IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Arcipelago Toscano - Regolamento per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture ed alle opere di pertinenza (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 30 del 26 aprile 1998) Art. 1 - Finalità - Il presente Regolamento provvisorio, nelle more dell'approvazione del Regolamento e del Piano del Parco di cui all'art. 11 della 394/91, regola, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della stessa Legge, le modalità per la richiesta, l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati alle colture agro-silvo-pastorali ed al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica protetta all'interno del territorio del Parco, così come perimetrato dal D.P.R. 22 luglio 1996. Alle spese relative all'indennizzo verrà fatto fronte con apposito capitolo del Bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, sarà annualmente determinata dal Consiglio Direttivo. Art. 2 - Indennizzo - L'Ente Parco indennizza i danni provocati dalla fauna protetta propria dell'ambiente del Parco. L'indennizzo è definito dalla Direzione dell'Ente Parco assumendo quale valore di riferimento l'entità del danno accertato dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, secondo le modalità indicate agli articoli seguenti. Art. 3 - Indirizzi generali - Ogni anno, entro il 31 gennaio con riferimento a quello precedente, sarà presentata al Consiglio Direttivo, dalla Direzione dell'Ente Parco avvalendosi della collaborazione del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del C.F.S., una relazione contenente il rendiconto degli interventi effettuati. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DANNI Art. 4 - Domanda - Le domande di risarcimento per i danni alle colture agro-forestali vanno presentate all'Ente Parco, da parte del proprietario o del conduttore del fondo, entro 5 giorni dall'avvenuto danneggiamento o, per le colture per le quali è indispensabile aspettare la maturazione del prodotto per avere una esatta valutazione del danno, almeno 10 gg. prima del raccolto anche parziale del prodotto. Per i danni alle opere, le domande di risarcimento devono essere presentate entro 5 gg. dall'evento o dalla scoperta degli effetti dello stesso. In nessuno dei due casi suesposti, il danno dovrà essere ripristinato prima dell'avvenuto sopralluogo. Nella domanda, presentata in carta libera, su apposito modulo predisposto dall'Ente Parco e disponibile, oltre che presso la sede dell'Ente Parco, anche presso il C.T.A ed i Comandi Stazione Forestali competenti, il richiedente dovrà indicare: 1 - le proprie generalità con indicazione della reperibilità; 2 - gli estremi catastali e la forma di possesso del terreno ove si è verificato il danno; 3 - l'estratto di mappa catastale e la cartografia con l'ubicazione del fondo; 4 - la superficie complessiva del fondo; 5 - nel caso di colture agrarie e forestali o di pascoli:
6 - nel caso di opere:
7 - dichiarazione del danneggiato che, all'atto della presentazione della domanda di indennizzo, non ha avanzato uguale richiesta ad altro Ente o da questo abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente. Nei casi in cui è necessario un accertamento immediato, la documentazione di cui ai precedenti punti 2 e 3 potrà essere presentata dall'interessato al momento del sopralluogo. Le richieste presentate successivamente alle operazioni di ripristino non daranno diritto al riconoscimento del risarcimento. La mancata presentazione dei dati o della documentazione richiesta, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentano una adeguata valutazione del danno, implicano la decadenza del diritto al contributo per il risarcimento del danno. Il richiedente è, inoltre, tenuto a comunicare qualunque cambio di reperibilità rispetto a quanto comunicato con la domanda di cui al punto 1 ai fini dell'effettuazione del sopralluogo da parte del personale incaricato. La mancata comunicazione di cambio di reperibilità o la mancata reperibilità di coloro che hanno inoltrato le domande, comporterà la decadenza delle stesse Art. 5 - Accertamento del danno - L'accertamento del danno viene disposto dalla Direzione del Parco e definito mediante sopralluogo del CTA - C.F.S. del Parco. Il sopralluogo viene eseguito nel tempo utile indicato nella domanda e comunque entro 15 gg. dalla ricezione della stessa. Nel caso si renda necessario un suo rinvio o una sua ripetizione affinché venga effettuato in una fase vegetativa in cui l'accertamento dell'entità del danno risulti più sicura, le parti concorderanno la nuova data la quale dovrà essere evidenziata nel verbale di accertamento. In caso di mancato accordo, la nuova data dovrà essere comunicata al richiedente a mezzo Raccomandata AR. Il rinvio o la ripetizione del sopralluogo sposta la decorrenza dei termini di cui all'art. 15 comma 4 della L. 394/91, di un numero eguale di giorni. In occasione di ciascun sopralluogo, il richiedente, se non ha già provveduto in merito, deve mettere a disposizione:
Il verbale d'accertamento, redatto su apposita modulistica predisposta dall'Ente Parco, dovrà indicare: Accertamento per danno a coltura:
Accertamento per danno ad opere:
Il proprietario/conduttore del fondo che inoltra la richiesta di risarcimento, deve rendersi reperibile facilitando le operazioni di sopralluogo e di perizia, specie per quanto attiene l'individuazione della ubicazione della coltura o dell'opera danneggiata. L'accertamento deve avvenire in presenza e contraddittorio con il richiedente. Eventuali rilievi o eccezioni devono essere riportate nel verbale di accertamento. Il verbale di accertamento viene redatto anche in caso di insussistenza del danno. Nel verbale di accertamento devono venire indicati, qualora si presentasse il caso, gli eventuali interventi per prevenire la ripetizione del danno. Copia del verbale di accertamento viene rilasciata al richiedente il risarcimento. Art. 6 - Valutazione del danno - La valutazione economica del danno viene effettuata dalla Direzione dell'Ente Parco in collaborazione con il CTA- C.F.S. il quale, entro 10 giorni dalla data dell'ultimo sopralluogo, deve provvedere a redigere una breve relazione di servizio contenente il procedimento di stima e la relativa quantificazione economica. La determinazione economica del danno viene eseguita sulla base di indagini di mercato comparative e sulla base di valori fissati dai mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente. Art. 7 - Danni alle colture ammessi a risarcimento - Sono ammessi a risarcimento: Colture forestali:
Non sono ammessi a risarcimento i danni arrecati ad altre tipologie di superfici boscate. Colture:
Non sono ammessi a risarcimento i danni alle colture per le quali non siano state adottate le protezioni preventive concordate e/o cofinanziate dall'Ente Parco. Art. 8 - Misure del risarcimento alle colture - Il risarcimento dei danni è definito sulla mancata produzione vendibile accertata a seguito del danno o dell'eventuale deprezzamento del prodotto, nonché sui costi di ripristino delle opere danneggiate. La soglia minima, o franchigia, al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio d'impresa, è la seguente:
La quantificazione del danno sarà espressa in percentuale rispetto alla produzione prevista, detratte le quote percentuali di danno attribuibili ad altre cause (grandine, gelo, vento, fitopatie, insetti nocivi, carenze di cure colturali) e della franchigia di cui al presente articolo. Per le colture arboree adulte con danni ai tessuti vascolari (scortecciamento, rosicatura, etc.), verrà valutata l'entità del minor prodotto determinato da tali danni. La stima del danno alle opere si effettua in base al costo di ricostruzione decurtato del valore di recupero dei materiali residui. Nessun risarcimento spetta a coloro che, pur avendo inoltrato richiesta di risarcimento nei modi e nei tempi prescritti, non hanno provveduto in toto ad adottare i sistemi protettivi suggeriti dall'Ente Parco in occasione di precedenti richieste danni. Non sono ammessi risarcimenti per spese di ripristino già sostenute anche se documentabili. Art. 9 - Liquidazione degli indennizzi - Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale di accertamento dei danni alle colture ed alle opere da parte del CTA - C.F.S., la Direzione definisce l'eventuale risarcimento dei danni a carico dell'Amministrazione. Per i danni alle colture l'Ente provvederà alla liquidazione nei successivi trenta giorni. Per i danni alle opere la Direzione dell'Ente Parco invia al beneficiario, a mezzo Raccomandata AR, una comunicazione con la quale si specifica il danno ammesso a contributo ed il termine per l'esecuzione del ripristino. Il beneficiario, a sua volta, dovrà comunicare l'avvenuta conclusione dei lavori e contestualmente inoltrare, se del caso, la documentazione attestante le spese sostenute. L'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere avverrà entro 30 gg. dalla comunicazione su accennata e la Direzione provvederà nei successivi 60 gg. alla liquidazione dei danni ammessi a contributo. Per ogni accertamento, il verbale di cui sopra dovrà contenere:
Il verbale di accertamento dell'avvenuto ripristino deve essere accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio a firma del titolare dell'azienda o di chi ne è il legale rappresentante. Se entro i termini stabiliti nella comunicazione di ammissione a contributo di cui al presente articolo, il beneficiario non ha avviato i lavori, il beneficiario perderà qualunque diritto al contributo. Art. 10 - Risarcimento Giardini - Attesa la specificità delle problematiche inerenti i danni causati dalla fauna selvatica ai giardini, per l'eventuale risarcimento si procederà al concordato in contraddittorio tra l'Ente Parco ed il richiedente. |