IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Pollino - Regolamento per la concessione di aiuti finanziari in materia di prevenzione danni provocati da cinghiali (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 122 del 15 ottobre 1998) Art.1 - Finalità generali - Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti finanziari per interventi diretti alla prevenzione dei danni provocati da cinghiali alle colture agro-silvo-pastorali. Art.2 - Ambito di applicazione del Regolamento - Il presente Regolamento trova applicazione nell'ambito territoriale dei Comuni ricadenti nell'area del Parco Nazionale del Pollino, perimetrata secondo il D.P.R. 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni. Art.3 - Gli interventi ammissibili - Gli interventi, per i quali è ammessa la possibilità di usufruire dell'aiuto finanziario, sono quelli di seguito indicati: 1. Recinzione elettrica anti-cinghiali, nel rispetto delle norme sulla sicurezza; l'intervento è soggetto ad autorizzazione rilasciata da questo Ente in base alle "Misure di salvaguardia del Parco Nazionale del Pollino", allegato sub "A" al D.P.R. 15.11.1993. 2. Recinzione difensiva di tipo non elettrificata da porre intorno a terreni coltivati, aventi le seguenti caratteristiche per essere idonee e resistenti allo scopo: maglia sciolta romboidale o quadrata, alta cm.120-140 fuori terra, interrata per cm.40, fissata da pali in legno ogni mt. 2.00, interrati almeno 50-60 cm., nel rispetto delle norme sulla sicurezza; l'intervento è soggetto ad autorizzazione rilasciata da questo Ente in base alle "Misure di salvaguardia del Parco Nazionale del Pollino", allegato sub "A" al D.P.R. 15.11.1993. Art.4 - Modalità di attuazione degli interventi - Le richieste di interventi, da parte dei proprietari o conduttori del fondo, devono essere corredate, in triplice copia, dai seguenti elaborati a firma di tecnico abilitato: - Relazione tecnico descrittiva dell'intervento e del contenuto colturale; - Stralcio planimetrico in scala 1/2.000 - 1/4.000, catastale con l'individuazione del coltivo da recintare; - Preventivo di spesa/computo metrico (in base all'ultimo prezzario della Regione in cui ricade l'intervento); - Servizio fotografico dell'appezzamento da recintare; - Concessione edilizia, autorizzazione edilizia, denuncia di inizio lavori, o quant'altro necessario, se richiesto. Art.5 - Destinazione degli aiuti finanziari - Gli aiuti finanziari sono destinati alle seguenti colture: a. superfici rimboschite fino a cinque anni e piantagioni da legna di qualunque età; b. colture erbacee (frumento, orzo, avena, mais, patate, ecc.); c. medicai, altre colture foraggere escluso il pascolo; d. colture arboree da frutto. Non sono ammessi agli aiuti finanziari le produzioni orticole, frutticole e di bassa corte ad uso esclusivamente familiare. Art.6 - Criteri e priorità per l'assegnazione degli aiuti finanziari - Detto contributo verrà concesso su determinazione dell'Organo competente con apposito provvedimento del Presidente dell'Ente Parco. I lavori relativi all'intervento dovranno essere avviati, in termini di tassatività, solo dopo che sarà stato emesso il provvedimento presidenziale. Il medesimo contributo sarà erogato in unica soluzione a lavori ultimati e contabilizzati in base all'ultimo prezzario della regione in cui ricade l'intervento, previa verifica tecnico-amministrativa contabile dell'ente erogante. Sarà data precedenza agli interventi da attuare nei territori di "maggiore crisi" individuati in agro dei Comuni di San Donato di Ninea, San Sosti, Mormanno, Morano Calabro. Art.7 - Modalità di presentazione della domanda di concessione degli aiuti - La domanda corredata dalla documentazione di cui all'art.4, deve essere presentata all'Ente Parco Nazionale del Pollino, Via Mordini 20, 85048 Rotonda (PZ), munita di: titolo di proprietà o di conduzione del coltivo; dichiarazione resa ai sensi delle vigenti normative di legge, attestante di non godere per lo stesso intervento di alcun altro tipo di contributo pubblico. La domanda dev'essere presentata all'Ente Parco entro il 31 marzo di ogni anno. In sede di prima applicazione del presente Regolamento la data di pubblicazione delle domande è fissata al 31.07.2000, con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso. Art.8 - Misura del contributo - Il contributo è fissato fino al max del 60% dell'importo complessivo dell'intervento, comprensivo delle spese tecniche. Lo stesso contributo sarà calcolato sull'estensione massima in ettari dell'intervento ammissibile, con tetto massimo di £.10.000.000 (diecimilioni). Le domande saranno accolte sino alla concorrenza della somma stanziata nel bilancio. Le domande approvate non finanziate saranno prese in considerazione nell'esercizio finanziario successivo. Detti aiuti finanziari sono incompatibili con qualsiasi altro contributo pubblico erogato per lo stesso fine e sono incompatibili con gli indennizzi per danni. Art.9 - Modalità di concessione del contributo - Detto contributo verrà concesso con apposito provvedimento del Presidente dell'Ente Parco. I lavori relativi all'intervento dovranno essere avviati dopo l'emissione del suddetto provvedimento presidenziale. Il contributo sarà erogato in unica soluzione a lavori ultimati, previa verifica tecnica, amministrativa e contabile dell'Ente erogante. |