IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Disciplinare per l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 49 del 19 luglio 2002 –Allegato A)



TITOLO 1 - NORME GENERALI


Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente disciplinare, nelle more dell’approvazione del regolamento del Parco di cui all’art. 11 della L. 394/91, regola, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della stessa legge, le modalità per l’accertamento, la valutazione, la liquidazione dell’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica all’interno del territorio del Parco, al patrimonio agro-forestale e zootecnico e alle persone, salvo quelli derivanti da sinistri stradali.
Gli elementi naturali (quali fiumi, torrenti e fossi) e le strade, su cui ricadono i confini, sono considerati esterni al territorio del Parco;
Agli oneri di cui al presente disciplinare si fa fronte con apposito capitolo di bilancio la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.
Sono soggetti a indennizzi esclusivamente i danni provocati dai mammiferi con eccezione dei micromammiferi.
Al fine di garantire adeguato sostegno alle attività zootecniche l’Ente Parco provvede altresì a indennizzare i danni arrecati agli allevamenti da cani randagi o inselvatichiti. Sono fatte salve le norme emanate dalla Regione Marche e dalla Regione Umbria in materia di danni da canidi.

Art. 2 - Misura dell’indennizzo
L’indennizzo è determinato, sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l’entità del danno e applicando le seguenti percentuali a seconda della natura del bene danneggiato: 100% del danno stimato per i danni alle persone, 60% del danno stimato per i danni al patrimonio zootecnico e alle colture.
In ogni caso, ciascun indennizzo non potrà superare euro 25.822,84 per i danni alle persone, euro 10.329,14 per i danni al patrimonio agro-forestale e zootecnico.
Qualora l’importo degli indennizzi per i danni accertati durante l’anno risultasse notevolmente superiore alle disponibilità di bilancio, l’Ente Parco si riserva di procedere, con deliberazione della Giunta esecutiva, a una riduzione delle misure degli indennizzi di cui ai commi precedenti.
L’indennizzo, così come determinato ai sensi dei precedenti commi, è comunque soggetto a una riduzione del:
- 70% nel caso in cui non siano stati adottati adeguati sistemi di difesa pur esistendo le condizioni per richiedere gli eventuali contributi finalizzati a tale scopo;
- 40% nel caso non sussista alcuna misura di prevenzione tradizionale o nei casi in cui siano evidenziate, come da rapporto del C.F.S., evidenti carenze sotto il profilo della protezione degli animali allevati o delle colture agrarie.

Art. 3 - Compiti del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato (CTA) e dei soggetti incaricati all’accertamento e alla valutazione dei danni
Al CTA è affidato il compito di raccogliere le denunce e, per i danni al patrimonio agro-forestale e zootecnico di redigere il verbale di accertamento dell’evento dannoso e formulare la proposta d’indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia.
Nel caso di danni alle persone il verbale di accertamento dell’evento dannoso può essere redatto da agenti di polizia competenti per territorio.
Al CTA è altresì affidato il compito di predisporre un “prontuario delle colture del Parco” che definisce la tipologia e la produzione media per ciascuna coltura.
Il prontuario, aggiornabile periodicamente, è approvato dalla Giunta esecutiva. Esso costituisce il riferimento oggettivo per la valutazione del danno alle colture ed alla zootecnia.
Qualora il Coordinamento Territoriale sia privo di personale tecnico abilitato o comunque il personale di cui dispone sia insufficiente per espletare i compiti suddetti, provvede l’Ente Parco che può avvalersi di collaboratori esterni. Il Parco assegna inoltre adeguate risorse finanziarie per il pagamento delle competenze spettanti ai suddetti tecnici.
Qualora per il patrimonio agro-forestale il danno denunciato superi l’importo di euro 1.500,00, all’accertamento e alla valutazione del danno provvede l’Ente Parco che può avvalersi di collaboratori esterni.

Art. 4 - Attività di prevenzione
Nei limiti delle risorse previste nel proprio bilancio l’Ente Parco finanzia, fino al 100% delle spese, l’acquisto di materiali e attrezzature per la realizzazione di azioni e interventi atti a eliminare o ridurre lo stato di rischio di danno al patrimonio agro-forestale e zootecnico. A tal fine i verbali di cui al primo comma dell’art.11 con le relative proposte di indennizzo debbono contenere, ove applicabili, indicazioni di interventi utili al controllo o alla limitazione di ulteriori danni.
L’Ente Parco, con la collaborazione del CTA, provvede a informare gli interessati relativamente alle misure atte a prevenire i danni all’agricoltura e alla zootecnia.


TITOLO 2 – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI DANNI

Art. 5 - Danni relativi al patrimonio agro-foretsale
Sono ammessi a indennizzo i danni non reversibili riguardanti:
- superfici rimboschite da non più di dieci anni;
- terreni ove i rimboschimenti siano stati effettuati in applicazione al Reg. CEE 2080/92, purché siano state adottate adeguate misure di prevenzione;
- terreni con produzioni agricole, colture arboree da legno e da frutto, pascoli e prati-pascolo.

Non sono indennizzabili i danni:
- relativi ad altre tipologie di superfici boscate;
- relativi a nuove coltivazioni non inserite nel prontuario o comunque non tipiche della zona che beneficiano di premi alla coltivazione. Si considerano nuove le coltivazioni introdotte sul singolo terreno a partire dall’annata agraria 1996-97. L’interessato dovrà produrre dichiarazione sotto la propria responsabilità con cui attesta che non si tratta di nuova coltivazione;
- alle produzioni orticole, frutticole nonché alle colture di particolare pregio a carattere intensivo per le quali non siano state rese operative le misure di protezione eventualmente indicate dall’Ente Parco;
- qualora l’importo totale stimato sia inferiore a _ 25,82;
- relativi a terreni abbandonati;

Art. 6 – Valutazione dell’indennizzo per i danni al patrimonio agro-forestale
1. Per i danni alle colture la valutazione del danno è calcolata sulla base dei valori fissati dai mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente o comunicati dal tecnico incaricato dal Parco sulla scorta dei prezzi correnti di mercato, qualora non previsti nei mercuriali.
2. Qualora un danno si verifichi nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile, all’agricoltore viene assicurato il rimborso delle spese del costo del seme maggiorato di un contributo forfettario di euro 258,23 per ettaro, necessario al ripristino della coltura danneggiata.
3. L’indennizzo viene comunque aumentato:
- del 10% nel caso di colture attuate con le tecniche agricole a basso impatto ambientale di cui al Reg. CEE 2078/92;
- del 30% nel caso di colture attuate con tecniche agricole biologiche come da Reg. CEE 2092/91 e Reg. CEE 2078/92.
4. Nei casi di cui al comma precedente, la richiesta d’indennizzo deve essere corredata da documentazione idonea.

Art. 7 - Danni relativi al patrimonio zootecnico
L’Ente Parco concede indennizzi per i danni causati al patrimonio zootecnico.
Non sono comunque indennizzabili i danni:
- verificatisi in luoghi o periodi in cui sia vigente il divieto di pascolo;
- nei casi di:
&Mac183; assenza della carcassa dell’animale morto;
&Mac183; presenza di resti dell’animale insufficienti per poter procedere alla regolare certificazione e alla redazione del verbale di accertamento dei danni;
&Mac183; qualora l’importo totale stimato sia inferiore a euro 25,82.

Ai fini di una corretta valutazione il soggetto verbalizzante può, ove necessario, acquisire il parere del competente ufficiale veterinario.

Art. 8 - Valutazione dell’indennizzo per i danni al patrimonio zootecnico
Per i danni al patrimonio zootecnico il valore per specie, razza, età e caratterizzazione oggettive, compresa l’iscrizione all’albo genealogico, è quello definito dalle Regioni Marche e Umbria.

Art. 9 – Valutazione dell’indennizzo per i danni a persone
Per i danni alle persone l’accertamento e la valutazione del danno vengono effettuati sulla base di apposita perizia medico-legale redatta dalla ASL convenzionata con l’Ente Parco. Le spese per la valutazione del danno sono comunque a carico dell’Ente Parco.


TITOLO 3 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO


Art. 10 - Denuncia
La denuncia del danno deve essere presentata dal danneggiato al Comando Stazione Forestale competente per territorio entro le ventiquattro ore successive alla scoperta del danno.
Qualora vi siano più soggetti danneggiati, la denuncia dovrà essere necessariamente sottoscritta da tutti i richiedenti l’indennizzo, a pena di nullità
La denuncia deve essere effettuata impiegando uno degli appositi moduli messi a disposizione dall’Ente Parco e deve contenere tutti gli elementi in esso indicati, compresa l’attestazione che il danneggiato non sia assicurato contro il tipo di danno denunciato e non abbia avanzato analoga richiesta ad altro ente pubblico. A seguito della comunicazione del CTA il danneggiato può procedere alla regolarizzazione della denuncia incompleta e/o difforme entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento di tale comunicazione; in mancanza la denuncia si intende nulla.
In caso di danni al patrimonio agricolo il danneggiato, al fine di consentire l’accertamento del danno, deve astenersi dal procedere a operazioni sulla stessa coltura che impediscano l’accertamento del danno per almeno sette giorni successivi alla presentazione della denuncia. Nel caso in cui il danno denunciato sia superiore a euro 1.500,00, tali operazioni debbono essere differite nel tempo per ulteriori cinque giorni.
Qualora l’interessato comunichi che sia possibile effettuare le operazioni di risemina e sia necessario procedere a tali operazioni prima del termine di sette giorni di cui al comma precedente, il sopralluogo per la verifica del danno deve essere effettuato dal CTA entro quarantotto ore dal ricevimento della denuncia. Il CTA provvederà altresì a verificare l’avvenuta esecuzione di risemina formulando la proposta d’indennizzo al Parco, entro i successivi quindici giorni.
In caso di danni a una tartufaia le richieste di indennizzo devono essere corredate da attestato di riconoscimento di tartufaia coltivata controllata rilasciato dalla Regione competente.
La richiesta di indennizzo, qualora effettuata in una fase di sviluppo vegetativo precoce, può essere sospesa dandone comunicazione al richiedente tramite raccomandata a r, al fine di valutare l’evoluzione dell’evento dannoso e consentire un’eventuale richiesta di aggravamento qualora il danno dovesse aumentare.
L’espletamento da parte del richiedente di operazioni sulle colture danneggiate senza il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, equivale alla rinuncia della richiesta di indennizzo.

Art. 11 – Accertamento
I soggetti incaricati dei compiti di cui all’art.3 redigono un verbale contenente i dati della denuncia, l’accertamento del danno, la valutazione e le altre necessarie informazioni, tra le quali eventuali indicazioni di interventi utili alla prevenzione di ulteriori danni.
La sottoscrizione da parte del danneggiato del verbale di cui al comma 1 del presente articolo costituisce formale accettazione della valutazione del danno accertato.
Nel caso di mancata accettazione della valutazione del danno accertato, ai sensi del precedente comma, il danneggiato può richiedere una nuova valutazione effettuata dal perito esperto incaricato dal Parco. Le spese sostenute dal Parco per tale perizia verranno decurtate dall’importo stimato per le singole richieste di indennizzo.
Il soggetto che procede all’accertamento può richiedere ulteriori notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella denuncia. Qualora il danneggiato non adempia entro dieci giorni dalla data di ricevimento della raccomandata la richiesta d’indennizzo si intende respinta.

Art. 12 – Liquidazione
Entro 90 giorni dall’evento dannoso l’Ente Parco liquida l’indennizzo all’avente diritto, salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.
Gli indennizzi relativi a danni accertati vengono liquidati secondo l’ordine temporale di completamento delle relative istruttorie.
Gli indennizzi non liquidabili nell’esercizio cui il danno è riferito per carenza di fondi nel capitolo di bilancio di cui al comma 7 dell’art. 15 della legge 394/91 diventano prioritari nell’esercizio seguente.

Art. 13 – Norme transitorie e finali
La misura dell’indennizzo così come determinata dall’art. 2 del presente regolamento può essere aggiornata con deliberazione della Giunta esecutiva.
In via eccezionale, al fine di valutare i casi di dubbia applicazione del presente disciplinare, l’istruttoria relativa alla richiesta di indennizzo può essere sottoposta all’esame di una Commissione formata dal Direttore del Parco, da un dipendente o collaboratore del Parco, dal Coordinatore Territoriale per l’Ambiente del CFS, o da loro delegati, nonché dal perito incaricato dal Parco.