventuale impermeabilizzazione e/o isolamento.
  5. rifacimento, recupero e/o ripristino di cornicioni e gronde con tecniche e materiali desunti dalla tradizione locale;
  6. realizzazione o sostituzione degli infissi esterni con infissi in legno di disegno e foggia desunti dalla tradizione locale, escludendo l'apposizione di avvolgibili e sportelloni esterni e ripristinando il tradizionale scurino interno;
  7. realizzazione o sostituzione di gronde e pluviali con manufatti in rame;
  8. trattamento delle facciate con intonaci a base di calce colorati in pasta escludendo pigmenti non desunti da lavorazioni di materiali locali, trattamenti della muratura a faccia vista;
  9. trattamento e pulitura di elementi decorativi (pietre, ferro lavorato, affreschi ecc.) escludendo la verniciatura;
  10. sostituzione o rifacimento di scale e soglie esterne utilizzando esclusivamente pietra locale;
  11. sostituzione o rifacimento di elementi in ferro utilizzando esclusivamente ferro battuto con forme desunte dalla tradizione locale;
  12. sostituzione o rifacimento di cornici esterne, di porte e finestre (imbotti) utilizzando esclusivamente pietra locale;
  13. rifacimento o restauro di camini storici esistenti utilizzando tecniche e materiali desunti dalla tradizione locale, sostituzione di comignoli e ciminiere moderne con manufatti che si riallaccino alla tradizione dei luoghi nella tipologia e nell'uso dei materiali.
  14. operazioni di mitigazione della visibilità, tramite spostamenti, interramenti e verniciatura, di apparecchiature tecnologiche esistenti e indispensabili quali antenne, parabole, contatori, linee elettriche, tubature e altri elementi che deturpano le linee architettoniche degli edifici.

Art. 7 - Per poter accedere ai benefici previsti dal presente regolamento, i soggetti proprietari, singoli o riuniti in condominio convenzionale, devono inoltrare domanda entro il 30 novembre 1998, in carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato "A", indirizzata all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, via Roio 12 L'Aquila , corredata dalla seguente documentazione obbligatoria:

  1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante il titolo in base al quale è posta la domanda, con l'ubicazione dell'edificio, il numero di unità immobiliare ed i rispettivi proprietari;
  2. copia autentica del verbale di costituzione di condominio convenzionale, quando non esistente, e delle deliberazioni condominiali di approvazione dell'iniziativa e di nomina del rappresentante di condominio;
  3. relazione tecnico illustrativa dell'intervento che si intende realizzare redatta secondo lo schema di cui all'allegato "B" e firmata da un tecnico abilitato;
  4. computo tecnico economico di massima diviso per categorie di lavori corrispondenti alle tipologie indicate all'art. 6;
  5. certificazione di residenza o dichiarazione sostitutiva firmata in originale;
  6. documentazione fotografica comprendente le facciate ed i particolari;
  7. stralcio dello strumento urbanistico vigente con copia delle normative e delle cartografie relative;
  8. l'individuazione dell'intervento su cartografia IGM scala 1:25.000.

Le domande non complete di tutta la documentazione richiesta non saranno prese in considerazione. Le domande potranno essere inviate a mezzo posta con raccomandata A/R. Per il termine di scadenza farà fede la data del timbro postale di invio della domanda. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento la data di scadenza della presentazione delle domande è fissata al 30 maggio 1998.

Art. 8 - Al ricevimento delle domande, l'Ente Parco provvederà ad istruire le pratiche, procedendo anche ad eventuali sopralluoghi, e a sottoporle alla valutazione del Comitato Consiliare Tecnico Urbanistico che adotterà le proprie determinazioni tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

  • edificio vincolato ai sensi della legge 1089/39;
  • edificio utilizzato come residenza ordinaria dal 100% dei proprietari;
  • edificio in cui il/i proprietario/i si impegna/no a destinarlo in tutto o in parte ad attività ricettiva;
  • edificio utilizzato come residenza ordinaria da più del 50% dei proprietari;
  • edificio utilizzato come residenza ordinaria da meno del 50% dei proprietari;

A parità di condizioni, per l'erogazione dei contributi, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Art. 9 - Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione ai benefici, inviata con raccomandata A/R, gli interessati dovranno sottoporre all'Ente Parco, il progetto definitivo in duplice copia nelle usuali modalità di richiesta dell'autorizzazione del Parco di cui all'allegato C, comprensivo di:

  • progetto esecutivo completo come da norme vigenti;
  • concessione edilizia o autorizzazione edilizia o asseveramento nei modi di legge;
  • ripartizione delle spese se trattasi di condominio;
  • nomina sottoscritta del Direttore dei Lavori, data di inizio dei lavori ed il tempo necessario all'esecuzione degli stessi;
  • coordinate bancarie dove effettuare i bonifici di trasferimento dei finanziamenti o estremi della persona a cui titolare i mandati di pagamento.

Art. 10 - L'Ente si riserva di effettuare controlli e sopralluoghi in qualsiasi momento, eventuali opere realizzate prima dell'inizio dei lavori non saranno computate tra quelle ammesse ai benefici.

Nel caso di gravi irregolarità o difformità l'Ente si riserva di revocare i benefici concessi.

Art.11 - Il richiedente comunicherà la data di fine lavori inviando contestualmente la contabilità finale semplificata ( computo metrico a consuntivo, disegni di contabilità, fotografie) ed il certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori. L'Ente eseguirà controlli, anche a campione, atti a riscontrare la regolarità dei lavori eseguiti.

Art.12 - I benefici saranno concessi dall'Ente dopo la regolarizzazione della documentazione di cui all'art.9 tramite versamento alla Banca di appoggio della somma ammessa a finanziamento in conto interessi.

Per i benefici concessi in conto capitale l'Ente procederà all'accreditamento delle somme spettanti previa acquisizione delle fatture originali a giustificazione delle spese effettivamente sostenute.

Art.13

Le agevolazioni concesse dall'Ente Parco possono coesistere con altre forme di contributo statale o regionale purché i finanziamenti di altri Enti non coprano già lo stesso tipo di opere per cui si richiedono i benefici; a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art.14 - I prezzi da utilizzare per la redazione del computo metrico estimativo sono quelli desunti dal prezzario regionale vigente per le opere edili; quando, per determinate categorie di lavori, non siano stati determinati i prezzi unitari nel prezziario regionale, si dovrà allegare un'idonea analisi dei prezzi o un adeguato numero di preventivi per forniture particolari

Art.15 - Tutti gli interventi ricompresi nelle agevolazioni di cui al presente regolamento rimangono in ogni caso soggetti alle norme generali vigenti in materia urbanistica, edilizia e di sicurezza.



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