IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Pollino - Procedure provvisorie per indennizzo dei danni da fauna selvatica alle colture agro-forestali ed al patrimonio zootecnico
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 121 del 15 ottobre 1998)




TITOLO I - ambito di applicazione

Art.1 - 1. Le presenti procedure si applicano all'interno dei territori del Parco fissati dal D.P.R. 15 novembre 1993, e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2 - Indirizzi generali - 1. Il presente atto opera per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica alle colture agro-forestali ed al patrimonio zootecnico all'interno del territorio del parco, come di seguito:

  1. gli interventi per l'indennizzo dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica;
  2. gli interventi per l'indennizzo dei danni agli allevamenti provocati da animali selvatici (lupi, faine, donnole e rapaci);
  3. altre disposizioni che fossero emanate in questa materia in sostituzione o ad integrazioni di quelle sopraindicate dal Parco Nazionale del Pollino, dalle Regioni, dallo Stato, dalla CEE;

2. entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, con riferimento a quello precedente, viene sottoposta all'esame del consiglio direttivo da parte dei tecnici incaricati di effettuare la valutazione dei danni, una relazione contenente il rendiconto degli interventi effettuati, una sintesi tecnica dell'attività svolta nell'ambito del regolamento ed eventuali proposte per migliorarne l'efficacia.

Art.3 - Prezzari di base per le valutazioni dei danni - 1. Al fine di determinare una base omogenea per la valutazione dei danni vengono impiegati i prezzi rilevati da "L'Informatore Agrario" riferiti ai mercati più vicini alla zona o in assenza da rilevare su quotidiani economici.

2. Le produzioni vengono desunte dalle medie degli ultimi tre anni, così come rilevate per i dati ISTAT separatamente per collina e montagna, e/o direttamente dalle fatture o documenti delle aziende.

 

TITOLO II - danni alle colture forestali

Art.4 - Danni ammessi a indennizzo - 1. Sono ammessi a indennizzo i danni non reversibili o temporaneamente reversibili a:

a) le superfici rimboschite fino a cinque anni

b) le piantagioni arboree di qualunque età, purché non in stato di abbandono.

2. Non sono ammessi a indennizzo danni arrecati ad altre tipologie di superfici boscate.

 TITOLO III - danni alle produzioni agro-pastorali

Art.5 - Danni ammessi a indennizzo - l. Sono ammessi a indennizzo i danni non reversibili a:

a) colture erbacee (frumento, orzo, avena, mais, patate, ortaggi, ecc.);

b) medicai, altre colture foraggere escluso il pascolo;

c) colture arboree da frutto, purché non in stato di abbandono.

2. Non sono ammessi a indennizzo i danni alle produzioni di particolare pregio a carattere intensivo per le quali non siano state adottate misure di protezione concordate d'intesa con l'Ente Parco ed alle quali l'Ente potrà eventualmente concorrere finanziariamente.

Art.6 - Misura dell'indennizzo - 1. L'indennizzo dei danni è limitato ad un contributo percentuale dell'80%, sulla mancata produzione vendibile dell'annata o di quelle successive accertata a seguito del danno o dell'eventuale deprezzamento del prodotto.

2. Viene determinata una soglia minima, o franchigia (percentuale minima che un danno deve superare per aver diritto a indennizzo, al disotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio d'impresa), pari al 5% del prodotto complessivo dell'azienda.

3. La misura dell'indennizzo è soggetta a:

a) - riduzione del 25% del valore dei danni nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa che fossero stati prescritti e concordati con l'Ente Parco, ove possibili, nel provvedimento di concessione dell'indennizzo di un precedente danno avvenuto nel medesimo luogo e a carico del medesimo appezzamento. Tale riduzione è maggiorata al 50% nell'eventualità di un ulteriore caso di danno senza che siano stati adottati gli eventuali sistemi di difesa prescritti dal Parco ed è fatta pari al totale in eventuali casi successivi;

b) - riduzioni del 50% per danni arrecati a colture non tradizionali.

Art.7 - Domanda - 1. Le domande di indennizzo per i danni alle colture agro-forestali vanno presentate dal possessore, proprietario, enfiteuta, affittuario del fondo all'Ente Parco Nazionale del Pollino in tempo utile per l'accertamento del danno e pertanto non oltre giorni n.10 dopo il danno, comunque prima della raccolta anche parziale del prodotto, purché rilevabile.

2. Nella domanda presentata in carta libera, preferibilmente su apposito modulo disponibile oltreché presso la Sede del Parco anche presso i Comandi di Stazione del Corpo Forestale dello Stato, il richiedente dovrà indicare:

  1. le proprie generalità e la forma di possesso del terreno ove si è verificato il danno;
  2. l'ubicazione del fondo e la sua superficie complessiva;
  3. nel caso di colture:

- fornire notizie sulla coltura danneggiata: ubicazione, qualità, numero delle piante colpite, superficie danneggiata, superficie totale, causa del danno e quantificazione presunta;

- data o periodo in cui avverrà il ripristino o il raccolto;

- le forme di protezione e/o prevenzioni già adottate;

- le particelle catastali interessate totalmente o parzialmente.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) Planimetria catastale;

b) Corografia in scala 1/25000;

c) Servizio fotografico.

4. Nei casi in cui è necessario un accertamento immediato, la documentazione di cui al precedente punto 3 può essere prodotta dal richiedente al momento del sopralluogo al tecnico incaricato dall'amministrazione.

5. La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentono la valutazione del danno prima che avvenga il raccolto del prodotto, implicano la decadenza dal diritto al contributo per l'indennizzo del danno. Il richiedente è inoltre tenuto a fornire la propria reperibilità ai fini dell'effettuazione del sopralluogo da parte del tecnico incaricato.

Art.8 Accertamento del danno

1. Il danno viene accertato mediante sopralluogo.

2. Il sopralluogo avviene nel tempo utile indicato nella domanda e comunque entro giorni n.15 dalla ricezione. Nel caso si renda necessario un rinvio od una sua ripetizione per effettuarlo in una fase vegetativa in cui l'accertamento dell'entità del danno risulti più sicura, le parti concordano la data, dandone atto nel verbale di cui al successivo punto 4. In mancanza di accordo, la data viene comunicata al richiedente a mezzo raccomandata. Il rinvio o la ripetizione del sopralluogo sposta la decorrenza dei termini di cui all'art.15, comma 4, della legge n.394/91, di un numero uguale di giorni.

3. Il danno viene accertato e valutato da un tecnico agricolo-forestale, dipendente o incaricato dall'Ente Parco, oppure dipendente dello Stato, delle Regioni, delle Provincie o delle Comunità Montane, il cui territorio sia ricompreso amministrativamente nel perimetro del Parco Nazionale del Pollino. Gli incaricati liberi professionisti, oltre ai requisiti di cui sopra, debbono essere iscritti al rispettivo albo professionale e con essi verrà sottoscritto allo scopo specifico contratto o convenzione d'incarico.

4. In occasione del sopralluogo il richiedente mette a disposizione del tecnico:

- la documentazione attestante il possesso dei terreni;

- il piano colturale, nel caso di impianti di arboricoltura da legno.

5. Per ogni accertamento viene redatto un verbale su modulistica predisposta dall'Ente Parco.

6. Il verbale di sopralluogo per l'accertamento dei danni alla colture agro-forestali deve indicare:

  1. Il titolo di possesso e l'ubicazione catastale delle particelle interessate;
  2. la descrizione dello stato colturale generale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure colturali, eventuali altri danni subiti per cause diverse da quelle faunistiche, ecc.);
  3. la descrizione del danno (cause, tipo di danno, possibilità di recupero spontaneo della coltura, possibilità di ripristino della coltura, ecc.);
  4. le eventuali misure di prevenzione adottate o non adottate se concordate in occasione di precedenti accertamenti di danni o se prescritte dall'amministrazione;
  5. il conteggio analitico la quantificazione del danno desunta a seguito di uno o più sopralluoghi;
  6. eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo.

7. Il proprietario/conduttore del fondo che inoltra la richiesta di indennizzo deve rendersi reperibile, facilitare le operazioni di sopralluogo e di perizia, specie per ciò che riguarda la rapida ed esatta individuazione del terreno su cui è ubicata la coltura danneggiata.

8. L'accertamento del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente; eventuali rilievi o eccezioni devono essere riportati nel verbale di cui al punto precedente.

9. Nel verbale vengono indicati, se del caso, gli utili per prevenire la ripetizione del danno.

10. Il verbale viene sottoscritto dal tecnico incaricato e dal richiedente anche in caso di disaccordo, oltreché dal Rappresentanze della Stazione Forestale che abbia partecipato all'accertamento del danno. Il verbale viene redatto anche in caso di insussistenza del danno.

11. Nel caso in cui l'agricoltore, in mancanza di accordo, non sottoscriva il verbale di accertamento dei danni, dovrà essere presentata una controperizia firmata da tecnico abilitato entro giorni n.30 dall'ultimo sopralluogo. Trascorso tale termine senza che sia stata presentata la controperizia, si provvederà alla liquidazione del danno in base alla perizia effettuata per conto dell'Ente Parco.

12. Nei casi in cui al precedente punto 11, qualora non si dirima la controversia, l'Ente Parco in accordo con l'agricoltore interessato procederà alla nomina di un tecnico con compiti di arbitrato. Le spese del tecnico con funzioni di arbitrato saranno divise in parti uguali.

13. Copia del verbale viene rilasciata al richiedente.

14. Il tecnico esegue gli eventuali ulteriori accertamenti catastali che si rendessero necessari, presso gli uffici competenti.

Art.9 - Valutazione del danno - 1. La valutazione economica del danno viene effettuata da tecnico incaricato, che provvede a redigere entro giorni n.10 dalla data dell'ultimo sopralluogo una relazione, da allegare al verbale di accertamento, contenente il procedimento di stima e la relativa quantificazione economica.

2. La quantificazione del danno viene di norma espressa in percentuale rispetto alla produzione prevista, detratte le quote percentuali di danno attribuibili ad altre cause quali grandine, gelo, neve, vento, fitopatie, insetti nocivi, carenze di cure colturali ecc.

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo vengono ulteriormente detratte le franchigie di cui al precedente art. 6.

3. Per la stima dei danni in cui vengono applicati i prezzi dei prodotti oggetto di danno si farà riferimento al prezzario dei prodotti agricoli e del bosco di cui al precedente art. 3.

4. Copia del verbale e della relazione vengono trasmessi agli organi dell'Ente Parco per il provvedimento di esame e indennizzo.

TITOLO IV - danni al patrimonio zootecnico

Art.10 - Danni ammessi a indennizzo - 1. Ai fini del presente regolamento vengono considerati animali predatori lupi, faine, donnole e rapaci.

2. Sono ammessi a indennizzo i danni da animali predatori di cui al precedente comma al patrimonio zootecnico, accertati con certificato dal Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria competente per territorio.

3. Non sono ammessi a risarcimento i danni da animali predatori al patrimonio zootecnico nei seguenti casi:

a) assenza della carcassa dell'animale morto;

b) presenza di resti insufficienti dell'animale per poter procedere:

- alla regolare certificazione del veterinario di cui all'art.12;

- alla redazione del successivo verbale di accertamento danni;

c) nel caso di danni ad animali da cortile;

d) danni ad esemplari di ovini o caprini risalenti a più di 48 ore, a meno che di tali esemplari non ne fosse stata denunciata al Parco la scomparsa entro il termine predetto di ore 48.

Art.11 - Misura degli indennizzi - 1. L'indennizzo è fissato nella misura dell'80% del danno subito ed è comprensivo della spesa sostenuta per la certificazione del veterinario.

2. La misura dell'indennizzo è soggetta a:

a) riduzione del 25% del valore dei danni nel caso di mancata adozione di adeguati sistemi di difesa;

b) tale riduzione è maggiorata inizialmente del 50% ove l'adozione di adeguati sistemi di difesa non sia stata praticata nonostante fosse stata prescritta nel provvedimento di concessione dell'indennizzo di un precedente danno avvenuto nel medesimo luogo e a carico del medesimo allevamento; essa è fatta pari al totale qualora si tratti almeno del terzo episodio di danno senza che si sia provveduto ad adottare alcun sistema di difesa prescritto dal Parco;

c) ulteriore riduzione del 20% nel caso in cui non sono stati adottati sistemi di difesa pur essendo nelle condizioni di richiedere contributi ai sensi delle norme di cui all'art.2 o, avendoli ottenuti, non siano stati utilizzati;

d) il 25% dell'indennizzo è subordinato alla reintegrazione del patrimonio zootecnico compreso l'acquisto di capi di razze diverse rispetto a quelle danneggiate o alla realizzazione di interventi per lo sviluppo del comparto zootecnico o all ' adozione o integrazione di misure di difesa, con particolare riferimento a cani da guardia, in rapporto alle eventuali prescrizioni di adeguamento di tali misure che il Parco dovesse prescrivere nei provvedimenti di concessione degli indennizzi all'allevamento interessato da casi di predazione.

3. La riduzione di cui al comma 2, lett. "b" "c", non si applica nel caso in cui il richiedente abbia chiesto, ma non ancora ottenuto, un contributo dalle amministrazioni per territorio e/o dall'Ente Parco ai sensi delle norme di cui all'art.2, per migliorare le misure di prevenzione dall'attacco di animali predatori.

Art.12 - Accertamento del danno - 1. Il titolare o conduttore dell'allevamento, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, deve chiedere il sopralluogo di un veterinario al Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio in cui è avvenuto il fatto ed informare l'Ente Parco o la struttura delegata da questo al servizio di accertamento.

2. Al veterinario che procede all'accertamento dei danni diretti e indotti anche con più sopralluoghi accompagnato dai tecnici incaricati dall'Ente Parco, l'allevatore richiede idonea certificazione attestante:

a) che il danno è conseguenza dell'attacco di animali predatori individuati all'art.10;

b) il tipo di predatore, quando le condizioni ne consentono il riconoscimento;

c) il numero degli animali uccisi o feriti distinti per specie, razze, età, peso vivo e funzione;

d)il numero dei contrassegni sanitari e delle marche auricolari laddove previste per legge;

e) l'eventuale iscrizione al libro genealogico risultante da marca auricolare;

f) i danni indotti e la relativa quantificazione;

g) la località e la data dell'evento.

3. I danni indotti possono essere certificati anche successivamente e, comunque, non oltre giorni n.30 dal primo sopralluogo del veterinario.

4. Il titolare o conduttore dell'allevamento è tenuto a mettere a disposizione del Parco la carcassa di animali uccisi da predatori, al fine della eventuale realizzazione di carnai.

Art.13 - Richiesta di indennizzo - 1. La richiesta di indennizzo per danni agli allevamenti di cui all'art.10 va presentata all'Ente Parco Nazionale del Pollino nel tempo massimo di giorni n.20 dall'evento dannoso ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, prorogati di ulteriori giorni n.15 nel caso il veterinario abbia dovuto compiere altri sopralluoghi per accertare eventuali danni indotti.

2. Nella domanda presentata in carta libera, preferibilmente su apposito modulo disponibile oltreché presso la sede del Parco anche presso i Comandi di Stazione del Corpo Forestale dello Stato, il richiedente dovrà indicare:

  1. le proprie generalità e la forma di possesso di capi allevati;

    b) - l'ubicazione dell'allevamento;

    c) - i sistemi di difesa adottati per la prevenzione del danno;

    d) - se ha richiesto contributi per migliorare i sistemi di difesa e per quali interventi (guardiana, difesa, governo e ricovero);

    e) - se e quali interventi intenda realizzare per lo sviluppo del comparto zootecnico della propria impresa, nel caso intenda utilizzare la somma concessa per indennizzo dei capi uccisi a questo scopo.

    3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

    a) la certificazione del veterinario relativa all'accertamento avvenuto in uno o più sopralluoghi;

    b) eventuale copia dei certificati di iscrizioni al libro genealogico dei capi danneggiati.

  2. Art.14 - Valutazione del danno - 1. La valutazione del danno e gli eventuali successivi accertamenti vengono effettuati da veterinario con le modalità di cui al precedente art.8, comma 3.

    2. Il tecnico predispone un rapporto tecnico-informativo che evidenzi i seguenti elementi:

    a) - caratteristiche dei capi perduti, facendo riferimento per la valutazione allo specifico prezzario adottato dall'Ente Parco, salvo che per categorie di bestiame non previste, evidenziando le caratteristiche della predazione in relazione allo stato dei luoghi, della conoscenza di presenze faunistiche suscettibili di provocare l'attacco e di elementi utili a ricostruire lo scenario della predazione stessa;

    b) - caratteristiche dei danni indotti, facendo riferimento per la valutazione dei prodotti danneggiati o perduti allo specifico prezzario di riferimento dell'Ente o, in suo difetto, alle mercuriali delle Camere di Commercio delle province limitrofe;

    c) - determinazione dei lavori e degli acquisti ammissibili, nel caso il richiedente intenda utilizzare a questo scopo la somma concessa per l'indennizzo dei capi uccisi;

    d) - eventuali eventi dannosi segnalati nella medesima località e a carico del medesimo allevamento;

    e) - nel caso il richiedente non abbia adottato sistemi di difesa adeguata e non abbia richiesto di adottarli, illustrazione delle condizioni dell'allevamento (accertate anche mediante sopralluogo) e proposta delle misure di prevenzione concordate con il richiedente e, in caso di disaccordo, da prescrivere nel provvedimento di concessione;

    f) - calcolo degli indennizzi secondo le modalità di cui al precedente art.11.

    3. Copia del rapporto tecnico-informativo viene trasmesso agli organi dell'Ente Parco per i provvedimenti di esame di liquidazione.

     

  TITOLO V - procedimento per liquidazione indennizzi

    Art.15 - Provvedimento di concessione - 1. Entro giorni n.60 dalla ricezione, la Giunta Esecutiva delibera sulle relazioni relative alle richieste di danni, di cui agli art.5 e 10, confermando le risultanze della perizia e della istruttoria oppure decidendo in modo difforme, ma motivato.

    2. Il provvedimento di concessione o diniego dell'indennizzo è relativo ad una o più richieste, purché raggruppate secondo la seguente tipologia del danno:

    a) - liquidazione dell'indennizzo per danni alle produzioni agro-forestali;

  1. liquidazione per i danni al patrimonio zootecnico che hanno comportato la perdita dei capi dell'indennizzo ammesso, al netto della detrazione di cui alla lett. b) comma 2, art.11, con concessione del residuo subordinato alla dimostrazione dell'acquisto;
  2. liquidazione dell'indennizzo per ferite e danni indotti al patrimonio zootecnico.

3. Per i provvedimenti che prevedono l'erogazione immediata di somme, l'Amministrazione provvede all'effettivo pagamento nei 30 giorni successivi dell'atto.

4. Il provvedimento si esprime contestualmente anche sulle prescrizioni proposte dal richiedente o concordate in occasione del sopralluogo, o in difetto, proposte dal tecnico nella sua relazione. La loro approvazione va comunicata al richiedente, precisando che il loro effetto è limitato esclusivamente ai fini del calcolo degli indennizzi, in caso di ripetizione del danno.

Art.16 - 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si fa fronte con apposito capitolo del bilancio dell'Ente Parco Nazionale del Pollino.



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